MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Modifica  del  bando  di  concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per
l'ammissione  al  9°  concorso  biennale  di duecentosettanta allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
(GU n.30 del 16-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto ministeriale n. DGPM/I/2ª/2ª/12/9°B/CC/2004-2006
in  data  18 aprile  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale - n. 33 del 29 aprile 2003,
con  il  quale  e' stato bandito il concorso, per esami e per titoli,
per  l'ammissione al 9° concorso biennale di duecentosettanta allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto  che  con  determinazione  n. 11  datata 10 aprile 2003, la
direzione  generale della sanita' militare ha modificato ed integrato
la   direttiva  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare del 19 aprile 2000;
    Tenuto conto inoltre che l'iter concorsuale e' tuttora in fase di
espletamento;
    Ravvisata   pertanto   la   necessita'  di  modificare  l'art. 12
«Accertamenti    sanitari»    del    citato    bando    di   concorso
n. DGPM/I/2ª/2ª/12/9°B/CC/2004-2006 in data 18 aprile 2003;

                              Decreta:


                           Articolo unico

    L'art. 12   «Accertamenti   sanitari»,   punto   2,  del  decreto
ministeriale  n. DGPM/I/2ª/2ª/12/9°B/CC/2004-2006  in  data 18 aprile
2003,  citato  in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ªserie speciale - n. 33 del 29 aprile 2003, e'
cosi' modificato e sostituito:
2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da:
    infermita'  ed  imperfezioni  ritenute  causa di non idoneita' al
servizio  militare  ai  sensi della normativa vigente o che prevedono
l'attribuzione  di  un  «coefficiente»  uguale o superiore a 2 per il
coefficiente  psico  - PS - e 3 per tutti gli altri, fermi restando i
requisiti stabiliti dal bando;
    imperfezioni  ed  infermita'  previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare;
    disturbi    della    parola,    anche    se    in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
    stato  di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso
struttura ospedaliera militare competente per territorio;
    imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti alinea,
comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio
quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 14 aprile 2004
                                    Il direttore generale: Lucidi