REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti le acque minerali
(GU n.262 del 8-11-2004)

    Con  decreto  dirigenziale  n.  5864  del  15 ottobre  2004  alla
societa'  «Sanpellegrino  S.p.a.», avente: sede legale in Milano, via
Castelvetro  n. 17/23, stabilimento di produzione in localita' Panna,
nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. n.
00753740158, e' stato rettificato il decreto dirigenziale n. 1157 del
10 marzo  2004,  sostituendo il punto 1) del decreto con il seguente:
di  sostituire,  per  i  motivi  citati in narrativa, il punto 1) del
decreto dirigenziale n. 1157 del 10 marzo 2004, con il seguente:
      1)   alla   societa'   «Sanpellegrino   S.p.a.»,   e'  concessa
l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale
naturale  denominata «Panna», per l'imbottigliamento e la vendita nei
tipi «piatta» e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di
materiale e capacita' gia' autorizzati, nelle seguenti proporzioni:
        sorgente «Cannucceto» - 8,68%;
        sorgente «Montolino» - 3,87%;
        sorgente «Prataprugnoli» - 11,61%;
        pozzo 1 o «Paldibecco» - 15,24%;
        pozzo 12 - 11,72%;
        pozzo 14 - 5,74%;
        pozzo «Ciliegiolo» - 5,63%;
        pozzo «Prato al Conte» - 9,38%;
        pozzo «Campo alla lama» - 9,38%;
        pozzo «Fonte Praterino» - 11,72%;
        pozzo «Fonte al Salice» - 7,03%.
    La   composizione  chimica  e  chimico-fisica  della  miscela  da
riportare in etichetta deve essere conforme a quella risultante dalle
analisi  chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. tutela della
risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze, di
cui al rapporto di prova n. 2003-6541 del 29 dicembre 2003.