MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2004 

Proroga  al  30 novembre 2005 della sospensione dei termini, relativi
agli  adempimenti  e  ai  versamenti  tributari  per  taluni soggetti
residenti  o  aventi  sede  nei  comuni  della  provincia di Brescia,
colpiti dal terremoto del 24 novembre 2004.
(GU n.303 del 28-12-2004)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto   il  proprio  decreto  30 novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, adottato, ai sensi del
citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sulla base della
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di   Brescia,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio
26 novembre  2004,  a  seguito  degli  eventi sismici del 24 novembre
2004,  con  il  quale  sono  stati  sospesi,  dal 24 novembre 2004 al
21 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
tributari  scadenti nello stesso periodo, nei confronti dei soggetti,
anche  in  qualita'  di  sostituti  di  imposta,  che  alla  data del
24 novembre  2004  avevano  la residenza o la sede nel territorio dei
comuni,  situati nella provincia di Brescia indicati nella nota della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione
civile, n. DPC/491/C. D./2004 del 29 novembre 2004;
  Considerato  che,  per i soggetti residenti nei predetti comuni, le
cui  abitazioni  ed  immobili sede di attivita' produttive sono stati
oggetto  di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o
parziale,  o  che  hanno subito un danno superiore al venti per cento
del  valore  dei  mobili  ed  immobili di loro proprieta', continua a
sussistere  l'impossibilita'  di  rispettare  le  scadenze  di  legge
concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare,  limitatamente ai predetti
soggetti,  il  periodo di sospensione dei termini degli adempimenti e
dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  termine  del  21 dicembre  2004, di scadenza del periodo di
sospensione  dei  termini  relativi  agli adempimenti e ai versamenti
tributari,  previsto  dall'art.  1,  comma  1,  del  proprio  decreto
30 novembre  2004, e' prorogato al 30 novembre 2005, limitatamente ai
soggetti  che, alla data del 24 novembre 2004, avevano la residenza o
la  sede nei comuni della provincia di Brescia, indicati nel predetto
decreto,  le  cui abitazioni ed immobili sedi di attivita' produttive
sono  oggetto  di  ordinanza  sindacale  di sgombero per inagibilita'
totale  o  parziale,  ovvero hanno subito un danno superiore al venti
per  cento  del  valore  dei  mobili  ed immobili di loro proprieta',
attestato   mediante  autocertificazione  ai  sensi  della  normativa
vigente,  nella  quale  risultano  sinteticamente  le voci del danno.
Continuano  ad applicarsi, per i soggetti di cui al primo periodo, le
disposizioni  dell'art.  1,  comma  3, del citato decreto 30 novembre
2004.
  2.   I  sostituti  di  imposta  sono,  comunque,  tenuti  entro  le
prescritte scadenze, al rilascio delle certificazioni di cui all'art.
4,  commi  6-ter  e 6-quater, decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322.
  3.   I   versamenti   tributari  non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione  di  cui  al  comma 1, sono effettuati in unica soluzione
entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a partire dalla stessa data, senza
sanzioni  e interessi, in cinque rate trimestrali da versare entro il
giorno 16 del primo mese di ciascun trimestre.
  4.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per  effetto  della  sospensione  di  cui al comma 1, sono effettuati
entro il mese di dicembre 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco