PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 

Finanziamento  di  progetti di sussidiarieta' per gli anni 2004-2005,
da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza, previsto
per l'anno finanziario 2004. (Deliberazione n. 35/2004/SG).
(GU n.306 del 31-12-2004)

            LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

  La  convenzione  de  L'Aja  del  29  maggio 1993 «per la tutela dei
minori  e la cooperazione in materia di adozione internazionale», che
lo  Stato  italiano ha ratificato con legge 31 dicembre 1998, n. 476,
pone  tra  gli  obiettivi  piu' significativi l'obbligo per gli Stati
firmatari  e  ratificanti  di  inserire  tra  le  priorita' politiche
«misure  appropriate  per  consentire  la permanenza del minore nella
famiglia di origine».
  La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali, quale autorita'
centrale  cui  sono  state attribuiti poteri e funzioni diversificate
(di  politica  generale,  di  amministrazione  e  controllo) ha fatto
proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita'
di  coordinamento  delle amministrazioni centrali e periferiche nella
materia  di  competenza e in collaborazione con le organizzazioni del
privato  sociale  -  ha scelto di intervenire promuovendo lo sviluppo
progettuale  degli  interventi  e  la  messa  in  rete  di  tutte  le
competenze  connesse  alle  politiche  che  interessano l'adozione di
minori   stranieri.   Tale  scelta  e'  avvertita  come  esigenza  di
coinvolgimento  sia  degli  enti  autorizzati  allo svolgimento delle
procedure   di   assistenza   delle  coppie  sia  di  altri  soggetti
istituzionali  impegnati  sul  versante  della protezione dei diritti
dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  nel  quadro  culturale disegnato
dalle Convenzioni internazionali.
  In  tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione
per  le  adozioni internazionali nella riunione del 20 dicembre 2004,
inerenti rispettivamente la finalizzazione dello stanziamento di euro
700.000,00 per finanziare progetti di sussidiarieta'.
  La Commissione, attraverso tali provvedimenti, ha inteso proseguire
ed ampliare, la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli
anni 2001-2004, rivelatasi positiva per le parti.
  In  considerazione che una cospicua parte delle risorse disponibili
sono   state  impegnate  per  finanziare  programmi  di  cooperazione
approvati  nell'ambito  di  cinque  Intese istituzionali di programma
(Brasile,  Etiopia, Federazione Russa, Ucraina, Vietnam), i rimanenti
fondi  a  disposizione  sono  destinati a Paesi diversi da quelli che
beneficeranno  dei  suddetti  interventi.  I  progetti  da presentare
nell'anno  2005,  alla  scadenza prevista dal presente bando (novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica),  dovranno riguardare Paesi diversi da quelli destinatari
delle  Intese  istituzionali  sopraindicate. Il programma di sostegno
oggetto  del  presente bando esclude anche i Paesi che hanno bloccato
in modo permanente l'adozione di minori all'estero.
  Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere
tutti  gli enti che, alla data del 31 dicembre 2004, risultano essere
stati  autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), legge
31   dicembre  1998,  n.  476,  ad  operare  nelle  aree  geografiche
interessate dai progetti.
  Nella  realizzazione di ciascun progetto e' auspicabile il concorso
di piu' enti autorizzati per lo stesso Paese.
  La  ripartizione  del  contributo della Commissione per le adozioni
internazionali,   riferita   a   ciascun  progetto  approvato,  sara'
proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente
impegnati  dagli  enti  proponenti il progetto o dagli stessi messi a
disposizione.  Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri
organismi  pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al
momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento  e',  pertanto,  necessario conoscere, fin dall'inizio,
come  si  articola  tra  i vari attori coinvolti la partecipazione al
progetto.
Contenuti e soggetti partecipanti.
  Si ribadisce che:
    i  progetti  presentati dagli enti devono essere finalizzati alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel
Paese  di  origine,  mediante  la  realizzazione  di  interventi  che
permettano  loro  di  rimanere  nella  propria  famiglia  e,  piu' in
generale, nella comunita' di appartenenza;
    la  presentazione  dei  progetti e' consentita soltanto agli enti
autorizzati  ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998,
n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e
privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del
coordinatore di progetto.
  Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
    1) gli enti autorizzati realizzatori;
    2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione
di minori concorrenti alla realizzazione;
    3) le istituzioni aderenti:
      amministrazioni centrali;
      regioni;
      enti locali;
      organismi internazionali;
      Comunita' europea;
    4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
    5) le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;
    6) eventuali    organismi    stranieri   coinvolti   (fondazioni,
organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);
    7) il costo del progetto:
      le risorse umane;
      i mezzi strumentali;
    8) la durata del progetto:
      le fasi intermedie di realizzazione;
      la  data  prevista per la conclusione del progetto. Nel caso di
durata   superiore   al   periodo  considerato  (2005-2006),  occorre
specificare  quali  interventi  si  intendono  realizzare entro il 31
dicembre 2005 e quali entro il 30 giugno 2006.
Modalita' e termini di presentazione del progetto.
  I  progetti  devono  essere  presentati in triplice originale e due
copie,  firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al
progetto e dal coordinatore di progetto.
  Essi   dovranno   pervenire   alla   Commissione  per  le  adozioni
internazionali,  via Barberini, n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre
novanta  giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica. Non saranno valutati i progetti
pervenuti fuori termine.
  Ogni  progetto  deve  articolarsi  in  una prima parte illustrativa
delle  finalita' e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti
gli altri elementi indicati nel presente bando.
  Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione del
coordinatore    di   progetto   che   attesti,   sotto   la   propria
responsabilita',  che  nessuno degli enti autorizzati presentatori ha
ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione
deve emergere, altresi', chiaramente se il progetto e' da realizzarsi
con  il  contributo  di  altri  organismi pubblici e, in questo caso,
l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.
Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
  La   Commissione   per  le  adozioni  internazionali  esaminera'  e
approvera'  entro  i  novanta  giorni  successivi,  alla scadenza del
termine  di  presentazione,  i  progetti  che  meglio  realizzano gli
obiettivi del presente bando.
  La   Commissione   per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di
valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
    a) la  deistituzionalizzazione  e l'accoglienza dei minori, nella
famiglia  di  origine,  in  affidamento  etero  familiare  o  in casa
famiglia;
    b) l'aiuto   alle  madri  adolescenti  per  acquisire  competenza
genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;
    c) la  riduzione  del  fenomeno  dei «bambini di strada» mediante
costituzione  di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile
per  adolescenti  e/o  «focolari»,  ove possa svilupparsi un corretto
processo educativo;
    d) la   prevenzione   di   patologie   caratteristiche  dell'area
geografica  di  riferimento,  la cura e l'assistenza medica di minori
colpiti  da  malattie  che  ne  compromettono  l'accoglienza  sia  in
affidamento sia in adozione;
    e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
    f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese
ove  si  realizza  il  progetto,  in  grado  di assicurare negli anni
successivi  il  proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non
si  vanifichi  il  beneficio  dell'intervento  svolto e delle risorse
impegnate.
  La   Commissione   per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di
approvazione,  ripartira'  lo stanziamento previsto in relazione alla
complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
  Al  fine  di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la
presentazione  di  un  numero limitato di progetti che veda coinvolti
piu'  enti,  i  quali  dovranno  tenere  conto  della  disponibilita'
complessiva delle risorse previste dal presente bando.
Raccomandazioni e limitazioni.
  La  Commissione  per le adozioni internazionali come nei precedenti
bandi  ha  scelto  quali principali destinatari del finanziamento gli
enti  autorizzati,  cui  possono associarsi altri soggetti pubblici e
privati,  ritenendo  che  la  responsabilita'  di  predisposizione  e
realizzazione   di   siffatti   progetti   sia   prioritariamente  da
riconoscersi  agli  enti  medesimi;  saranno pertanto esclusi da ogni
valutazione  i  progetti  presentati da amministrazioni pubbliche e/o
private in qualita' di capi-progetto.
  Si  sottolinea,  inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie
verifiche  successive  da  parte  degli  organi di controllo non sono
finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili
ne'  quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali
di facile consumo.
  Non  saranno,  comunque, presi in considerazione progetti di durata
superiore a due anni.
Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Nel  quadro  della piu' chiara collaborazione istituzionale, per la
corretta ed immediata informazione, entro una settimana dalla data di
approvazione   dei   progetti,   verra'   data   comunicazione  della
ripartizione,  dell'oggetto  e  dei  destinatari dei finanziamenti in
Gazzetta  Ufficiale  e nel sito web della Commissione per le adozioni
internazionali.
  L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da
parte degli organi di controllo, si articolera' come di seguito:
    a) il  25%  dopo  tre  mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
    b) il  50%  dopo  sei  mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;
    c) il  rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a
seguito  di  presentazione  di  relazione  da  cui  risulti  che  gli
obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
  Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera'
la  nota  di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c),
onde  consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni
valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.
  Ogni relazione dovra' essere corredata di:
    di  un  elenco  riepilogativo  di  tutte  le  fatture  in  ordine
cronologico;
    della  nota  di  debito  per  gli importi percentuali di cui alle
lettere  a),  b),  e  c)  del  precedente  capoverso, unitamente alla
documentazione   contabile   giustificativa,  che  dovra'  essere  in
originale  ed  in  copia;  in  mancanza  dell'originale potra' essere
prodotta  la  copia  conforme.  Ogni fattura o scontrino fiscale deve
indicare  l'importo in moneta locale e l'importo in euro, avendo come
riferimento  la  valuta  della  data  di  emissione  della  fattura o
scontrino oppure la valuta media del mese di emissione.
  Gli  enti  realizzatori  dei progetti finanziati sono esonerati dal
prestare   cauzione   ai  sensi  dell'art.  54  del  regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.
Gli   importi   relativi   alle  singole  prestazioni  e  l'ammontare
complessivo  del  finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del
decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
  Si   dispone  la  pubblicazione  del  presente  bando  in  Gazzetta
Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art.
39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476.
    Roma, 20 dicembre 2004
                                               La Presidente: Cavallo