AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

CCNL di interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000
- Area dirigenza medica e veterinaria
(GU n.239 del 11-10-2004)

    In  data  29 settembre  2004,  presso  la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra:
    l'ARAN:
    nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente firmato
    e le seguenti Organizzazione e Confederazioni sindacali:

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            Organizzazioni sindacali        |Confederazioni sindacali
=====================================================================
    - CGIL MEDICI firmato                   |- CGIL firmato
---------------------------------------------------------------------
    - FED. CISL MEDICI-COSIME firmato       |- CISL firmato
---------------------------------------------------------------------
    - FED. MEDICI aderente alla UIL firmato |- UIL firmato
---------------------------------------------------------------------
    - CIVEMP (SIVEMP-SIMET) firmato         |
---------------------------------------------------------------------
    - FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI,     |
SEDI, FEMEPA, ANMDO) firmato                |
---------------------------------------------------------------------
    - UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR) firmato      |
---------------------------------------------------------------------
    - CIMO ASMD firmato                     |
---------------------------------------------------------------------
    - ANAAO ASOMED firmato                  |- COSMED firmato
---------------------------------------------------------------------
    - ANPO firmato                          |

    Preso  atto  che le OOSS che, rispetto al CCNL dell'8 giugno 2000
(quadriennio  1998-2001),  hanno  cambiato  la  propria denominazione
vengono  riportate  con  l'attuale  denominazione  in  quanto tuttora
esistenti.
    In particolare Ia FED. UIL FNAM, FIALS - Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
e' attualmente denominata «Federazione medici» aderente alla UIL.
    Al  termine della riunione le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL
8 giugno 2000.
    Premesso  che la Corte di appello di Campobasso - Sezione lavoro,
in  relazione  al ricorso del dott. Previati Roberto contro l'Azienda
USL  n.  3  «Centro  Molise» (causa iscritta al n. 90 R.G.Lav. - anno
2003) nella udienza del 1° ottobre 2003, ha ritenuto che, sussistendo
una   seria   questione  interpretativa,  debba  essere  esperito  il
procedimento previsto dall'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del
2001  al  fine di risolvere la questione concernente la validita' del
comma  7  dell'art.  23  del  CCNIL  8 giugno  2000  dell'area  della
dirigenza medica e veterinaria.
    Tenuto  presente che l'interpretazione autentica e' richiesta per
la  parte  in cui non e' dato dedurre, con la dovuta chiarezza, quali
effetti  conseguano alle richieste di parere sulle ipotesi di recesso
proposte  dalle  aziende  nei confronti dei dirigenti quando, venendo
tali richieste di parere formulate in epoca successiva all'entrata in
vigore  delle  disposizioni  del  CCNL 8 giugno 2000, il Comitato dei
garanti  non  sia  stato  istituito  presso  la regione nel termine -
previsto dal primo comma dello stesso art. 23 - di tre mesi da quella
data  e,  in  particolare,  se  debba  intendersi  che  l'azienda, in
analogia  a  quanto  stabilito al comma 7 del medesimo art. 23 per le
procedure  di  recesso attivate in epoca anteriore alla vigenza delle
disposizioni  del  citato CCNL, possa, all'inutile trascorrere di tre
mesi  dall'entrata  in  vigore delle stesse disposizioni senza che il
menzionato Comitato sia stato istituito, far luogo al recesso secondo
le  procedure  degli  articoli  36 e seguenti del CCNL del 5 dicembre
1996.
    Considerato  che  Ia  sospensione  delle  procedure di recesso in
corso  all'entrata  in vigore del CCNL 8 giugno 2000 per il penodo di
tre  mesi,  necessario alla costituzione del Comitato dei garanti, si
pone  a  maggior  tutela  delle  posizioni  dirigenziali interessate,
decorso  inutilmente  ii  quale  le  stesse avvengono comunque con le
procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
    Che  l'art.  23  assume piena validita' per tutte le procedure di
recesso  promosse  successivamente  all'entrata  in  vigore del CCNIL
8 giugno  2000, che devono avvenire previa espressione del parere del
Comitato dei garanti e quindi solo dopo la sua istituzione.
    Che  il testo contrattuale ha esplicitato la obbligatorieta' e la
vincolativita'  del  parere del Comitato dei garanti, come confermato
anche  nel  CCNL di interpretazione autentica in data 24 ottobre 2001
sul medesimo art. 23.
    Ritenuto   quindi  che  la  normativa  transitoria  del  comma  7
dell'art.   23  del  CCNL  8 giugno  2000  opera  limitatamente  alle
procedure  di  recesso  gia'  promosse  all'entrata  in  vigore dello
stesso,   mentre  per  le  procedure  di  recesso  attivate  in  data
successiva  il  parere  del  Comitato  dei garanti deve essere sempre
necessariamente acquisito.
    Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione
autentica nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1)   Tutte  le  procedure  di  recesso  promosse  successivamente
all'entrata  in  vigore  del CCNL 8 giugno 2000 vanno definite previo
conforme  parere  del  Comitato dei garanti, che deve essere pertanto
istituito;
    2)  Solo  le  procedure di recesso attivate prima dell'entrata in
vigore  del  CCNL  indicato  al comma 1 possono avere ulteriore corso
anche in mancanza dell'istituzione del Comitato dei garanti trascorso
il  periodo  di  cui  all'art.  23,  comma  7,  secondo  le procedure
dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.