MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Bevacqua  Maria Gabriela, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
(GU n.5 del 8-1-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale la sig.ra Bevacqua Maria Gabriela,
cittadina  argentina,  ha chiesto il titolo di «Medica» conseguito in
Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della professione di
medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 30 marzo 2004 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28 ottobre  e  24 novembre  2004,  ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la
sig.ra Bevacqua Maria Gabriela e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Medica» rilasciato in data 8 aprile 1994 dalla
«Universidad  Nacional  de  La  Plata - Facultad de Ciencias Medicas»
(Republica  Argentina)  alla  sig.ra Bevacqua Maria Gabriela, nata ad
Azul  -  Buenos  Aires (Argentina) il 25 aprile 1968, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
  2. La dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola