Modifica del bando di concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 9° concorso biennale di duecentosettanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.(GU n.30 del 16-4-2004)
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto ministeriale n. DGPM/I/2ª/2ª/12/9°B/CC/2004-2006 in data 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 33 del 29 aprile 2003, con il quale e' stato bandito il concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 9° concorso biennale di duecentosettanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Visto che con determinazione n. 11 datata 10 aprile 2003, la direzione generale della sanita' militare ha modificato ed integrato la direttiva per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare del 19 aprile 2000; Tenuto conto inoltre che l'iter concorsuale e' tuttora in fase di espletamento; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare l'art. 12 «Accertamenti sanitari» del citato bando di concorso n. DGPM/I/2ª/2ª/12/9°B/CC/2004-2006 in data 18 aprile 2003; Decreta: Articolo unico L'art. 12 «Accertamenti sanitari», punto 2, del decreto ministeriale n. DGPM/I/2ª/2ª/12/9°B/CC/2004-2006 in data 18 aprile 2003, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ªserie speciale - n. 33 del 29 aprile 2003, e' cosi' modificato e sostituito: 2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da: infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono l'attribuzione di un «coefficiente» uguale o superiore a 2 per il coefficiente psico - PS - e 3 per tutti gli altri, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare; disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia-disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare competente per territorio; imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 14 aprile 2004 Il direttore generale: Lucidi