CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2004 

Modifiche  al  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni di
controllo  della  Corte  dei conti, approvato con deliberazione delle
sezioni   riunite   n.   14  del  16 giugno  2000  e  modificato  con
deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003. (Deliberazione n. 1/DEL/2004).
(GU n.1 del 3-1-2005)

                         LA CORTE DEI CONTI
                          a sezioni riunite

  Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con   regio   decreto   12 luglio  1934,  n.  1214  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286;
  Ritenuto  doversi  apportare  alcune  modifiche  al regolamento per
l'organizzazione  delle  funzioni  di controllo della Corte dei conti
approvato  con  deliberazione  delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 e
gia' modificato con deliberazione n. 2/DEL/2003;
  Visto  il parere del Consiglio di presidenza in data 14-15 dicembre
2004;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche  al  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni di
                   controllo della Corte dei conti

  1. Al regolamento approvato con deliberazioni delle sezioni riunite
n. 14/DEL/2000 e n. 2/DEL/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art. 2, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
    b) all'art.  3,  dopo  il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis.  Ove  si  renda  necessaria  la  risoluzione  di questioni di
massima  di  particolare importanza con riguardo ad atti appartenenti
ad  una  delle  tipologie  indicate dall'art. 3, comma 1, della legge
14 gennaio   1994,   n.   20,  nonche'  a  provvedimenti  in  materia
pensionistica  di  cui  al  comma  8 del medesimo art. 3 e rientranti
nella  competenza  anche  delle  sezioni  regionali  di controllo, la
pronunzia  sul  visto  e'  deferita,  dal  presidente  della  sezione
centrale,  su  segnalazione  del  consigliere  delegato,  ovvero  dal
presidente della sezione regionale di controllo, previa deliberazione
della  sezione o di sua iniziativa su conforme avviso del consigliere
delegato  e  del  magistrato  istruttore,  all'adunanza congiunta dei
collegi,   integrata  da  otto  consiglieri  delegati  delle  sezioni
regionali,  individuati  annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza.
Partecipa,  in  ogni  caso,  all'adunanza, in qualita' di relatore il
consigliere  delegato della sezione che ha sollevato la questione. Si
applica l'art. 12, comma 1.».
  2.   Il   presente  regolamento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Cosi'   deliberato   dalla   Corte  dei  conti  a  sezioni  riunite
nell'adunanza del 17 dicembre 2004.
    Roma, 17 dicembre 2004
                                             Il presidente: Staderini