DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003 

Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
stagionali  extracomunitari  nel  territorio  dello  Stato per l'anno
2004.
(GU n.18 del 23-1-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002,  n. 189, il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione
del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
  Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2004 non e' stato ancora emanato;
  Visti  i  decreti  di  programmazione  transitoria  dei  flussi  di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno  2003  del  20 dicembre  2002  e  del  6 giugno 2003 che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
  Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali
turistico-alberghiero,  agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;
  Tenuto    conto    del    fabbisogno   di   manodopera   stagionale
extracomunitaria per l'anno 2004 cosi' come rilevato sulla base delle
segnalazioni   pervenute   dagli  enti  locali  e  delle  indicazioni
acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dai   propri   uffici   periferici  e  dalle  associazioni  datoriali
appositamente interpellate;
                              Decreta:
  1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non  comunitari  per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro  subordinato  stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti  all'estero,  entro  una quota massima di 50.000 unita', da
ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali  non  comunitari  di  Paesi  di  cui  e'  stata  accettata
l'adesione  all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,
Lettonia,     Lituania,     Repubblica    Ceca,    Slovacchia),    di
Serbia-Montenegro,  Croazia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione
in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto
e  altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.
  3.  Dopo  il  30 giugno  2004  sara'  verificata  la  necessita' di
adottare  un  successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali
ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                              p. Il Presidente: Letta
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  15  gennaio  2004  Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 83