AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 novembre 2004 

Rettifica  di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre
2004,  n.  170/04,  e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n.
192/04).
(GU n.279 del 27-11-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 novembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  29 luglio  2004,  n.  138/04 (di seguito:
deliberazione n. 138/2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 (di
seguito: deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di
seguito: deliberazione n. 173/04).
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  138/04,  l'Autorita'  ha  definito le
garanzie  per  il libero accesso al servizio di distribuzione del gas
naturale  e  le  norme  per  la  predisposizione  dei codici di rete,
prevedendo che i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi
di bilanciamento siano posti in detrazione dal vincolo dei ricavi per
le tariffe di distribuzione relative all'anno termico successivo;
    con  le  deliberazioni  n.  170/04  e  n.  173/04, l'Autorita' ha
definito,  rispettivamente,  i  criteri  per  la determinazione delle
tariffe  per l'attivita' di distribuzione di gas naturale e i criteri
per  la  determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di
gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana;
    la  deliberazione  n.  170/04  ha  previsto la trasmissione delle
proposte  tariffarie  entro  il  31 marzo  di ogni anno, ovvero entro
quindici   giorni  dall'entrata  in  vigore  della  sopra  richiamata
deliberazione,   ai  fini  del  procedimento  di  approvazione  delle
proposte   tariffarie  per  l'anno  termico  2004-2005;  e  che  tale
disciplina  di approvazione delle proposte tariffarie non consente di
realizzare  quanto  previsto  dal meccanismo di detrazione dei ricavi
derivanti   dai   corrispettivi   di   bilanciamento   di   cui  alla
deliberazione  n.  138/04, a causa di un errore materiale riscontrato
nella medesima deliberazione;
    successivamente  alla pubblicazione delle deliberazioni n. 170/04
e  n. 173/04 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
stati riscontrati alcuni errori materiali;
  Ritenuto   necessario   provvedere   alla  rettifica  degli  errori
materiali  riscontrati  nelle deliberazioni n. 138/04, n. 170/04 e n.
173/04,  anche  in  relazione  al  procedimento di approvazione delle
proposte   tariffarie  per  l'anno  termico  2004-2005  di  cui  alla
deliberazione n. 170/04;
                              Delibera:

  1.   Di   approvare   la  seguente  rettifica  della  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  29 luglio  2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n.
138/04):
    a) all'art.  18,  comma  3,  le parole «relative all'anno termico
successivo  sono  sostituite  dalle  parole «relative al secondo anno
termico successivo».
  2.   Di   approvare  le  seguenti  rettifiche  della  deliberazione
dell'Autorita'   29   settembre   2004,   n.   170/04   (di  seguito:
deliberazione n. 170/04):
    a) all'art.  10,  comma  4, le parole «di cui al precedente comma
8.1» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente comma 10.1» e
le  parole  «di  cui all'art. 6» sono sostituite dalle parole «di cui
all'art. 4»;
    b) all'art.  12,  comma 3, le parole «ai sensi degli articoli 3 e
6» sono sostituite dalle parole «ai sensi degli articoli 4 e 7».
  3.   Di   approvare  le  seguenti  rettifiche  della  deliberazione
dell'Autorita'   30   settembre   2004,   n.   173/04   (di  seguito:
deliberazione n. 173/04):
    a) all'art.  11,  comma 2, le parole «clienti attivi nell'ambito»
sono  sostituite  dalle  parole  «clienti attivi nella localita» e le
parole  «clienti  appartenenti all'ambito tariffario» sono sostituite
con le parole «clienti appartenenti alla localita».
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione;
  5.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),    la    deliberazione   n.   138/04,   la
deliberazione n. 170/04 e la deliberazione n. 173/04, come risultanti
dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
    Milano, 4 novembre 2004
                                                 Il presidente: Ortis