MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2004 

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio riferite sia ai lavori
in economia sia ai lavori di quintalaggio, nella provincia di Latina.
(GU n.250 del 23-10-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Latina

  Vista   la   legge   22  luglio  1961,  n.  628  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.P.S.  adottato  con  decreto  rettorale  18 giugno  1931,  n. 773
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli uffici pro-vinciali del lavoro,
le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe
minime  per  le  operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente
svolte  dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di
facchinaggio,  soppresse  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica predetto all'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n.  687 che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
Direzione  provinciale  del  lavoro attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O.  al  Servizio  politiche  del  lavoro  nella predetta
Direzione;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  .  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
n.  25157/1970  inerente  il  regolamento  sulla  semplificazione del
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  precedente  decreto  in materia n. 58 del 18 luglio 2002
emanato  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  di Latina per il
biennio 1° luglio 2002 - 1° luglio 2004;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  determinazione  delle attuali
tariffe  riferite  sia  ai  lavori  in  economia  sia  ai  lavori  di
quintalaggio;
  Sentite  la  OO.SS.  datoriali  e  dei  lavoratori del settore e le
associazioni del movimento cooperativo;
                              Decreta:
  1)  La tariffa oraria in economia attualmente vigente di Euro 12,39
e' aumentata di ulteriori Euro 1,51 nei modi e tempi seguenti:
    a) dal 1° luglio 2004 da Euro 12,30 a Euro 13,10;
    b) dal 1° luglio 2005 da Euro 13,10 a Euro 13,50;
    c) dal 1° luglio 2006 da Euro 13,50 a Euro 13,90.
  2)  Le  tariffe a quintalaggio vengono aumentate del 12% nei modi e
tempi seguenti:
    a) dal 1° luglio 2004 del 5,8%;
    b) dal 1° luglio 2005 di un ulteriore 3,1%;
    c) dal 1° luglio 2006 di un ulteriore 3,1% pertanto si avranno le
seguenti tariffe:
      scarico  prodotti palletizzati in pedane: da Euro 1,16 a 1,20 a
1,23;
      carico  prodotti  pallettizzati  in  pedane: Euro 1,16 - 1,20 -
1,23  si intendono pedane di merci fino a q. 15 da camion a magazzino
etc. viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici;
      movimentazione  pedane di prodotto all'interno di stabilimento:
Euro  1,16  a  1,20  a  1,23  da  celle  frigo  a magazzino a reparti
produttivi o al carico;
      scarico colli surgelati: 0,16 - 0,17;
      carico   colli   surgelati:  Euro  0,16  -  0,17  si  intendono
movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25;
      movimentazione colli surgelati: Euro 0.16 - 0,17;
      movimentazione  colli  vari: Euro 0,13 si intendono movimentati
interno azienda;
      carico/scarico  concimi,  mangimi  semplici e complessi, farina
alimentare, quintali a mano sbancatati kg 1 a kg 25: Euro 0,92 - 0,95
- 0,97.
  3)  Le  tariffe  sub 1 e sub 2 sono comprensive sia degli oneri per
istituti  contrattuali  e  gestionali  (44%) sia degli oneri riflessi
(56%).  Si  precisa  altresi'  che  il  terzo  elemento  e'  composto
esclusivamente   dagli   istituti   indicati  nella  lettera  c)  del
protocollo d'intesa del 6 maggio 1998.
    4) Orario di lavoro.
  La durata dell'orario di lavoro settimanale e' fissata in 40 ore di
prestazione,  da  effettuarsi  di norma su cinque giorni settimanali,
rimanendo  all'impresa,  di  concerto con la propria base sociale, il
compito di gestirne l'utilizzo.
  Particolari  esigenze  aziendali  potranno  determinare una diversa
distribuzione dell'orario di lavoro.
  Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in
determinati  giorni  o in particolari orari sono previste le seguenti
specifiche maggiorazioni:
    a) il  lavoro  straordinario  e' remunerato con una maggiorazione
del 25%. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le
8 ore giornaliere;
    b) il  lavoro  notturno,  prestato  dalle  ore  22  alle ore 6 e'
retribuito con una maggiorazione del 50%;
    c) il  lavoro prestato nella giornata di sabato e' retribuito con
una  maggiorazione  del 25%, sempre che tale giornata non rientri nei
normali turni di lavoro;
    d) per  il  lavoro  nei  giorni  di festivita' infrasettimanali e
nazionali la maggiorazione e' del 100%.
  5) Prestazioni disagiate di lavoro.
  Per  i  lavori  di  effettivo  disagio,  che  si  svolgono sotto la
pioggia, la neve, in celle frigorifere o in condizioni similari opera
la maggiorazione del 25%.
  Per  le  operazioni  di  facchinaggio riguardanti merci pericolose,
nocive e/o tossiche opera la maggiorazione del 35%.
  6)  Le  tariffe sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5, si applicano ai
facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi,
anche di fatto.
  7)  Al  fine  di  ovviare  ad  eventuali distorsioni del mercato di
riferimento,  le  tariffe  sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5 sono da
considerarsi come valori minimi inderogabili.
  8) Le tariffe come sopra determinate hanno validita' biennale

    Latina, 28 settembre 2004

                                 Il direttore provinciale: Trinchella