Scioglimento di tre societa' cooperative.(GU n.5 del 8-1-2005)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Lucca
Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies) decreto legislativo n. 6
del 17 gennaio 2003;
Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione;
Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della
Cooperazione - Divisione IV/6;
Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato
patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare,
Decreta
lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies) decreto
legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di
commissario liquidatore, delle sotto elencate societa' cooperative:
----> Vedere tabella a pag. 16 della G.U. <----
I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario
liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla
Direzione provinciale del lavoro di Lucca, via Gramsci, 109 - Lucca,
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Lucca, 22 dicembre 2004
Il direttore provinciale: Sarti