REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE 26 novembre 2004 

Addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Fissazione   dell'aliquota  nella  misura  percentuale  dell'1,2%,  a
decorrere dal 1° gennaio 2005. (Deliberazione n. 1490).
(GU n.281 del 30-11-2004)

                         LA GIUNTA REGIONALE

  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre l997
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  avente  per oggetto:
«Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche», il quale stabilisce che:
    1. E'  istituita  l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai
fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
    2. L'addizionale  regionale e' determinata applicando l'aliquota,
fissata  dalla  regione  in  cui  il contribuente ha la residenza, al
reddito  complessivo  determinato  ai  fini  dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti
ai  fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo
stesso  anno  l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, al netto
delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e dei crediti di cui agli
articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
    3. L'aliquota  di compartecipazione dell'addizionale regionale di
cui  al  comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con
proprio  provvedimento,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale non
oltre  il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale
si  riferisce,  puo'  maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per
cento.
    4. Relativamente  ai  redditi  di  lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del  testo  unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale
regionale  dovuta  e' determinata dai sostituti d'imposta di cui agli
articoli  23  e  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di
conguaglio   relative   a  detti  redditi.  Il  relativo  importo  e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di  paga  successivo  a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di  dicembre.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  l'importo  e'
trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte,
le  predette  operazioni  di  conguaglio.  L'importo da trattenere e'
indicato  nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973.
    5.  L'addizionale regionale e' versata, in unica soluzione con le
modalita'  e  nei termini previsti per il versamento delle ritenute e
del  saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, alla
regione  in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
31  dicembre  dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a
questi  alla  regione  in  cui  il  sostituto ha il domicilio fiscale
all'atto  della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative
a detti redditi.
    6. Per  la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento, la
riscossione,  il  contenzioso,  le  sanzioni  e tutti gli aspetti non
disciplinati  espressamente si applicano le disposizioni previste per
l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano
alle   attivita'  di  liquidazione  e  accertamento  dell'addizionale
regionale  segnalando  elementi  e  notizie  utili  e provvedono agli
eventuali  rimborsi  richiesti  dagli interessati dopo aver acquisiti
gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
    7. All'art.  17,  comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241,  recante  norme  di  semplificazione  degli  adempimenti dei
contribuenti  riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'  norme di
unificazione   degli   adempimenti   fiscali   e   previdenziali,  di
modernizzazione  del  sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la
lettera   d),   e'   aggiunta  la  seguente:  «d-bis) all'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».
    8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale
di  cui  al  comma  1  e' fissata nella misura dello 0,5 per cento su
tutto il territorio nazionale;
  Rilevato,  dal dettato normativo, che ciascuna regione, con proprio
provvedimento  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30
novembre   dell'anno   precedente   a  quello  cui  l'addizionale  si
riferisce,  puo'  maggiorare  l'aliquota  suddetta  fino  all'1,4 per
cento;
  Richiamato, integralmente, il contenuto del capitolo V («La Manovra
Finanziaria») del Documento di programmazione economica e finanziaria
per  l'anno 2005, approvato da questo organo con atto deliberativo n.
1400  del  25 ottobre 2004, dal quale si evince che una delle manovre
fiscali  da  attuare per l'anno 2005 e' quella «... di intervenire in
maniera  ancora  piu'  graduale  e sostenibile fermando l'addizionale
post-incremento  all'1,2 per cento (per un'effettiva elevazione dello
0,3  per  cento),  con l'effetto che il prevedibile maggiore gettito,
derivante  dall'applicazione  parziale dell'addizionale regionale, si
attesterebbe intorno ai 13 milioni di euro»;
  Su proposta dell'assessore alla programmazione, bilancio e finanze;

                              Delibera:

  1. Di stabilire che:
    a) l'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche  di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e successive modificazioni ed integrazioni e' fissata nella
misura percentuale dell'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2005;
    b) alla   suddetta  addizionale,  cosi'  come  rideterminata,  si
applicano  le  disposizioni  previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
  2. Di   disporre   che   il   presente   atto   deliberativo  venga
integralmente  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  e nel bollettino ufficiale della regione Molise entro il 30
novembre 2004.
    Campobasso, 26 novembre 2004
                                                 Il presidente: Iorio

Il segretario: Di Sandro