MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

COMUNICATO

Determinazione  dirigenziale  della  Direzione  per  la  salvaguardia
ambientale  relativa  alla  verifica di esclusione dalla procedura di
valutazione  di  impatto  ambientale,  per il progetto di adeguamento
dell'impianto  di  craking  catalitico  (FCC)  per  la  produzione di
benzina   della   raffineria   di  Gela,  presentato  dalla  societa'
Raffineria di Gela S.p.a.
(GU n.231 del 1-10-2004)

    Con  la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2004/0018770 del
13 agosto  2004  la  Direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  ha
esaminato  la  richiesta  avanzata  dalla societa' Raffineria di Gela
S.p.a.,  relativa  alla  verifica  di  esclusione  dalla procedura di
valutazione   di  impatto  ambientale,  sulla  base  dei  criteri  di
selezione di cui all'allegato III della Direttiva CE n. 97/11, per il
progetto di adeguamento dell'impianto di craking catalitico (FCC) per
la  produzione  di  benzina  finita  con  50  e 10 ppm di zolfo della
Raffineria  di  Gela,  in localita' Piana del Signore in provincia di
Caltanissetta,  nel  territorio  comunale  di  Gela,  proposto  dalla
societa'  Raffineria  di  Gela  S.p.a.,  ritenendo  che l'adeguamento
impiantistico  in  esame possa essere escluso dalla procedura di VIA,
di  cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni,
a condizione che vengano osservate le prescrizioni.
    Il  testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del
Ministero    dell'ambiente    e    della   tutela   del   territorio:
http://www.minambiente.it/Sito/settori  azione/via/dde  via/dde  via.
htm; detto parere puo' essere impugnato nei modi e nei termini di cui
alla  legge  6 dicembre  1971,  n.  1034 a decorrere dalla data della
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
    Sono  fatti  salvi  gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.