MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 16 dicembre 2004 

Riconoscimento,  al sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, di titolo
di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di gommista.
(GU n.4 del 7-1-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi
  Vista  la  domanda con la quale il sig. Mohamed Monem Khalil Abd El
Naeim,  cittadino  egiziano,  ha chiesto il riconoscimento del titolo
finale  di  scuola secondaria tecnica industriale di II grado e di un
certificato  di abilita' per il mestiere di convergenza e regolamento
di  equilibrio  di  autovetture e saldatura di pneumatici, conseguiti
presso   scuole   facenti  parte  dell'ordinamento  scolastico  della
Repubblica   Araba   d'Egitto,   al  fine  dell'esercizio  in  Italia
dell'attivita'  di  gommista,  ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera
d), della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
7 ottobre   2004,   che   ha   ritenuto  il  titolo  dell'interessato
riconducibile,  per  i  suoi  contenuti  formativi,  ai titoli di cui
all'art.  3,  comma  1, lettera c), del citato decreto legislativo n.
319/1994,  e  cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio
di  una  professione»,  e  non  ha ritenuto di dover applicare alcuna
misura compensativa;
  Visto   il   conforme  parere  dell'associazione  di  categoria  di
Confartigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, nato il 1° novembre
1975  ad Alessandria d'Egitto, e' riconosciuto il titolo di studio di
cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in
qualita'  di  responsabile  tecnico, dell'attivita' di «gommista», ai
sensi  dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 5 febbraio 1992,
n.   122,  e  non  si  ritiene  necessario  applicare  alcuna  misura
compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di
studio prodotto.
  2. Lo svolgimento dell'attivita' in base ai titoli riconosciuti con
il  presente  decreto  e' consentito esclusivamente nell'ambito delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 2004
                                    Il direttore generale: Spigarelli