MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2004 

Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  ministeriale n. 2026 del 24
settembre  2004,  recante attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto
ministeriale  5  agosto  2004,  recante disposizioni per l'attuazione
della riforma della politica agricola comune.
(GU n.288 del 9-12-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni
per  l'attuazione  della  riforma  della politica agricola comune, in
particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  2026  del  24 settembre 2004,
recante  attuazione  degli  articoli 8  e  9 del decreto ministeriale
5 agosto 2004;
  Ritenuto  di  dover  apportare  talune modifiche ed integrazioni al
decreto ministeriale 24 settembre 2004;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
28 ottobre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto
ministeriale 24 settembre 2004 e' completato con le seguenti varieta'
certificate di frumento duro:
    Amedeo;
    Campodoro;
    Carioca;
    Chiara;
    Elios;
    Ermocolle;
    Giusto;
    Messapia;
    Sfinge;
    Turchese;
    Vertola.
  2.  All'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 24 settembre 2004
e' aggiunta la seguente disposizione: «Con provvedimento dirigenziale
sono definite, per le varie specie di sementi certificate elencate al
precedente   comma   2,   le  modalita'  per  la  determinazione  del
quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare per ettaro».
  3.  All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 settembre 2004
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d)  per  ciascun  bovino  macellato  in  eta'  superiore  a 12 e
inferiore  ai 26 mesi e allevato in conformita' ad un disciplinare di
etichettatura  volontaria,  approvato  dal  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a
condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e
c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente
a  tecniche  di  allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione degli
animali  nonche'  a  razza  o  tipo  genetico,  nonche'  per i bovini
allevati  secondo  quanto  disposto dal regolamento (CE) n. 2081/92 e
dal  regolamento  (CE)  n.  1804/99,  compatibilmente  con i piani di
sviluppo  rurale,  la  permanenza  nell'allevamento per almeno 7 mesi
prima  della  macellazione.  Ai  fini dei controlli le organizzazioni
autorizzate  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ai
sensi  della citata normativa comunitaria, forniscono i dati relativi
in ambito SIAN agli organismi pagatori competenti.».
  4. L'allegato B di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 24 settembre 2004 e' completato con le seguenti razze:
    Vacca cabannina;
    Modicana;
    Cinisara.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 novembre 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 5, foglio n. 10