MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Villani Antonietta Maria, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
(GU n.252 del 26-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Villani Antonietta Maria,
cittadina  italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
«Medica  Cirujana» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003
ha  ritenuto  di applicare alla richiedente la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale la sig.ra Villani
Antonietta Maria e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  «Medica  Cirujana», rilasciato in data 17 luglio
1999  dalla facolta' di scienze mediche dell'Universita' Nazionale di
Cordoba  (Argentina)  alla  sig.ra  Villani  Antonietta Maria, nata a
Verona  (Italia)  il  10 settembre 1946, e' riconosciuto quale titolo
abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico
chirurgo.
  2. La   dott.ssa   Villani   Antonietta  Maria  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 28 luglio 2004

                                    Il direttore generale: Mastrocola