MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2004 

Riconoscimento,  alla dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia
della professione di medico specialista in oftalmologia.
(GU n.237 del 8-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza con la quale la dott.ssa Adarova Fouladvand Aneta,
cittadina  bulgara,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
specializzazione  in  oftalmologia  conseguito  in  Bulgaria, ai fini
dell'esercizio  in  Italia della professione di medico specialista in
oftalmologia;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 aprile 2004 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992  a  seguito della quale la dott.ssa Adarova
Fouladvand Aneta e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  specializzazione in oftalmologia, rilasciato in
data  2 febbraio  1994  dall'Istituto  superiore di medicina di Sofia
(Bulgaria)  alla  dott.ssa  Adarova Fouladvand Aneta, nata a Kazanlak
(Bulgaria)   il   28 novembre   1964,   e'   riconosciuto   ai   fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello svolgimento delle attivita'
sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale nei limiti
consentiti dalla vigente legislazione materia.
  2.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche  e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 agosto 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola