MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 14 settembre 2004 

Riconoscimento, al sig. Sergo Igor, di titolo di studio estero, quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
elettroinstallatore, ramo elettrotecnico.
(GU n.233 del 4-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

  Vista la domanda con la quale il sig. Sergo Igor, cittadino croato,
in  possesso  del  titolo di Scuola media superiore conseguito presso
l'Istituto   tecnico   di   Fiume,   istituzione  statale  legalmente
riconosciuta, che gli ha rilasciato il titolo di elettroinstallatore,
ramo   elettrotecnico,   al  fine  dell'assunzione  in  Italia  della
qualifica   di   responsabile   tecnico  in  imprese  che  esercitano
l'attivita'   di   installazione,   trasformazione,   ampliamento   e
manutenzione  degli  impianti  elettrici  di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) impianti elettrici «civili» e c) impianti di riscaldamento
e climatizzazione, della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
26 maggio  2004,  che  ha  ritenuto  il titolo dell'interessato quasi
perfettamente   sovrapponibile   al   titolo   italiano   di   perito
elettrotecnico,  pertanto  idoneo  nonche' altamente specifico, per i
suoi contenuti formativi e riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificamente  orientati  all'esercizio  di  una
professione»,  conseguentemente  idoneo all'esercizio delle attivita'
di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a) impianti elettrici «civili» e
c)  impianti  di riscaldamento e climatizzazione, della legge 5 marzo
1990, n. 46;
  Vista  l'esperienza  professionale  dell'interessato in qualita' di
operaio  specializzato in ditte operanti nei settori di attivita' per
i quali si richiede il riconoscimento, esperienza documentata in data
successiva allo svolgimento della Conferenza di servizi;
  Considerato  che  l'interessato  ha dichiarato espressamente di non
voler  esercitare  l'attivita'  di  impiantistica  radiotelevisiva ed
elettronica  per  la  quale  la  Conferenza  di servizi aveva chiesto
l'applicazione  della  misura compensativa, l'Amministrazione ritiene
di doversi discostare dal parere espresso dalla Conferenza medesima e
di  poter  concedere il riconoscimento della formazione professionale
senza necessita' di applicare misure compensative;
  Visto  il  conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM,
Associazione nazionale impiantisti manutentori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al sig. Sergo Igor e' riconosciuto il titolo di studio di cui in
premessa  quale  titolo  valido  per  lo  svolgimento  in  Italia, in
qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di impiantistica di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e c) della legge 5 marzo 1990, n.
46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 2004
                                    Il direttore generale: Spigarelli