MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  a r.l. «Tassaout El Hamdi
Abdellah», in Cerea.
(GU n.281 del 30-11-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              Di Verona

  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  Tenuto   conto   delle   disposizioni   dell'art.  12  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice
civile,  norme  di attuazione e transitorie, gli enti cooperativi che
non  hanno  depositato  i  bilanci di esercizio da oltre cinque anni,
qualora  non  risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari,
sono   sciolti   senza  nomina  del  liquidatore,  con  provvedimento
dell'autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;
  Richiamata    la    convenzione   del   30 novembre   2001,   sulla
regolamentazione  e  la  disciplina  dei  rapporti  tra  gli  uffici,
periferici  e  centrali,  del  Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  gli  uffici  del  Ministero  delle  attivita' produttive,
relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;
  Visto  l'art.  17,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
  Tenuto  conto  del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995,
contenente  il  «Regolamento  di  attuazione degli articoli 2, 4 e 10
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il  verbale  di  ispezione ordinaria del 29 aprile 2003, nel
quale   l'ispettore,  incaricato  dell'espletamento  delle  indagini,
evidenziava  gravi  irregolarita'  nella  gestione societaria, per le
quali,  pur ravvisando i presupposti per l'adozione dei provvedimenti
sanzionatori  stabiliti  dagli articoli 2543 e 2544 del codice civile
(oggi  articoli 2545-sexdecies  e  septiesdecies  del codice civile),
sentite  le  intenzioni  del  legale rappresentante di adoperarsi per
sanare,  in  tempi brevi, le anomalie ravvisate, riteneva di proporre
solamente atto di diffida;
  Rilevato  che, con successivo verbale di accertamento del 28 maggio
2004,  l'ispettore,  dopo  avere  riferito  di  non essere riuscito a
contattare,  in  alcun  modo, il legale rappresentante della societa'
cooperativa  «Tassaout  El  Hamdi  Abdellah»  e  di  avere  accertato
l'inadempimento  delle  prescrizioni  oggetto  di  diffida,  desumeva
l'impossibilita'  di  configurare  quale  cooperativa  la societa' in
esame e, conseguentemente, proponeva l'adozione del provvedimento, di
cui all'art. 12, comma c, del decreto legislativo n. 220/2002;
  Considerato,  altresi',  che  la  societa' cooperativa «Tassaout El
Hamdi  Abdellahi»,  e'  stata  cancellata  dal registro prefettizio e
dallo  schedario  generale  della cooperazione, con decreto di questa
direzione del 18 dicembre 2003;
  Preso atto del fatto che la societa' cooperativa «Tassaout El Hamdi
Abdellah»,  non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio, sin dalla
data della sua costituzione, avvenuta nell'anno 1999;
  Ritenuto,  pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di
dovere  procedere  allo  scioglimento,  senza  nomina  di commissario
liquidatore  della societa' cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah a
r.l.»,  avente  sede legale in Cerea, via Pozza n. 10, ai sensi e per
gli  effetti  dell'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e
transitorie del codice civile;

                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  a r.l. «Tassaout El Hamdi Abdellah», con
sede  legale  in Cerea, via Pozza n. 10, costituita in data 13 aprile
1999,  con  atto a rogito del notaio di Legnago, dott. Luigi Alberti,
codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione iscritta al registro delle
imprese  della camera del commercio dell'industria e dell'artigianato
di  Verona  n.  0287710234,  e'  sciolta,  per  atto d'autorita', con
provvedimento  da  iscriversi nel registro delle imprese della Camera
del commercio dell'industria e dell'artigianato di Verona, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  223-septiesdecies delle disposizioni di
attuazione   e   transitorie  del  codice  civile,  senza  nomina  di
commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'.
    Verona, 9 novembre 2004
                                      Il direttore provinciale: Festa