MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 15 novembre 2004 

Modifica  del  vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8
giugno  1973,  con  esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di
Tortona,   Pozzolo  Formigaro,  Novi  Ligure,  Villalvernia,  Cassano
Spinola, in provincia di Alessandria.
(GU n.298 del 21-12-2004)

                  IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
              per i beni architettonici e paesaggistici

  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368 recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a
norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del
26 ottobre 1998;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24 febbraio  2004 ed in particolare
l'art. 157, connna 2;
  Visto  l'art.  8,  comma  2,  lettera o) del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 giugno   2004,   n.   173   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
dell'11 ottobre  2004  con  il quale si dispone l'incarico ad interim
della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1973,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   250   del  27 settembre  1973  e  recante
«dichiarazione  di notevole interesse pubblico della zona circostante
l'autostrada  lungo  lo  Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo
Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola»;
  Considerato che, con richiesta iniziale del comune di Villalvernia,
inviata  con  nota  n.  1360  del  15 luglio  1993, a cui hanno fatto
seguito  le richieste di tutti gli altri comuni interessati, e' stata
avanzata  istanza  di  parziale  rimozione  del  vincolo  suddetto  o
comunque  un  suo adeguato ridimensionamento alla fascia fluviale del
torrente  Scrivia  compresa  tra la linea ferroviaria e l'autostrada,
secondo  le amministrazioni comunali, il vincolo ha interessato parti
di  territorio  senza  alcuna  rilevanza ai fini della protezione del
patrimonio paesaggistico e ambientale;
  Considerato  che  l'allora  soprintendenza  per i beni ambientali e
architettonici del Piemonte, con nota 4222/BAP del 16 settembre 1996,
comunicava  all'allora  ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali e
paesaggistici  il  proprio  orientamento  a  rivedere  i  confini del
vincolo,   anche  sulla  base  di  una  relazione  della  Commissione
regionale  beni  culturali  e  ambientali,  trasmessa  dalla  regione
Piemonte con nota n. 213 del 19 dicembre 1995. Con il suddetto parere
la  soprintendenza  ha  espresso  l'ipotesi di una limitata riduzione
dell'area  vincolata, in prossimita' della ferrovia Genova-Milano, al
fine  di  garantire  comunque  il  permanere  di valide e sufficienti
garanzie di tutela ambientale dei luoghi interessati dal vincolo;
  Considerato  che  la  citata soprintendenza, con nota 2576/13AO del
29 settembre  1997,  trasmetteva  all'Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali  e  paesaggistici  la  necessaria  documentazione  atta ad
avviare la procedura di revisione del vincolo paesaggistico di cui al
decreto ministeriale 8 giugno 1973, indicando come zona da stralciare
dal  provvedimento di tutela «una fascia interna all'area attualmente
vincolata  che  da  sud  a  nord  ha  come  limite  ovest la ferrovia
Genova-Milano  fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando
a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia
e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino
all'incrocio  a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come
limite  est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S.
22  che  si  restringe  a  80  metri  all'interno  del nucleo storico
dell'abitato  di  Villalvernia,  per ritornare nuovamente a 150 metri
prima  del  cimitero del suddetto comune sino all'incrocio a nord con
il confine attuale dell'area vincolata»;
  Considerato  che  il  comune  di Villalvernia, con nota n. 1845 del
5 novembre  1997,  manifestava  l'esigenza che, per quanto attiene al
territorio  di  propria  competenza,  venisse  accolta la proposta di
riduzione  dell'area  vincolata  secondo l'estensione formulata dalla
regione Piemonte con la citata nota n. 213 del 19 dicembre 1995;
  Considerato   che  con  nota  n.  ST/701/8413  del  30 marzo  1998,
l'Ufficio  centrale per i beni ambientali e paesaggistici trasmetteva
al  comitato  di  settore  per  i  beni  ambientali  e architettonici
dell'allora Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, la
proposta   di   riduzione   del   vincolo  formulata  dalla  suddetta
soprintendenza  completa  di  tutti  gli atti e gli elaborati ad essa
acclusi;
  Considerato  che con parere reso al verbale n. 36, nella seduta del
25 gennaio   1999,   il   suddetto  Comitato  di  settore,  vista  la
discordanza  tra  le  due proposte di riduzione del vincolo di cui al
decreto   ministeriale   8 giugno   1973,   l'una   da   parte  della
Soprintendenza  competente,  l'altra da parte della regione Piemonte,
riteneva necessario un supplemento di istruttoria con sopralluogo sul
territorio interessato;
  Considerato che, a seguito del suddetto sopralluogo, il funzionario
incaricato,  con  nota  dell'ufficio centrale per i beni ambientali e
paesaggistici.  N. ST/701/28557/2000 del 22 dicembre 2000, comunicava
che:   «Visto   lo  stato  dei  luoghi,  sia  in  adiacenza  all'asse
autostradale     che     quelli     limitrofi    all'asse    stradale
Cassan-Villalvernia-Tortona;   valutato   che   la  dichiarazione  di
interesse  pubblico  in  questione, in assenza di uno specifico piano
territoriale  paesistico,  ha  consentito  di controllare le avvenute
trasformazioni, garantendo il permanere di interessanti testimonianze
edilizie,   sia   per   i   materiali  usati  che  per  le  tipologie
tramandatesi,  tipiche  dello  sviluppo  rurale  storico  della zona,
nonche'   il   permanere   dei  tessuti  storici  nei  centri  urbani
interessati  ed  infine  ha  consentito  il  permanere  di  una buona
integrita'  del  territorio  pedecollinare  e  di quello adiacente al
bacino   dello   Scrivia;   si  ritiene  pertanto  opportuno  che  la
soprintendenza    proponga   uno   stralcio   della   perimetrazione,
esclusivamente  di  quelle  zone  adiacenti  ai  centri  urbani  gia'
sviluppate  sotto  il  profilo urbanistico edilizio nonche' di quelle
adiacenti  al corso dell'arteria stradale sopraccitata, gia' soggette
a trasformazioni di tipo produttivo»;
  Considerato  che  in  data 10 marzo 2001, con nota prot. n. 439, il
comune  di  Villalvernia inoltrava alla Soprintendenza competente, al
citato   comitato  di  settore  ed  alla  regione  Piemonte,  proprie
ulteriori osservazioni riferite al procedimento in corso;
  Considerato  che la Soprintendenza competente, con nota n. 1933/BAP
del  16 marzo  2001, inoltrava al sindaco del comune di Villalvernia,
all'Ufficio  centrale  per  i beni ambientali e paesaggistici ed alla
regione   Piemonte   la  nuova  proposta  di  revisione  del  vincolo
paesaggistico  di  cui  al  decreto  ministeriale  8 giugno  1973 con
relativa   planimetria,   indicando   come  zona  da  stralciare  dal
provvedimento  di  tutela  «una  fascia  interna all'area attualmente
vincolata  che  da  sud  a  nord  ha  come  limite  ovest la ferrovia
Genova-Milano  fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando
a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia
e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino
all'incrocio  a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come
limite  est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S.
35 dei Giovi. Nell'abitato di Villalvernia, provenendo da Cassano, la
fascia  si  allarga  partendo 60 metri prima dell'intersezione con la
strada  vicinale  della  Selva  e  attraversa  in  linea retta il Rio
Castellania   a  190  metri  a  monte  di  via  XX settembre  fino  a
raggiungere  la  strada interpoderale parallela a via Passalacqua; la
segue  per  250  metri in direzione est, da qui perpendicolarmente in
direzione nord raggiunge via Passalacqua, la segue in direzione ovest
per  160  metri  poi devia sulla strada che la collega con via Vadera
per  60  metri  in  direzione  ovest  fino  a  raggiungere  la strada
interpoderale  che  delimita  l'abitato  a  nord-est  fino  alla  sua
conclusione  e  da  qui  si  congiunge  con  lo  spigolo nord-est del
Cimitero  intersecando  nuovamente  la fascia di 150 metri dal ciglio
della   strada   S.S.  35  dei  Giovi.  Rimane  incluso  nel  vincolo
paesaggistico il nucleo del centro storico di Villalvernia cosi' come
delimitato  dal  piano  regolatore  comunale  con l'esclusione di una
fascia di 80 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi»;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici,  con  verbale n. 89, nella seduta del 19 giugno 2001,
sentito  in  contraddittorio il sindaco del comune di Villalvernia ed
ascoltato il funzionario recatosi in sopralluogo, riteneva necessaria
un'ulteriore  revisione del vincolo con lo stralcio dell'area che non
riveste  un particolare interesse paesaggistico, posta ai confini con
la  zona  collinare e nella zona limitrofa al centro storico, dove la
perimetrazione  delle  aree  vincolate non avrebbe dovuto interessare
una   fascia  ideale  profonda  ottanta  metri  individuata  in  modo
acritico,  ma  seguire  invece  confini topografici congrui, indicati
secondo precise valutazioni delle intrinseche qualita' del paesaggio;
  Considerato  che  il  comune  di Villalvernia, con nota n. 2165 del
31 ottobre   2001,   trasmetteva   alla   Soprintendenza  competente,
all'Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali e paesaggistici ed al
comitato  di  settore  per  i  beni ambientali e architettonici copia
stralcio   della  cartografia  del  vincolo  riveduta  in  base  alle
determinazioni  assunte  dal  comitato di settore nella citata seduta
del 19 giugno 2001;
  Considerato  che  il  gia' citato comitato di settore, nella seduta
del 5 dicembre 2001, con verbale n. 96, vista la copia stralcio della
cartografia  trasmessa  dal comune di Villalvernia con nota suddetta,
comunicava  che la nuova perimetrazione proposta risultava conforme a
quanto indicato dallo stesso comitato di settore con parere n. 89 del
19 giugno 2001;
  Considerato  che la Direzione generale per i beni architettonici ed
il   paesaggio,   con  nota  n.  ST/701/6247  del  15 febbraio  2002,
comunicava   il   suddetto   parere  del  Comitato  di  settore  alla
Soprintendenza competente ed al sindaco del comune di Villalvernia;
  Considerato che la competente Soprintendenza, con nota n. 9762/01 -
1467/02  del  27 marzo  2002,  inoltrava  al  sindaco  del  comune di
Villalvernia,  alla  direzione  generale  suddetta  ed  alla  regione
Piemonte,  la  proposta  di  modifica  del  vincolo  con  la relativa
planimetria  redatta  secondo  le  integrazioni  gia'  verificate dal
comitato  di  settore  per  i  beni ambientali e architettonici nella
seduta del 5 dicembre 2001, in base alle quali «la zona da stralciare
dal  provvedimento  di  tutela  e'  delimitata  in una fascia interna
all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest
la  ferrovia  Genova-Milano  fino  al  comune di Villalvernia dove si
allarga  andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra
il  fiume  Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della
Genova-Milano  sino  all'incrocio  a  nord  con  il  confine  attuale
dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal
ciglio  della strada S.S. 35 dei Giovi. Nell'abitato di Villalvernia,
provenendo  da Cassano, la fascia si allarga partendo 150 metri prima
dell'intersezione  con la strada vicinale della Selva e attraversa in
linea   retta  il  Rio  Castellania  a  190  metri  a  monte  di  via
XX settembre  fino  a raggiungere la strada interpoderale parallela a
via  Passalacqua;  la  segue  per  250 metri in direzione est, da qui
perpendicolarmente  in  direzione  nord,  si  stringe  a 30 metri dal
ciglio  destro  della  via Passalacqua e con la stessa profondita' la
segue  in direzione est per 160 metri poi devia in direzione nord per
80 metri; da questo punto l'area esclusa dal vincolo e' delimitata da
una  linea a 30 metri dal ciglio destro della via Vadera in direzione
del  centro  fino  a raggiungere la strada interpoderale che delimita
l'abitato  a nord-est fino alla sua conclusione e da qui si congiunge
con  lo  spigolo  nord-est  del  Cimitero  intersecando nuovamente la
fascia di 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Rimane
incluso  nel  vincolo  paesaggistico  il nucleo del centro storico di
Villalvernia  cosi' come delimitato dal piano regolatore comunale con
l'esclusione  di  una  fascia  di  100  metri dal ciglio della strada
S.S. 35 dei Giovi e della parte a sud-ovest della via Cavour»;
  Considerato  che la citata soprintendenza, con nota n. 7232 inviata
in   data  19 dicembre  2002  alla  direzione  generale  per  i  beni
architettonici  ed  il  paesaggio,  precisava  che  lo stralcio della
perimetrazione   dell'area   sottoposta   a   vincolo   si  riferisce
esclusivamente quelle zone adiacenti ai centri urbani di Villalvernia
e  di  Castellar  Ponzano  (Tortona) gia' sviluppate sotto il profilo
urbanistico  edilizio  nonche' quelle adiacenti al corso dell'arteria
stradale  S.S. 22  fra  i  comuni  di Cassano Spinola, Villalvernia e
Tortona gia' soggette a trasformazioni di tipo produttivo;
  Con   medesima   nota   la   Soprintendenza  comunicava  l'avvenuta
affissione  all'albo  pretorio  dei  comuni  interessati,  a norma di
legge,  della  proposta di riduzione del vincolo paesaggistico di cui
al  decreto  ministeriale 8 giugno 1973 e della relativa cartografia,
nonche'    l'avvenuta    pubblicazione,   da   parte   della   stessa
Soprintendenza, dell'avviso al pubblico sui quotidiani, effettuato in
data  20 dicembre  2002  sul quotidiano nazionale «La Repubblica», in
data  16 gennaio  2003  sul  quotidiano  locale «La Stampa» e in data
17 gennaio 2003 sul quotidiano locale «Il Piccolo»;
  Considerato  che, a seguito delle suddette pubblicazioni, la citata
soprintendenza,  con  nota  n.  6781/bap  8216  del 22 dicembre 2003,
comunicava  di  aver ricevuto osservazioni sotto forma di delibere da
parte dei comuni di Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e
Tortona,  senza  esprimere  particolari controdeduzioni, in quanto le
stesse riproponevano l'esigenza delle suddette amministrazioni locali
di  addivenire  ad  una  riduzione piu' ampia del vincolo, secondo la
proposta  avanzata dalla regione Piemonte e a suo tempo non condivisa
dal comitato di settore;
  Considerato  che la Direzione generale per i beni architettonici ed
il  paesaggio,  in  data 13 febbraio 2004, con nota ST/701/5661/2004,
inoltrava  copia  delle  suddette osservazioni al comitato di settore
per  i  beni  ambientali  e  architettonici  del consiglio per i beni
culturali  e  ambientali,  unitamente a tutti gli atti pregressi gia'
valutati,  completi  della  cartografia  aggiornata  dalla competente
soprintendenza  secondo  le integrazioni gia' verificate dal comitato
di  settore  per  i beni ambientali e architettonici nella seduta del
5 dicembre  2001,  comunicate  dalla  stessa  Direzione generale alla
soprintendenza  con  la  citata  nota  n. ST/701/6247 del 15 febbraio
2002;
  Considerato  che  il suddetto comitato di settore, nella seduta del
27 maggio  2004,  con  verbale  n.  132,  in base alle risultanze del
sopralluogo  effettuato  da  un proprio membro in data 4 maggio 2004,
congiuntamente  ad un funzionario della competente soprintendenza per
i  beni  architettonici  e  per  il  paesaggio del Piemonte, vista la
documentazione  trasmessa  dalla  direzione  generale suddetta, preso
atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione e di
pubblicita',  preso  atto  delle  osservazioni pervenute, ha espresso
parere  favorevole  alla modifica del vincolo paesaggistico di cui al
decreto  ministeriale  8 giugno  1973,  cosi' come individuata con il
colore  rosa  nella  planimetria,  in  scala  1:5000, trasmessa dalla
soprintendenza competente;
                              Decreta:

  L'area   territoriale   ricadente  nel  territorio  dei  comuni  di
Villalvernia  e  di  Tortona  in provincia di Alessandria, cosi' come
sopra    descritta   secondo   la   perimetrazione   proposta   dalla
Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  per il paesaggio del
Piemonte  con  nota n. 9762/01 - 1467/02 del 27 marzo 2002 e indicata
nell'allegata  planimetria,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, e' esclusa dal vincolo imposto ai sensi della legge
20 giugno  1939,  n.  1497  con  decreto  ministeriale  8 giugno 1973
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250
del 27 settembre 1973.
  La  Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per
il   Piemonte  provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga  affissa  ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  140,  comma  4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,
all'albo  dei  comuni  di  Tortona,  Pozzolo  Formigaro, Novi Ligure,
Villalvernia  e  Cassano Spinola e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici dei suddetti comuni.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 15 novembre 2004
                           Il direttore generale ad interim: Proietti