PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 30 settembre 2004 

Disciplina  dei  rapporti  tra  enti  e volontari del Servizio civile
nazionale.
(GU n.239 del 11-10-2004)

Premessa:
  L'esperienza  del  servizio  civile  nazionale, su base volontaria,
presenta  numerosi elementi di continuita' con quella degli obiettori
di coscienza e cio' ha consentito, in attesa della definitiva entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  77  del  2002, un sia pure
parziale  rinvio  alle norme che regolano i rapporti tra obiettori ed
enti  e  Ufficio nazionale. Il fatto che il servizio civile non debba
piu'  essere considerato come sostitutivo del servizio di leva impone
pero'  il  definitivo  superamento  di  quelle regole che avevano per
presupposto  lo  status  di  obiettore e una certa assimilazione alla
condizione dei militari.
  1.  Impegni  e  responsabilita'  degli  enti  e  dei  volontari del
servizio civile nazionale.
  L'Ufficio  nazionale  e l'ente presso il quale il volontario presta
servizio  hanno  affermato,  con  la  sottoscrizione  della  Carta di
impegno    etico,    la   comune   consapevolezza   di   «partecipare
all'attuazione  di  una legge che ha come finalita' il coinvolgimento
delle  giovani  generazioni  nella  difesa della Patria con mezzi non
armati  e non violenti, mediante servizi di utilita' sociale». Spetta
ai  volontari  il  diritto e il dovere alla formazione, attraverso la
quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella
direzione  gia'  indicata  dal  servizio  civile  degli  obiettori di
coscienza,   all'obbligo   costituzionale  di  difesa  della  Patria,
declinato   attraverso   gli   altri   precetti   costituzionali   di
solidarieta', di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso
al  progresso  della  societa'.  La  stessa  legge  n.  64  del 2001,
individua  tra  le  finalita' del servizio civile nazionale quella di
concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei giovani.
  Con  riferimento  all'attivita'  che concretamente i volontari sono
chiamati  a  svolgere,  spetta  loro  il  diritto alla piena e chiara
informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di
impegno  etico,  gli  enti  si  sono inoltre impegnati a stabilire le
modalita'   di   presenza   dei  volontari  nell'ente,  a  impiegarli
esclusivamente  per  le finalita' del progetto, garantendone il pieno
coinvolgimento  nelle  diverse  fasi,  e  a  predisporre  momenti  di
confronto, verifica e discussione.
  In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei
volontari  di «apprendere, farsi carico delle finalita' del progetto,
partecipare  responsabilmente  alle  attivita' dell'ente indicate nel
progetto  di  servizio  civile  nazionale,  aprendosi  con fiducia al
confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto
con  gli  altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle
proprie  capacita',  della  propria  intelligenza,  disponibilita'  e
sensibilita',  valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio
di  competenze e conoscenze acquisito impegnandosi a farlo crescere e
migliorarlo» (ancora dalla Carta di impegno etico).
  Le  norme  che  seguono,  su cui e' stato acquisito il parere della
Consulta  nazionale per il servizio civile nelle sedute del 14 luglio
e  del  15 settembre 2004, costituiscono una esplicitazione di questi
impegni e responsabilita' che reciprocamente enti e volontari si sono
assunti  e  completano  la disciplina del rapporto di servizio civile
quale   risulta   dalla   legge  n.  64  del  2001,  dalla  normativa
regolamentare,  e  dagli elementi contenuti nella lettera di avvio al
servizio dei volontari.
  2. Presentazione in servizio.
    2.1.  Il  volontario  e'  tenuto  a  presentarsi presso l'ente di
assegnazione,  nel giorno e nella sede stabiliti dal provvedimento di
avvio al servizio.
    2.2.   Il  responsabile  del  servizio  civile  nazionale,  o  il
responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale
dell'ente  provvedono  a consegnare al volontario copia del contratto
di  assicurazione  stipulata  dall'ufficio  in  suo favore, copia del
modello  relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie
del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale
accreditare  le  somme  relative al rimborso per la partecipazione al
progetto un apposito documento contenente l'indicazione delle persone
di riferimento con le responsabilita' dalle medesime ricoperte.
    2.3.   Per  ogni  volontario  che  assume  servizio  deve  essere
predisposta   una  cartella  personale,  da  conservare  in  apposito
archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella
quale  viene  tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato
con particolare riferimento a:
      copia del progetto di impiego approvato;
      permessi,    malattie    e/o   infortuni,   ivi   compresa   la
documentazione sanitaria;
      richieste avanzate dal volontario;
      eventuale  documentazione  relativa  ai  servizi  di  vitto  ed
alloggio utilizzati;
      provvedimenti disciplinari;
      ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
    2.4.  In  caso di mancata presentazione, il volontario e' tenuto,
lo stesso giorno della data prevista per i l'assunzione in servizio a
fornire  all'ente  per  le  valutazioni di propria competenza secondo
quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che
gli  hanno  impedito  di  presentarsi.  La  mancata  presentazione in
servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
    2.5.   La   mancata   presentazione   per   malattia  debitamente
certificata non e' considerata rinuncia; il volontario e' considerato
in  servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'ufficio, ha
diritto  alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza
che  i  giorni  di  assenza per malattia saranno decurtati dal numero
complessivo  dei  quindici  previsti  per  i dodici mesi di servizio.
Oltre i quindici giorni su indicati la mancata presentazione equivale
a rinuncia. In tal caso il volontario fatto salvo il mantenimento dei
requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, puo' fare nuova
domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
    2.6.  La  mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di
quindici  giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione
puo' non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi
e  particolari  motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati
dal  volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario e'
considerato  in  servizio  dalla  data  indicata  sulla comunicazione
dell'ufficio   e   ha   diritto   alla  conservazione  del  posto  in
graduatoria.  In  tal  caso i giorni di assenza saranno decurtati dai
venti  giorni  di  permesso  spettanti  durante  l'anno  di servizio.
L'eventuale prosecuzione dell'assenza sara' considerata rinuncia.
  3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto.
    3.1.  Qualora  un  ente  non  abbia  coperto  il numero dei posti
previsti  dal progetto approvato, onde poter realizzare gli obiettivi
programmati,  puo'  chiedere all'Ufficio nazionale l'assegnazione dei
volontari  idonei  non  selezionati, presenti nella graduatoria di un
altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.
    3.2.  Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca
e trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza,
l'assenso  dei  volontari  di  cui  si  chiede l'assegnazione, previa
contestuale  rinuncia  dei  medesimi  alla  posizione ricoperta nella
graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.
  4.  Sostituzione  dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni
del servizio.
    4.1.  La  sostituzione  dei volontari selezionati nell'ambito dei
progetti  di  servizio  civile  nazionale  a seguito di rinunce prima
dell'avvio  del  progetto,  ovvero  a  seguito  di  interruzione  del
servizio  o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a
trenta giorni (vedasi par. 7.4.) e' consentita esclusivamente entro i
primi  tre  mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il
tempo  utile  affinche'  i  subentranti  svolgano almeno nove mesi di
servizio civile. Pertanto la durata del servizio civile dei volontari
subentranti  e'  ridotta  al  periodo  che  intercorre  dalla data di
assunzione  in  servizio  da  parte  dell'ente  fino  al  termine del
progetto.  L'eventuale  ulteriore permanenza non e' riconosciuta come
periodo  di  servizio  civile prestato ai sensi della legge n. 64 del
2001,  ne'  ai  fini  del  trattamento  economico,  previdenziale  ed
assicurativo.
    4.2.  Al fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure
necessarie  per  assicurare  i  regolari  subentri  degli  idonei  in
graduatoria,   saranno  prese  in  considerazione  esclusivamente  le
richieste  di sostituzione che perverranno entro l'ottantesimo giorno
dalla data di inizio del progetto.
    L'ente  dovra' formulare la richiesta di sostituzione provvedendo
ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato
che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilita'.
Contestualmente  l'ente  dovra'  far  pervenire  a  questo Ufficio la
documentazione indicata nel bando di selezione.
    In  presenza  di  rinunce  o  interruzioni del servizio civile da
parte  dei  volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur
nel  rispetto  della  graduatoria, i volontari idonei non selezionati
che  non  siano  in possesso del provvedimento di avvio al servizio a
firma  del  direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile.  Eventuali  periodi  di  servizio  prestati  dai volontari in
argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal
predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio
civile prestato.
    4.3.  Le  rinunce  e  le  interruzioni (es. malattie oltre trenta
giorni)  devono  comunque  essere  segnalate  nel  termine massimo di
cinque  giorni all'Ufficio nazionale e, a mezzo raccomandata A/R, sia
al  servizio  ammissione  e impiego che al servizio amministrazione e
bilancio,  in  considerazione  dei  diretti  riflessi sul trattamento
economico   delle   volontarie.  L'Ufficio  si  riserva  di  chiedere
all'ente,  mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese
sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al
volontario  a  causa  della  ritardata  segnalazione della rinuncia o
interruzione del servizio.
  5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio.
    5.1.  Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti
richiesti  dalla  legge  (ad  eccezione di quello dell'eta), comporta
l'esclusione  del  volontario  dalla  prosecuzione  del  progetto. Il
servizio  prestato  non  ha  validita'  ai fini dell'attribuzione dei
benefici previsti dal progetto.
    5.2. In caso di sospensione del progetto, sanzionata dall'Ufficio
nazionale,  i  volontari in servizio presso l'ente, in considerazione
delle  legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento
del  servizio  civile,  sono ricollocati, ove possibile, per il tempo
residuo  presso  altri  enti  dello stesso territorio comunale o zone
limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco
temporale  e  che  presentano  carenze  nell'organico  previsto degli
assegnati  per  lo  svolgimento  del servizio previa acquisizione del
consenso  dei volontari stessi e degli enti individuati dall'Ufficio.
A  tal fine l'Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento
sanzionatorio,  predispone  un elenco di enti, con le caratteristiche
sopra  menzionate, da consegnare ai volontari. I medesimi, contattati
gli  enti,  al  fine  di  valutare  la possibilita' di un loro idoneo
reinserimento,   segnalano   entro   i  successivi  sette  giorni  la
preferenza   all'ufficio,   che   predispone   il   provvedimento  di
prosecuzione del servizio.
    5.3.  Nel caso di impossibilita' di inserire i volontari in altre
strutture,  l'Ufficio  si rivale nei confronti dell'ente per il quale
e'  stato  adottato  il provvedimento sanzionatorio, con le modalita'
indicate dalle leggi in materia di contabilita' generale dello Stato,
sulle somme corrisposte ai volontari successivamente all'adozione del
provvedimento in questione.
  6. Temporanea modifica della sede di servizio.
    6.1.  Qualora  sia  previsto  nel  progetto  approvato, alla voce
«descrizione  del  progetto  e tipologia dell'intervento» o alla voce
«eventuali  particolari  obblighi dei volontari durante il periodo di
servizio»  l'ente  puo'  impiegare  i  volontari,  per un periodo non
superiore   ai   trenta   giorni,   previa  tempestiva  comunicazione
all'Ufficio nazionale, presso altre localita' in Italia o all'estero,
non  coincidenti  con  la sede di attuazione del progetto, al fine di
dare  attuazione  ad attivita' specifiche connesse alla realizzazione
del  progetto  medesimo  (es.  soggiorni  estivi,  mostre itineranti,
eventi culturali ecc...). Non sono previsti in questo caso rimborsi a
carico dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.
    6.2.  In  occasione di emergenze di protezione civile - sia nella
fase  della calamita' che in quella post-emergenziale - o di missioni
umanitarie,  l'ente  puo'  impiegare  i volontari, per un periodo non
superiore  ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del
loro  consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre
sedi  dello  stesso  ente  in  Italia  o  all'estero,  per interventi
organizzati  dall'Ente  stesso.  L'Ufficio  nazionale  garantisce  il
rimborso  delle  spese  di  vitto  e  alloggio nonche' delle spese di
viaggio  limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'ente
la  stipula  di  apposita  assicurazione  per  i rischi connessi alle
attivita' svolte in altre sedi.
  7. Malattie e infortuni.
    7.1.  L'assistenza  sanitaria e' garantita dal Servizio sanitario
nazionale   ed  assicurata  mediante  la  fruizione  delle  strutture
pubbliche territoriali.
    7.2.  Il  volontario,  in caso di malattia o infortunio, ne dara'
tempestivamente  comunicazione  alla  sede dell'ente di assegnazione,
facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente
sui  moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o
dalle  strutture  della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione
e' conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.
    7.3.  Tutti  i  periodi  di  malattia, infortunio sono registrati
nella cartella personale del volontario.
    7.4.  Spetta  al  volontario,  durante i primi quindici giorni di
malattia,  l'assegno  mensile  per  l'intero  importo. Per il periodo
eccedente  e  per  ulteriori  quindici  giorni di malattia, l'importo
economico  e' decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati
questi  ulteriori  quindici  giorni,  il  volontario e' escluso dalla
prosecuzione  del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il
mantenimento   dei   requisiti   di  ammissione  al  Servizio  civile
nazionale,  puo'  fare  nuova  domanda  di servizio civile in uno dei
bandi  successivi.  Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene
entro tre mesi dall'inizio del progetto e' possibile la sostituzione,
nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.
    7.5.   L'ente   comunica   all'Ufficio   nazionale   -   Servizio
amministrazione  e  bilancio  e  Servizio  ammissione  e  impiego - i
periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere
alla  decurtazione  del  compenso  e, se del caso, all'esclusione dal
servizio.
    7.6.  In  caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere
inviata  a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici
giorni   dal   momento  dell'infortunio,  e  comunque  non  oltre  il
quindicesimo  giorno  dal  momento  dal  quale il volontario ne abbia
avuto  la  possibilita'. Per quanto concerne le modalita' di denuncia
del  sinistro  e  gli  adempimenti  correlati,  il  volontario dovra'
attenersi   a   quanto   indicato  nel  contratto  di  assicurazione,
consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.
    7.7. L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione
e  bilancio)  una  tempestiva  e  dettagliata relazione contenente le
informazioni   relative   alla  dinamica  dell'incidente  occorso  al
volontario  nell'effettuazione  del  servizio,  la  descrizione delle
circostanze  nelle  quali  si  e'  verificato  l'evento,  il nesso di
causalita'  tra  la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso,
specificando   in   particolare   la  riferibilita'  del  fatto  allo
svolgimento del servizio.
    7.8.  Per  gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, i
giorni  di  assenza  non  vanno  computati  nel  numero dei giorni di
malattia  spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta
ad  infortunio  occorso  durante e per effetto delle attivita' svolte
nel  servizio,  ivi  compreso il tragitto da e per il luogo in cui la
prestazione  debba  essere  effettuata, al volontario spetta l'intera
retribuzione  fino  a  completa  guarigione  clinica.  Il  periodo di
assenza dal servizio, in questi casi, e' considerato prestato a tutti
gli effetti.
  8. Tutela della maternita'.
    8.1.  Alle  volontarie  in  stato  di  gravidanza si applicano le
disposizioni  legislative  del  testo  unico  in  materia di tutela e
sostegno  della  maternita',  adottato  con  il  decreto  legislativo
26 marzo   2001,   n.   151,  espressamente  richiamato  dal  decreto
legislativo  n.  77  del  2001.  Ai sensi del predetto testo unico il
divieto  di  prestare  servizio civile e' di norma durante i due mesi
precedenti  ed  i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di
condizioni  patologiche  che configurino situazioni di rischio per la
salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).
    8.2. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16,
lettera  a),  le volontarie devono consegnare all'ente il certificato
medico indicante la data presunta del parto.
  8.3.  L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17
(astensione   facoltativa)   che   nel  caso  previsto  dall'art.  16
(astensione  obbligatoria)  dovra'  a cura dell'ente essere resa nota
all'Ufficio  nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli
adempimenti  di  propria  competenza.  Dalla  data di sospensione del
servizio  a quella della sua ripresa, di cui pure l'Ufficio nazionale
dovra'  essere  informato  a  cura  dell'ente, e' infatti corrisposto
l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
  8.4.  Oltre  quanto  previsto  dagli  articoli sopra citati, cui fa
espressamente  riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2001, non
sono  contemplati  ulteriori benefici post-partum, ne' l'applicazione
della  disciplina  del «congedo parentale» a favore delle volontarie.
L'astensione dal servizio per maternita' non comporta la sostituzione
della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.
  9. Guida di automezzi.
    9.1.  E' consentito al volontario porsi esclusivamente alla guida
di  automezzi  appartenenti  o  comunque  a disposizione dell'ente di
assegnazione.  Non  e' consentito al volontario in servizio civile di
porsi alla guida di auto private.
    9.2.  I  rischi  loro  derivanti  dalla  guida,  ad esclusione di
eventuali   danni   causati  a  terzi,  sono  coperti  dalla  polizza
assicurativa   stipulata   dall'Ufficio  nazionale  e  consegnata  al
volontario  all'atto  della  presentazione in servizio. L'ente potra'
stipulare   una   polizza   aggiuntiva   per   rischi   non   coperti
dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o per innalzare i massimali
previsti dalla citata assicurazione.
  10. Permessi.
    10.1.  Nell'arco  dei  dodici  mesi di attuazione del progetto il
volontario  usufruisce  di  un  massimo  di  venti giorni di permesso
retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati
motivi,  quali  a  titolo esemplificativo gravi necessita' familiari,
esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc...
    10.2.  Il  permesso  consente  al  volontario  di  assentarsi dal
servizio  per  un periodo superiore alle 24 ore e non e' frazionabile
in permessi orari.
    10.3.   I  volontari  possono  altresi'  usufruire  di  ulteriori
permessi straordinari al verificarsi delle seguenti fattispecie:
      donazione di sangue: un giorno;
      nomina  alla  carica  di  presidente,  segretario  di  seggio e
scrutatore,  nonche'  di  rappresentante di lista, in occasione delle
consultazioni  elettorali:  durata dello svolgimento delle operazioni
elettorali;
      esercizio  del  diritto  di  voto:  un  giorno  per i volontari
residenti  da  50  a  300  Km  di distanza dal luogo di servizio; due
giorni   per  i  volontari  residenti  oltre  300  Km  dal  luogo  di
svolgimento del servizio.
    10.4.  Nel  computo  dei  giorni  di permesso non sono compresi i
giorni  festivi  contigui  (la  domenica  o il sabato e la domenica a
secondo  dell'articolazione  dell'orario  di  servizio)  ed eventuali
festivita' infrasettimanali.
    10.5.  I  permessi  vengono fruiti dal volontario, in accordo con
l'ente,  compatibilmente  con  le esigenze del progetto di servizio e
della  formazione;  di  norma  debbono essere richiesti all'operatore
locale  di  progetto  della  sede  di  attuazione del progetto almeno
quarantotto ore prima della data di inizio.
    10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in
Italia  non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi;
per  i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta
ai  venti  giorni  spettanti,  sono  concessi  rispettivamente  due e
quattro  giorni  di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o
extra europei.
    10.7.  Eventuali  giorni  di  permesso  non usufruiti non possono
essere remunerati.
    10.8.  La  fruizione  di  giorni  di  permesso  eccedenti i venti
previsti  deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che
adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
  11. Orario di servizio.
    11.1.  I  progetti  devono  prevedere  un orario di attivita' non
inferiore alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore annuo
minimo di milleduecento ore.
    11.2.  Nel  caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione
del  monte  ore  annuo  i volontari dovranno essere impiegati in modo
continuativo  per  almeno  dodici  ore  settimanali, da articolare su
cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione
del  progetto.  I  venti giorni di permesso non rientrano nel computo
del  monte  ore  previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di
validita'  del  progetto,  il  volontario dovra' avere effettivamente
svolto  almeno  milleduecento  ore  di servizio ed aver usufruito dei
venti giorni di permesso.
    11.3.  Il  monte  ore previsto non puo' essere esaurito prima del
termine del progetto, ne' e' possibile tenere in servizio i volontari
oltre il periodo di dodici mesi.
    11.4.  Il  pagamento  avviene in modo forfettario per complessivi
trenta  giorni  al  mese  per i dodici mesi di durata del progetto, a
partire  dalla  data  di  inizio.  E'  quindi  compito  dell'ente che
realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di
quanto sopra precisato.
      Roma, 30 settembre 2004
                        Il direttore generale
            dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
                               Palombi