MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 23 ottobre 2004, n. 41/04 

Applicazione  delle  misure di incentivazione del raccordo pubblico e
privato  di  cui  all'articolo  13 del decreto legislativo n. 276 del
2003.
(GU n.280 del 29-11-2004)
 
 Vigente al: 29-11-2004  
 

                                  Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro
                                  Agli    assessorati   regionali   e
                                  provinciali del lavoro I.N.P.S.
                                  A Italia Lavoro
                                  All'Anci
                                  Alla C.G.I.L.
                                  Alla C.I.S.L.
                                  Alla U.I.L.
                                  Alla U.G.L.
                                  Alla Conf.S.A.L.
                                  Alla R.D.B.
                                  Alla C.I.S.A.L.
                                  Alla C.I.D.A.
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato,    piccola   e   media
                                  impresa (C.N.A.)
                                  All'Associazione Artigiani C.A.S.A.
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla  Lega  nazionale cooperative e
                                  mutue
                                  All'Associazione           generale
                                  cooperative italiane
                                  All'Unione   nazionale  cooperative
                                  italiane
                                  All'Associazione          nazionale
                                  consulenti del lavoro

  L'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie
di  misure di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra
operatori  pubblici  e operatori privati del mercato del lavoro. Tali
misure  sono  finalizzate all'inserimento ovvero al reinserimento nel
mercato del lavoro, mediante politiche attive e di c.d. workfare, dei
gruppi  di  «lavoratori  svantaggiati»  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera k), del decreto.
  Ai  fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure
di  cui all'art. 13 e delle modalita' per l'applicazione dei relativi
incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Soggetti  destinatari delle misure di politica attiva del lavoro -
Condizioni  e  modalita'  di  applicazione  degli incentivi (art. 13,
comma 1).
  Il  comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si
riferisce  ai  gruppi  di «lavoratori svantaggiati», intendendosi per
tali  tutti  i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera k), del
decreto  stesso,  che  a sua volta rinvia all'art. 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002,
relativo  alla  applicazione  degli  articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli  aiuti  di Stato a favore della occupazione, nonche' all'art. 4,
comma 1, della legge n. 381 del 1991.
  Alla stregua di questa ampia definizione si considerano «lavoratori
svantaggiati»:
    a) i   lavoratori   che  abbiano  difficolta'  a  entrare,  senza
assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE
n. 2204, ed in particolare:
      1) i  giovani  con  meno di 25 anni o che abbiano completato il
ciclo  formativo  da piu' di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto
il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
      2) i  lavoratori  extracomunitari  che  si spostino all'interno
degli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  alla  ricerca di una
occupazione (regolamento CE n. 2204);
      3) i  lavoratori,  appartenenti  alla  minoranza  etnica di uno
Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche,
la  loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per
incrementare  la  possibilita'  di  ottenere  una occupazione stabile
(regolamento CE n. 2204);
      4) lavoratori  che  desiderino  intraprendere  o riprendere una
attivita'  lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni,
in   particolare   quei   soggetti  che  abbiano  dovuto  abbandonare
l'attivita'   lavorativa  per  difficolta'  nel  conciliare  la  vita
lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);
      5) i  lavoratori  adulti che vivano soli con uno o piu' figli a
carico (regolamento CE n. 2204);
      6) i  lavoratori  che  siano  privi  di un titolo di studio, di
livello  secondario  o  equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e
siano  privi  di  un  posto  di  lavoro  o  in  procinto  di perderlo
(regolamento CE n. 2204);
      7) i  lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato,
da  una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento
CE n. 2204);
      8) i  lavoratori  che,  dopo essere stati sottoposti a una pena
detentiva,  non  abbiano  ancora ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente (regolamento CE n. 2204);
      9) le  lavoratrici residenti in una area geografica del livello
NUTS  II  (1), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il
100%  della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale
la  disoccupazione  femminile  abbia  superato  il  150% del tasso di
disoccupazione  maschile dell'area considerata per almeno due dei tre
anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);
      10) i  disoccupati  di  lunga durata senza lavoro per 12 dei 16
mesi  precedenti  o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone
di meno di 25 anni d'eta' (regolamento CE n. 2204);
    (1) Secondo  la  decisione della Commissione europea del 13 marzo
2000,  sono  considerate  appartenenti  all'area  NUTS II le seguenti
regioni:  Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia,
Piemonte,  Friuli,  Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Abruzzo, Lazio.
    b) gli  invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
istituti  psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge
n. 381 del 1991);
    c) i  minori  in  eta'  lavorativa  in  situazioni di difficolta'
familiare (legge n. 381 del 1991);
    d) i  condannati  ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio
1975,  n.  354,  come  modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663
(legge n. 381 del 1991).
  In  attesa  di  leggi regionali che disciplinino la materia, per la
precisa  individuazione  dei  lavoratori  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  k), del decreto operano peraltro i limiti, anche definitori,
stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13.
  Per  tutte  le  persone  che  integrano  il concetto di «lavoratore
svantaggiato»,   cosi'   come   precisato,   opera   il   regime   di
incentivazione normativa di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 276/2003, alla stregua del quale le agenzie di
somministrazione di lavoro, autorizzate in base alle procedure di cui
agli  articoli 4  e  5, possono «operare in deroga al regime generale
della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23».
Questa  deroga opera tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a), appena citato, solo:
    1)   in  presenza  di  un  piano  individuale  di  inserimento  o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei
e   il   coinvolgimento  di  un  tutore  con  adeguate  competenze  e
professionalita'.  Peraltro,  qualora  il  lavoratore  abbia gia' una
professionalita'   adeguata  al  lavoro  proposto,  puo'  non  essere
necessario il percorso formativo;
    2)  a  fronte  della  assunzione  del  lavoratore, da parte della
agenzia  di  somministrazione  di lavoro, con contratto di durata non
inferiore  a  sei mesi. Va chiarito che, in questa ipotesi, non trova
applicazione  nessun  tetto  specifico al trattamento retributivo del
lavoratore,  fatto  salvo  ovviamente il rispetto del principio della
retribuzione  proporzionata  e  sufficiente  di cui all'art. 36 della
Costituzione.
  In  attesa  di leggi regionali, le convenzioni previste dal comma 6
dell'art.  13,  identificano  i piani individuali di inserimento e le
funzioni del tutore.
  La  lettera  b)  dell'art.  13,  comma  1,  del decreto legislativo
stabilisce  un'ulteriore  misura di incentivazione, distinta anche se
non alternativa a quella di cui alla lettera a), relativa a gruppi di
lavoratori   svantaggiati   che   siano  destinatari  di  trattamenti
previdenziali  o  assistenziali  la cui erogazione sia collegata allo
stato  di  disoccupazione  o  in  occupazione  definiti  ai sensi del
decreto legislativo n. 181 del 2000 cosi' come modificato e integrato
dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e specificatamente:
    1)  ai  lavoratori  percettori della indennita' di mobilita', che
durante  l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il
trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia;
    2)  ai  lavoratori  percettori  di  indennita'  di disoccupazione
ordinaria o speciale (per gli edili e per i frontalieri);
    3)  ai lavoratori percettori di altre indennita' o sussidi la cui
corresponsione   e'   collegata   allo   stato   di  inoccupazione  o
disoccupazione.
  La  disposizione  di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13 trova
applicazione  unicamente  a  favore  dei lavoratori svantaggiati che,
durante l'erogazione del trattamento, non maturino i requisiti per il
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita'.
  Le  misure  di  incentivazione  di  cui  al  comma  1,  lettera b),
dell'art.  13,  si  applicano  comunque  a  condizione  che l'agenzia
autorizzata  alla  somministrazione  di  lavoro  assuma il lavoratore
svantaggiato con contratto di lavoro subordinato non inferiore a nove
mesi.  Sebbene la disposizione di legge non lo indichi espressamente,
anche  in  questo  caso  risulta  sempre possibile subordinare in via
convenzionale,  e  in  attesa  delle  leggi  regionali,  le misure in
questione  a  un  piano individuale di inserimento o reinserimento, a
specifici  percorsi  formativi e alla presenza di un tutore ovvero di
figure con adeguate competenze e professionalita'.
  Le predette misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b),
dell'art. 13, si articolano secondo le seguenti modalita':
    1)  il  lavoratore continua a ricevere direttamente dall'I.N.P.S.
il  trattamento  previdenziale,  il sussidio o l'indennita' di cui e'
titolare;
    2)  il  lavoratore  riceve  dalla  agenzia di somministrazione di
lavoro che lo ha assunto il compenso dovuto, al netto del trattamento
previdenziale, del sussidio o della indennita' erogati dall'I.N.P.S.;
    3)  la detrazione puo' essere applicata per un periodo massimo di
dodici  mesi  e  comunque  non  oltre  il  termine  di  scadenza  del
trattamento previdenziale o assistenziale;
    4)  l'agenzia  di  somministrazione  di  lavoro puo' detrarre dai
contributi   complessivamente   dovuti  per  l'attivita'  lavorativa,
determinati   sulla   base  del  compenso  complessivo  spettante  al
lavoratore    (compenso    dovuto   dall'agenzia   piu'   trattamento
previdenziale    o   assistenziale),   l'ammontare   dei   contributi
figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di
mobilita' o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.
  In   attesa  di  leggi  regionali,  l'operare,  alternativo  ovvero
cumulativo  degli incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13,
comma  1, del decreto, e' stabilito nelle convenzioni di cui al comma
6  dello  stesso  art.  13.  Per quanto riguarda i rapporti di natura
commerciale  tra  utilizzatore  e  agenzia  di somministrazione opera
l'art.  21,  comma  1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del
2003,  la' dove precisa la «assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore
di   rimborsare   al   somministratore   gli   oneri   retributivi  e
previdenziali  da  questa  effettivamente  sostenuti  in  favore  dei
prestatori di lavoro».
2. Decadenza  dai  trattamenti  di  indennita'  nelle  ipotesi di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b).
  Il  lavoratore  destinatario  delle  attivita'  di  cui al comma 1,
lettera  b),  dell'art.  13,  decade dai trattamenti di mobilita' (ma
solo  qualora  l'iscrizione  nelle  relative  liste  sia  finalizzata
esclusivamente al reimpiego), di disoccupazione ordinaria o speciale,
o  da  altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
    1)  rifiuti  di  essere  avviato  a  un  progetto  individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato
a  un  corso  di formazione professionale autorizzato dalla regione o
non  lo  frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita'
derivante  da forza maggiore che andranno nelle convenzioni di cui al
comma 6 dell'art. 13;
    2)  non  accetti  l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo  non  inferiore  del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni  di  provenienza  salvo  si tratti di lavoratore inoccupato.
Tale  trattamento  costituisce  base  imponibile  per  il calcolo dei
contributi  previdenziali e assistenziali, fatti salvi, in ogni caso,
i minimali di legge;
    3)  non  abbia  provveduto  a  dare preventiva comunicazione alla
competente  sede  I.N.P.S.  del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8,
commi  4  e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 16, salvo si tratti di
lavoratore inoccupato.
  Detto regime di decadenza trova applicazione allorche' le attivita'
lavorative  o  di  formazione  offerte  al  lavoratore  siano congrue
rispetto  alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso, ai
sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13, e si svolgano
in  un  luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza.
  I  responsabili  della  attivita'  formativa  ovvero  le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio  per  l'impiego  territorialmente  competente  ai fini della
cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che
possono  essere  ritenuti  decaduti  dai trattamenti previdenziali. A
seguito  di  detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione  del  trattamento  medesimo,  dandone comunicazione agli
interessati.  E'  ammesso  ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali  del  lavoro territorialmente competenti che decidono, in
via   definitiva,   nei   venti   giorni   successivi  alla  data  di
presentazione  del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
3. Modalita'  di  applicazione dell'art. 13: le convenzioni di cui al
comma 6 e la disciplina regionale.
  Come  dispone  espressamente  l'art.  86,  comma  12,  del  decreto
legislativo  n.  276  del  2003,  la previsione di cui all'art. 13 ha
carattere sperimentale. In attesa di leggi regionali che disciplinino
la  materia,  gli  incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13
possono  operare  esclusivamente nell'ambito di convenzioni tra una o
piu'  agenzie  autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro, anche
attraverso  le  associazioni  di rappresentanza e con l'ausilio delle
agenzie  tecniche  strumentali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e i comuni, le province o le regioni stesse, nel
rispetto dei principi fissati dallo stesso art. 13.
  A  tale  proposito,  si chiarisce che l'agenzia tecnica strumentale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stipulera' le
convenzioni  di cui al capoverso precedente, e' individuata in Italia
Lavoro  sulla  base  dell'art.  30  della legge n. 448/2001, il quale
prevede che il Ministero si avvale di Italia Lavoro per la promozione
e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e
dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
  Le  sperimentazioni  avviate  prima  della  entrata  in  vigore del
decreto  legislativo  n.  276  del  2003  non  possono  peraltro  che
rientrare  nell'apparato normativo e concettuale dell'art. 13 essendo
stati  abrogati gli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997, su cui
si  basavano  dette  sperimentazioni,  di  modo  che  l'art. 13 e' da
ritenersi  pienamente  operativo  anche  con  riguardo  a  ipotesi di
convenzione  e  intese  tra operatori pubblici e privati sottoscritte
prima  del  24 ottobre  2003  che  risultano ora assorbite, anche dal
punto di vista procedurale, dalla disciplina di cui all'art. 13.
  Le  misure  di  incentivazione  di  cui  all'art.  13  si applicano
altresi' con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai
sensi  delle  normative  regionali  in  convenzione  con  le  agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai
sensi dell'art. 7 del decreto.
  Ai  fini  della  definizione  delle convenzioni, comuni, province e
regioni possono operare in raccordo con il Comitato per il sostegno e
l'incentivazione   delle   attivita'   derivanti  dalla  applicazione
dell'art.  13  (decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali  in  data  18 novembre 2003, in allegato). Il Comitato svolge
funzioni  di  sostegno  e  incentivazione  alle attivita' di raccordo
pubblico-privato  in  questione, operando quale organismo preposto al
monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni attuate su base
locale.
    Roma, 23 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Maroni