MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2004 

Revoca  della  concessione  n.  109/02  del  27 febbraio 2002, per la
gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della
Rialto Arte S.r.l. (provincia di Venezia).
(GU n.235 del 6-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  convenzione di concessione n. 109/2002 stipulata in data
27 febbraio  2002,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  la  Rialto  Arte S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo
nella sala di Marghera (Venezia), piazza Mercato;
  Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11,
ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono,
rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la
continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno
sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e
per  almeno  otto  ore  al  giorno»  e che in caso di sospensione non
autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non
consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la
concessione»;
  Considerato   che   la  Rialto  Arte  Sr.l.  ha  da  tempo  cessato
l'attivita' senza autorizzazione in quanto non ha dato riscontro alle
numerose  richieste  dell'Amministrazione  di urgenti comunicazioni e
giustificazioni  in ordine al mancato invio, che perdura dal 3 agosto
2003,  dei  dati  di  gioco  al  centro  di controllo, e non provvede
all'acquisto di cartelle per il gioco del bingo dal 25 luglio 2003;
  Considerato  che  la cessazione dell'attivita', in violazione degli
obblighi  convenzionali  assunti,  ha  comportato  un  notevole danno
erariale,  stimabile  in  ragione  di  Euro 1.000.000  su  base annua
(atteso  che  nell'anno  2003 le entrate erariali derivanti dal gioco
del  bingo  sono state pari a circa Euro 300.000.000 e le sale attive
nello  stesso anno sono state in media circa 300) e che tale danno va
commisurato   al   periodo   di   inattivita'  gia'  decorso  e  fino
all'eventuale    avvio   dell'attivita'   di   altro   concessionario
subentrante  alla Rialto Arte S.r.l., risultando, pertanto, alla data
del presente atto, di gran lunga superiore all'importo della cauzione
prestata  dalla  Rialto  Arte  S.r.l., a garanzia dei propri obblighi
convenzionali,  con  l'atto di fideiussione n. 020208 del 15 febbraio
2002, di Euro 516.457,00, rilasciato dalla Fideurass S.p.a.;
  Considerato, altresi', che la Rialto Arte S.r.l., ha commesso grave
irregolarita' amministrativa e violazione della normativa tributaria,
sanzionabile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) della citata
convenzione,  con  la revoca della concessione, non avendo provveduto
ad  effettuare il pagamento della penale di cui all'art. 52, comma 48
della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, pur avendo esibito all'atto
della stipula della citata convenzione copia del versamento;
  Visti  i  relativi  atti  istruttori, in particolare la lettera del
2 luglio  2003,  protocollo n. 2003/30383/COA/BNG, notificata in data
24 novembre 2003, tramite l'Ufficio messi del comune di Mira, e la la
lettera  del 22 gennaio 2004, protocollo n. 2004/3724/COA/BNG, con le
quali  sono  state  richieste  informazioni in merito al bonifico non
accreditato,  per consentire all'Amministrazione gli accertamenti del
caso,   nonche'   la   lettera   del  23 marzo  2004,  protocollo  n.
2004/16346/COA/BNG,  ricevuta il 30 marzo 2004, con la quale e' stato
comunicato,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti
della  legge  n.  241/1990,  per  i motivi sopraindicati, l'avvio dei
procedimenti  di  revoca della convenzione di concessione n. 109/2002
del  27 febbraio  2002,  e  di  escussione della cauzione prestata ai
sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Considerato  che  la  Rialto  Arte  S.r.l.  non  e' intervenuta nei
procedimenti sopraindicati;
                              Decreta:
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 11, ultimo periodo, e
dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione n.
109/2002,  stipulata  in  data  27 febbraio  2002,  e'  revocata, nei
confronti  della  Rialto  Arte S.r.l., la concessione per la gestione
del gioco del Bingo.
  2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si rende escutibile la
cauzione  di  cui  all'atto di fideiussione n. 020208 del 15 febbraio
2002,  rilasciato  dalla  Fideurass  S.p.a.,  per l'intero importo di
Euro 516.457,00.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 21 settembre 2004
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri