Modificazione all'Art. 16 del decreto del Presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).(GU n.45 del 13-11-2004)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 14 settembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Visto l'Art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. («Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998. n. 10»), come modificato dall'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dall'Art. 3 del del decreto del presidente della giunta provinciale 3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1801 di data 6 agosto 2004, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'Art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-sexies. Nelle more di adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge n. 36 del 2001, in alternativa alle disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50H7) generati da elettrodotti), purche' sia assicurato il rispetto dell'obiettivo di qualita' stabilito dall'Art. 4 del medesimo decreto. In tal caso, in attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la provincia acquisisce il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 agosto 2004 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004 registro n. 1, foglio n. 9