MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2004 

Recupero  delle  anticipazioni  effettuate  dai  concessionari  della
riscossione,  ai  sensi  dell'articolo  9  del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, nella legge 28 maggio
1997, n. 140.
(GU n.278 del 26-11-2004)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge
24 giugno  2003,  n.  143,  che prevede l'obbligo per i concessionari
della  riscossione  di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il
33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il  successivo  comma 2 del predetto art. 9, che dispone che
con  decreto  ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la
ripartizione  tra  i  concessionari dell'acconto sulla base di quanto
riscosso  nell'anno  precedente  dai  servizi autonomi di cassa o dai
concessionari  nei  rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di
versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
  Visto   il  proprio  decreto  15 dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2003, emanato in attuazione
del predetto art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
con  il  quale  sono  determinate  la misura dell'acconto per ciascun
ambito   territoriale  e  le  modalita'  di  versamento  dell'acconto
medesimo, per l'anno 2003;
  Visto  l'art. 3 del medesimo decreto, che autorizza i concessionari
a   recuperare,  dal  1° gennaio  2004,  l'acconto  versato  mediante
compensazione con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato
relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237;
  Considerato   che,   per   effetto   della  progressiva  estensione
dell'obbligo  di  versamento  in  via  telematica, per il tramite del
sistema  bancario,  delle  imposte  relative alla registrazione degli
atti  immobiliari,  prevista  dal  provvedimento  del  18 aprile 2003
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto
col Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
94  del 23 aprile 2003, a decorrere dall'anno 2004 si sono ridotte le
entrate  versate  mediante  modello  F23  che i concessionari possono
utilizzare    mediante    compensazione    ai   fini   del   recupero
dell'anticipazione;
  Considerato  che  la  variazione  del domicilio fiscale da parte di
alcuni  soggetti  di  rilevanti  dimensioni ha determinato, nell'anno
2004,  significativi  scostamenti nella distribuzione del gettito nei
vari  ambiti  territoriali  rispetto  ai  valori  considerati  per il
calcolo dell'acconto dell'anno precedente;
  Considerato  che,  per  effetto  della  contrazione  dei versamenti
effettuati  in  ciascun  ambito  territoriale,  l'utilizzo  del  solo
strumento  della compensazione risulta insufficiente per il reintegro
delle somme anticipate;
  Ritenuto  opportuno,  per  tali  motivi,  prevedere  una  modalita'
alternativa  alla  compensazione  per consentire il reintegro diretto
delle  somme  anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in
corso d'anno;
  Considerato  che  a  tal  fine  puo' essere utilizzato lo strumento
dell'ordinativo  diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale
di   base   6.1.2.12   «Regolazione   anticipazioni   effettuate  dai
concessionari  della  riscossione»  -  Cap.  3930  -  dello  stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario 2004;
  Ritenuto  di dover integrare in tal senso le disposizioni attuative
di  cui  al  citato art. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 2003,
emanate  ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato, Ispettorato generale di finanza, espresso con
nota del 17 maggio 2004, n. 0055456;
  Visti  gli  articoli 4,  14  e  16 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  dall'art. 3 del proprio
decreto 15 dicembre 2003, e' autorizzato, in favore dei concessionari
e   dei   commissari   governativi   del   servizio  nazionale  della
riscossione,  il  rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai
sensi  del  medesimo  decreto  e  non  ancora  recuperate mediante la
compensazione di cui allo stesso art. 3.
  2. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento
tratto   sull'unita'   previsionale  di  base  6.1.2.12  «Regolazione
anticipazioni  effettuate dai concessionari della riscossione» - Cap.
3930  - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004.
  3.   I   concessionari   e  i  commissari  governativi  interessati
presentano  all'Agenzia  delle entrate, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, apposita
istanza   per   ciascun   ambito  territoriale  gestito,  debitamente
corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle
somme    gia'   recuperate,   mediante   compensazione,   alla   data
dell'istanza,  e  l'ammontare  delle  somme  residue  per le quali si
chiede  l'erogazione  diretta, con conseguente rinuncia alla facolta'
di successiva compensazione.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 15 ottobre 2004
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 260