MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2004 

Scioglimento   della   societa'   cooperativa  «Cooperativa  alleanza
popolare di Pezzoli per l'arte per lo spettacolo ed il turismo S.c. a
r.l.», in Pezzoli di Ceregnano.
(GU n.1 del 3-1-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della Cooperazione del
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale del 6 marzo1996 di
decentramento  agli  uffici  provinciali  del  lavoro e della massima
occupazione   degli   scioglimenti   senza  liquidatore  di  societa'
cooperative;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma   dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  art.  2  con  il  quale le competenze in materia di
cooperazione  sono  state  trasferite  al  Ministero  delle attivita'
produttive;
  Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del
Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del
personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che,
nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione
dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali e del regolamento relativo
all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento
dei  compiti  istituzionali,  sia  presso  la  struttura centrale che
presso  gli  uffici  periferici  dei  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale;
  Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero
dei  lavoro  e delle politiche sociali con la quale vengono impartite
direttive atte ad assicurare lacontinuita' dell'azione amministrativa
in  materia  di  cooperazione  gia'  disciplinate  con la convenzione
sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317,  che  ha  determinato modifiche alla
denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che
determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
  Considerato  che dagli atti dell'ufficio del registro delle imprese
--   presso   la   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di  Rovigo -- e dagli atti di questa direzione, relativi
alle  ispezioni  ordinarie biennali, si rileva che l'ente cooperativo
di cui al presente decreto non ha depositato i bilanci d'esercizio da
oltre  cinque  anni e che non risulta per lo stesso ente, l'esistenza
di valori patrimoniali immobiliari;
                              Decreta:
  Lo   scioglimento   senza   far  luogo  a  nomina  del  commissario
liquidatore  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies
del  regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9
del   decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6  della  societa'
«Cooperativa   Alleanza   Popolare  di  Pezzoil  per  l'arte  per  lo
spettacolo  ed turismo s.c. a r.l.», con sede in Pezzoli di Ceregnano
(Rovigo),  costituita  con  rogito notaio avv. Carmelo Cernigliaro in
data 14 febbraio 1954, repertorio 17.540, tribunale di Rovigo, numero
posizione 214/52396, registro societa' n. 563.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Entro  il  termine perentorio di trenta giorni
dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri
interessati   possono   presentare   formale   e   motivata   domanda
all'autorita'   governativa,   intesa   ad  ottenere  la  nomina  del
commissario  liquidatore;  in  mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di
vigilanza,  verra'  informato  il  conservatore  del  registro  delle
imprese   territorialmente  competente  di  Rovigo  per  definire  la
cancellazione della societa' cooperativa.
    Rovigo, 20 dicembre 2004
                             Il direttore provinciale reggente: Drago