MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2004 

Riconoscimento,  al  sig.  Razo  Amoroz  Isaac,  di  titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di biologo.
(GU n.1 del 3-1-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Razo Amoroz Isaac nato il 16 febbraio 1963
a  Citta'  del  Messico  (Messico),  cittadino  messicano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.
12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del
titolo   accademico-professionale  di  «Hidrobiologo»  conseguito  in
Messico  e  rilasciato  dalla «Universidad Autonoma Metropolitana» di
Citta'  del  Messico  in  data  23 giugno  1993, ai fini dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;
  Rilevato  che  l'istante  e',  altresi',  in  possesso  del  titolo
post-lauream  di  «Maestro  en  Ciencias  -  Especialidad de Biologia
Marina»   conseguito   in   data  31 marzo  2000  presso  l'«Istituto
Politecnico Nacional» di Citta' del Messico;
  Rilevato  che  il  sig.  Razo  Amoroz  ha prodotto l'autorizzazione
all'esercizio  della  professione  di  «idrobiologo» rilasciata dalla
«Secretaria  de Educacion Publica - Direccion General de Profesiones»
di Citta' del Messico in data 12 ottobre 1993;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 14 settembre 2004;
  Visto  il  conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale
dei biologi nella nota in atti datata 9 settembre 2004;
  Ritenuto  che il sig. Razo Amoroz abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «biologo»  e  l'iscrizione all'albo nella sezione A,
come  risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 -- cosi'
come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002 -- e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Palermo in data 1° marzo 2001, rinnovato
in  data 4 giugno 2003 con validita' fino al 4 giugno 2005 per motivi
di lavoro autonomo;
                              Decreta:
  Al  sig.  Razo  Amoroz Isaac, nato il 16 febbraio 1963 a Citta' del
Messico  (Messico),  cittadino  messicano,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  biologi  sezione A  e l'esercizio della professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 13 dicembre 2004
                                          Il direttore generale: Mele