MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 18 ottobre 2004 

Disposizioni  concernenti  il  pagamento del contributo dello 0,5 per
mille,  ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
cosi'  come  modificato  dall'articolo 77,  comma  2,  della legge 27
dicembre  2002,  n.  289, per le opere assoggettate alla procedura di
VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(GU n.305 del 30-12-2004)

  Ciascun  soggetto che intenda presentare al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del territorio istanza di compatibilita' ambientale
per  progetti di opere da sottoporre a procedura di VIA ordinaria, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988  e  27  dicembre  1988,  ovvero  VIA  speciale di cui al decreto
legislativo   20 agosto  2002,  n.  190  e'  soggetto  al  versamento
all'entrata  del  bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per
mille  del  valore  delle  opere  da realizzare, qualora detto valore
superi i 5 milioni di euro (articolo 27, legge 30 aprile 1999, n. 136
e articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
  Con  la  presente  nota  si chiariscono gli adempimenti da porre in
essere per l'assolvimento dell'obbligo sopradescritto.
  1.  Contestualmente  a ciascuna istanza di VIA relativa ad opere il
cui  valore  sia superiore a 5 milioni di euro deve essere presentata
al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per la salvaguardia ambientale (nel seguito DSA) - Divisione III, via
Cristoforo  Colombo,  44 00147 Roma, una dichiarazione giurata con le
modalita'  previste  dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero un'autocertificazione
nei  modi  e nelle forme consentite dalla legge che attesti il valore
delle    opere    da   realizzare.   La   dichiarazione   giurata   o
l'autodichiarazione    dovranno    essere    prodotti    dal   legale
rappresentante  del richiedente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal
titolare  dell'ufficio,  ovvero  ancora,  in  entrambi  i  casi,  dal
professionista  iscritto  all'albo  responsabile del progetto e/o del
relativo  studio  d'impatto ambientale, e dovra' esservi riportato il
valore dell'opera e l'ammontare del relativo contributo dello 0,5 per
mille.  Nel  caso  in  cui, in base al valore progettuale delle opere
sottoposte  a  procedura  di VIA, il contributo non dovesse risultare
dovuto,  si  e'  tenuti  comunque  a trasmettere alla DSA la relativa
comunicazione   anch'essa   attestata   da  dichiarazione  legalmente
certificata.
  2.  In  funzione  del grado di approfondimento legato al livello di
progettazione al quale la procedura si riferisce (progetto definitivo
per  la  VIA ordinaria e progetto preliminare per la VIA speciale) ed
in   considerazione   delle  differenziazioni  dovute  a  particolari
tipologie  d'intervento  da  realizzare  (opere  pubbliche o impianti
industriali), le dichiarazioni di cui al punto 1) devono riportare il
valore  complessivo  dell'opera  dettagliato  secondo  il  «costo dei
lavori»  e  le  «spese  generali»,  anch'esse a loro volta articolate
secondo  le  singole  voci  di  costo.  Cio' al fine della successiva
verifica da parte della commissione VIA ordinaria ovvero speciale, in
sede  di  istruttoria  tecnica,  della congruita' e coerenza dei dati
certificati con quelli risultanti dagli elaborati progettuali e dallo
studio di impatto ambientale presentati a corredo dell'istanza.
  Ai  fini  del calcolo del «costo dei lavori», il committente dovra'
considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per
la  realizzazione dell'opera incluse le opere di mitigazione e quelle
comunque  previste  dallo studio di impatto ambientale quali le opere
connesse,  dal  momento che anche queste ultime costituiscono oggetto
della  valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresi', che il
costo  dei  lavori  dovra'  essere  comprensivo  degli  oneri  per la
sicurezza.
  Per  quanto  riguarda  la  determinazione  delle  «spese generali»,
devono  essere  considerate  tutte  le  spese  tecniche relative alla
redazione  del  progetto  e dello Studio d'impatto ambientale, quelle
relative  alla  direzione  dei  lavori nonche' al coordinamento della
sicurezza  sia  in fase di progettazione che di realizzazione, quelle
relative  ad  attivita'  di  consulenza  o  di supporto, le spese per
pubblicita',  quelle  necessarie per rilievi, accertamenti, indagini,
verifiche  tecniche  ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo,   collaudo   statico   ed  altri  eventuali  collaudi
specialistici,  quelle  inerenti  allacciamenti  ai  pubblici servizi
nonche'  le  spese  per  imprevisti,  anch'esse correlate a possibili
future  esigenze  di realizzazione del progetto. Al contrario, devono
escludersi  gli  importi  destinati  alle  espropriazioni,  in quanto
questi   non  concorrono  a  determinare  quelle  «maggiori  esigenze
connesse  allo svolgimento della procedura di impatto ambientale» che
costituiscono,  ai  sensi  di  legge,  la  causa  giustificatrice del
contributo,  essendo correlati a fattori del tutto estranei al valore
dell'opera.
  Tutte  le  somme  di  cui  sopra  sono da intendersi comprensive di
I.V.A.
  3.  Qualora  nel corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere
la  necessita'  di  apportare  modifiche  al progetto originariamente
presentato,  dovra'  essere  trasmessa  unitamente alla presentazione
delle modifiche, una dichiarazione con il valore aggiornato del costo
delle  opere  e  l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo
saldo.
  4.  Contestualmente  alla  presentazione  dell'istanza, il soggetto
proponente  dovra' produrre alla DSA attestazione sopra descritta con
comunicazione  dell'avvenuto  assolvimento dell'obbligo, trasmettendo
pure,  unitamente  alla  comunicazione,  un originale della quietanza
(mod.121T)  rilasciata  dalla competente sezione di tesoreria o della
ricevuta  di  c/c  postale,  analogamente  intestata  alla sezione di
Tesoreria  territorialmente  competente,  che ne attesti la data e la
misura dell'importo. Sulla quietanza deve essere' indicata in maniera
specifica  la causale del versamento con l'indicazione puntuale della
disposizione  normativa  di riferimento, secondo lo schema di seguito
riportato.
  5.  La  mancata  produzione  dell'attestazione  del  versamento del
contributo  dovuto  in  sede  di  presentazione  dell'istanza  di VIA
comportera'   che   da   parte   della  DSA  non  verra'  dato  avvio
all'istruttoria  tecnica  da  svolgersi  a cura della Commissione VIA
competente  e  cio'  fino  a  quando  non  sara'  formalmente assolto
l'obbligo contributivo in discussione. In tal caso la Commissione non
potra'  comunque  emanare  il  proprio parere sino a quando non sara'
presentata   la   prescritta   documentazione  attestante  l'avvenuto
pagamento.
  Causale:
    Contributo  previsto  dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n.
136  e  successive modifiche di cui all'art. 77, legge n. 289/2002 da
ascriversi  al  bilancio  di previsione del Ministero dell'ambiente e
tutela  del  territorio, esercizio finanziario corrente - valutazione
impatto  ambientale,  U.P.B.  32.2.1. (Restituzioni ecc) a valere sul
cap. n. 2592, art. 7 (versamento 0,5 per mille opere soggette a VIA);
    Riferimento dettagliato al progetto presentato a VIA: .... ;
    Soggetto proponente: ;
    Roma, 18 ottobre 2004
                        Il direttore generale
                   per l'inquinamento atmosferico
                        e rischi industriali
                              Agricola