MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2004 

Dichiarazione  dell'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi verificatisi nelle province della regione Veneto.
(GU n.252 del 26-10-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visto   1'art.   2,   comma  1-quater,  che  rinvia  all'anno  2005
l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e  compensativi  dei
danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo
n. 102/2004;
  Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi
avversi   di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
    piogge  alluvionali  dal 1° febbraio 2004 al 30 aprile 2004 nelle
province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza;
  Ritenuto  di  accogliere la proposta formulata dalla regione Veneto
subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della
Commissione  UE  sul  decreto  legislativo n. 102/2004, a conclusione
dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle informazioni meteorologiche
delle avversita' che hanno prodotto i danni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
effetto  dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
Padova:
    piogge  alluvionali  dall'11 febbraio  2004  al  10 aprile  2004,
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di
Abano  Terme,  Albignasego,  Agna,  Anguillara  Veneta,  Arre, Arqua'
Petrarca,  Arzegrande,  Bagnoli  di  sopra, Baone, Barbona, Battaglia
Terme,  Boara  Pisani,  Borgoricco,  Bovolenta,  Brugine,  Cadoneghe,
Campodarsego,  Campo  San  Martino, Camposampiero, Candiana, Cartura,
Casale di Scodosia, Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Due
Carrare,  Este,  Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia,
Lozzo   Atestino,   Masera'   di  Padova,  Megliadino  San  Fidenzio,
Megliadino   San  Vitale,  Merlara,  Montagnana,  Montegrotto  Terme,
Monselice,  Padova,  Pernumia,  Piacenza  d'Adige,  Piove  di  Sacco,
Polverara,  Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolo', Pozzonovo, Rovolon,
Saletto,  San  Giorgio  delle  Pertiche, San Martino di Lupari, Santa
Giustina  in  Colle,  San  Pietro  Viminario,  Sant'Urbano,  Saonara,
Stanghella,  Teolo,  Terrassa  Padovana,  Tribano,  Vescovana,  Villa
Estense, Villanova di Camposampiero, Vo', Vigodarzere, Vigonza, Villa
del Conte;
Rovigo:
    piogge   alluvionali  dal  18 febbraio  2004  al  15 marzo  2004,
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di
Adria,  Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo
di   Po,  Calto,  Canaro,  Canda,  Castelmassa,  Castelnovo  Bariano,
Ceneselli,  Ceregnano,  Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo,
Fiesso  Umbertiano,  Frassinelle  Polesine,  Fratta  Polesine, Gaiba,
Gavello,  Giaccano  con  Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo,
Lusia,  Melara,  Papozze,  Pettorazza  Grimani,  Pincara,  Polesella,
Pontecchio  Polesine,  Porto  Tolle,  Rosolina,  Rovigo,  Salara, San
Bellino,  San  Martino  di  Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta,
Villadose,  Villamarzana,  Villanova del Ghebbo, Villanovamarchesana,
Porto Viro;
Venezia:
    piogge   alluvionali  dal  1° febbraio  2004  al  31 marzo  2004,
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di
Campagna   Lupia,   Campolongo   Maggiore,   Camponogara,  Cavarzere,
Chioggia,  Cona,  Dolo,  Fosso',  Marcon, Martellago, Noale, Salzano,
Scorze', Stra', Venezia, Vigonovo;
Verona:
    piogge alluvionali dal 17 al 26 febbraio 2004, provvidenze di cui
all'art.  5,  comma  6,  nei  territori  dei  comuni  di  Belfiore  e
Veronella;
Vicenza:
    piogge  alluvionali  dal  15 febbraio  2004  al  30 aprile  2004,
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di
Agugliaro,   Albettone,  Campiglia  dei  Berici,  Noventa  Vicentina,
Orgiano.
  L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinata   alla   decisione   della  Commissione  UE  sul  decreto
legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3
del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle
avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione
della  medesima  Commissione  del 16 dicembre 2003, n. C (2003) 4328,
riguardante analoghe misure di intervento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 14 ottobre 2004

                                                Il Ministro: Alemanno