MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2004 

Aggiornamento   delle   quote   annue   delle  diverse  tipologie  di
indebitamento   interno,   ai   sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni
in materia di debito pubblico).
(GU n.268 del 15-11-2004)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico,  e,  in particolare l'art. 3 ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
    di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero  nelle  forme  di  strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,  l'importo minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
    di  disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione  temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il
ricorso  ad  operazioni  di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
    di  procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno   ed   estero,   al   rimborso   anticipato   dei  titoli,  a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato
in  attuazione  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del
2003,  con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi, i limiti e le
modalita'   cui   il   dipartimento   del   tesoro   deve   attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Considerato  che  nel citato decreto ministeriale del 7 aprile 2004
vengono indicate, fra l'altro, le quote annue delle diverse tipologie
di  indebitamento  interno,  e  ritenuta la necessita' di aggiornare,
tenuto conto delle condizioni del mercato, le quote stesse;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
396,  citato  nelle  premesse,  il quinto periodo del dispositivo del
decreto  ministeriale del 7 aprile 2004, altresi' citato in premessa,
viene aggiornato come di seguito specificato:
  «Il  Dipartimento del tesoro manterra', su base annua, la quota dei
titoli  a  breve  termine  tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale
complessivo  dei titoli di Stato in circolazione, la quota dei titoli
a tasso fisso tra il 50% e il 75%, la quota di quelli indicizzati tra
il  15%  e  il  30%,  mentre  la quota dei titoli zero-coupon a medio
termine non potra' essere superiore al 10%.».
  Restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni  di  cui al ripetuto
decreto ministeriale del 7 aprile 2004.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 ottobre 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco