MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 6 dicembre 2004 

Affidamento in house del servizio idrico integrato.
(GU n.291 del 13-12-2004)

                              Alle regioni, province e comuni
                              Alle autorita' d'ambito
                              Ai    gestori   del   servizio   idrico
                              integrato
  La societa' di gestione a capitale interamente pubblico, introdotta
con  l'art.  14  del  decreto-legge  n.  269  del  30 settembre 2003,
convertito  nella  legge 24 novembre 2003, n. 326, e contemplata alla
lettera  c)  del  comma  5  del  novato  art.  113  del  testo  unico
sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo
del   18 agosto  2000,  n.  267,  rappresenta  una  forma  gestionale
innovativa   le   cui   modalita'  di  costituzione,  operativita'  e
funzionalita',  in  adeguamento  alla  cornice normativa esistente in
materia societaria, sono disciplinate dalla presente circolare, nella
quale  sono  definite  le  condizioni  essenziali e non eludibili per
ricorrere  all'affidamento con le suddette modalita' e per rispettare
i principi di diritto comunitario.
  La  principale peculiarita' che caratterizza la suddetta societa' e
che  la  distingue  rispetto  alle  altre societa' di diritto privato
regolate  dal codice civile, risiede nella legittimazione a diventare
soggetto affidatario del servizio idrico integrato senza propedeutica
gara  europea  ad  evidenza  pubblica  idonea  all'individuazione del
concessionario  ai  sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n.
36,  e  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio del 22 novembre 2001.
  La  societa'  di  cui  all'oggetto,  rappresentando  un contenitore
atipico  sotto  diversi  aspetti che nel prosieguo si evidenzieranno,
determina  il  concretizzarsi  di  un rapporto, tra l'amministrazione
concedente  e  la  societa'  stessa, non riconducibile ad un rapporto
contrattuale  tra  due  soggetti  autonomi  e distinti, bensi' ad una
ipotesi  di delegazione interoganica. Infatti, come esplicitato nella
norma  sopra  richiamata,  «l'ente  o  gli enti pubblici titolari del
capitale  sociale  esercitano  sulla  societa' un controllo analogo a
quello  esercitato  sui  propri servizi». In tal caso, dunque, non si
configura  un  contratto  tra  l'amministrazione  che  conferisce  la
titolarita'  del  servizio ed un soggetto sostanzialmente distinto da
essa  e  autonomo  sul  piano  decisionale;  si  realizza, invece, un
rapporto  riconducibile  nella  forma  e  nella sostanza a quello che
l'amministrazione  ha  nei confronti dei propri servizi, seppur nella
peculiarita'   del  modello  societario  in  cui  tali  servizi  sono
organizzati.
  Tale   modalita'   gestionale   (peraltro  menzionata  anche  dalla
circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
delle   politiche   comunitarie   del  19 ottobre  2001,  n.  12727),
notoriamente  definita  in house, a seguito della sentenza Teckal del
18 novembre 1999, nella quale la Corte di giustizia configuro' questa
ipotesi   di   delegazione   interorganica,  sancendone  l'esclusione
dall'applicabilita'  della  normativa  europea  in materia di appalti
pubblici,   ovverosia   della   necessaria   messa   in  concorrenza,
rappresenta  un'ulteriore  opportunita',  per la gestione dei servizi
pubblici  locali,  che  si  aggiunge ai modelli tradizionali. Ad essa
tuttavia   si   dovra'  ricorrere  soltanto  in  casi  eccezionali  e
residuali,  venendosi  contrariamente ad eludere i principi derivanti
dai  trattati,  in particolare le norme sulla libera circolazione dei
beni   e   dei  servizi,  nonche'  i  principi  fondamentali  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,  trasparenza  e  mutuo
riconoscimento, che disciplinano il mercato dei servizi. Si ricordi a
tale   riguardo   che  la  stessa  Commissione  europea  ritiene  che
l'inosservanza  dei  menzionati  principi del trattato costituisca un
impedimento  al  corretto  funzionamento  del mercato interno ed alla
liberalizzazione  degli  appalti  e  dei servizi in cui sono in gioco
importanti interessi economici.
  I   medesimi   concetti   sono   ribaditi   ed   esplicitati  nella
comunicazione   interpretativa   della   Commissione   europea  sulle
concessioni   nel  diritto  comunitario,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Comunita'  europea  del  29 aprile 2000, laddove si
afferma  che,  mentre  le  concessioni  di  lavori  sono disciplinate
specificatamente  dalla  direttiva  comunitaria  n.  93/37,  art.  1,
lettera d),  le  altre  forme  di  concessioni,  nella  misura in cui
risultino  essere  atti dello Stato (da intendersi come atti adottati
dalle  autorita'  pubbliche che fanno parte dell'organizzazione dello
Stato,  nonche'  quelli adottati da qualsiasi altro organismo che, se
pur  dotato  di  personalita'  giuridica autonoma, sia collegato allo
Stato  da  vincoli  cosi'  stretti  da  poter essere considerato come
facente  parte  dell'organizzazione di questo ...), sebbene non siano
coperti  dalle  direttive  sugli  appalti  pubblici,  sono ugualmente
soggette  alle  disposizioni generali del trattato ed ai principi che
la  corte ha elaborato in materia di appalti (principio di parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', e mutuo riconoscimento.
  Quanto  sopra  conferma  il  carattere  strettamente  residuale del
modello   societario  in  house,  il  quale  deve  configurarsi  come
un'opportunita'   residuale   per   gli   enti  locali:  malgrado  la
configurazione  societaria  che  tale modello possiede, infatti, esso
non  rappresenta  una reale esternalizzazione della gestione rispetto
alla  originaria  competenza degli enti locali, bensi' costituisce un
modello  organizzativo  per  migliorare l'efficienza e l'economicita'
dell'attivita' di gestione che gli stessi enti locali sono chiamati a
svolgere.
  L'affidamento diretto del servizio a tale societa' e la contestuale
esclusione dell'obbligo di gara, trova la propria giustificazione nel
fatto  che  il  conferimento  del servizio, a causa di una motivata e
comprovata  ragione  di interesse pubblico che obiettivamente escluda
la  possibilita' di ricorrere alla gara, non avviene nei confronti di
un  soggetto giuridico sostanzialmente autonomo, bensi' nei confronti
di    un    soggetto    gerarchicamente   subordinato,   assoggettato
obbligatoriamente   ad   un   controllo   funzionale,   gestionale  e
finanziario stringente.
  La   durata   della  societa'  in  house,  precisata  nell'atto  di
affidamento,  dovra'  essere motivata e obbligatoriamente limitata al
tempo  necessario  per il superamento degli impedimenti all'effettiva
messa   in   concorrenza   del  servizio,  da  attuarsi  mediante  la
concessione  a  terzi,  ovvero  all'affidamento  diretto a societa' a
capitale  misto  pubblico-privato  previa  individuazione  del  socio
privato mediante procedimento di gara europea.
  In  virtu'  di  cio',  e'  obbligatorio che l'atto costitutivo e lo
statuto   prevedano  che  la  societa'  sia  dotata  di  un'autonomia
finanziaria e decisionale limitata e preventivamente circoscritta. In
particolare,    le    deliberazioni   concernenti   l'amministrazione
straordinaria  e  quelle  di  determinante  rilievo  per  l'attivita'
sociale,    quali    il   bilancio,   la   relazione   programmatica,
l'organigramma,  il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed
equivalenti, dovranno essere approvati dagli enti locali partecipanti
alla  societa'.  Gli  amministratori  ed  il  direttore  della S.p.a.
saranno   nominati   direttamente   dagli  enti  locali  proprietari,
conformemente,  del  resto,  alle previsioni in materia dettate dagli
articoli del codice civile.
  Alla  societa'  in  house  dovranno partecipare esclusivamente enti
locali,   trattandosi   di   una  societa'  di  scopo  con  peculiari
caratteristiche.  Essa  non  potra'  essere partecipata da societa' a
partecipazione  pubblica,  neppure  totale,  cosi'  come  da consorzi
intercomunali  o,  qualora ancora esistenti, da aziende speciali. Non
risulta,  infatti,  che la partecipazione indiretta degli enti locali
sia   ammissibile  in  base  ai  principi  comunitari,  ne'  che  sia
funzionale  allo  scopo  della  gestione in house. Come affermato nel
dettato  normativo,  dovendo  la  societa'  realizzare  la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la  controllano,  la  societa' dovra' essere partecipata da tutti gli
enti locali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale.
  La societa' a totale capitale pubblico che riceve l'affidamento del
servizio   in   house   e'   una   societa'   di  scopo  strettamente
interdipendente  dall'ambito territoriale nel quale svolge il proprio
servizio.  La  societa'  non  potra'  quindi  operare al di fuori del
proprio  ambito territoriale ottimale, perche' finalizzata unicamente
alla  gestione  del  servizio  idrico  integrato  in quel determinato
territorio. Cio' dovra' essere espressamente previsto dallo statuto.
  Nelle  ipotesi  in cui sia stata scelta la modalita' di affidamento
prevista dal comma 5 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001, essa -
in  luogo  della cessazione entro e non oltre la data del 31 dicembre
2006,  senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente d'ambito,
stabilita  nel  comma  15-bis  del novato art. 113 del testo unico n.
267/2000  -  puo'  considerarsi assimilata all'ipotesi di gestione in
house  solo  nel  caso  in cui tale societa' presenti rigorosamente i
requisiti e le caratteristiche formali e sostanziali sopra elencati.
    Roma, 6 dicembre 2004
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli