REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2004, n. 10 

Modificazione  all'Art.  16  del  decreto del Presidente della giunta
provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari
concernenti   la   protezione  dall'esposizione  a  campi  elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici,  ai  sensi  dell'Art. 61 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10).
(GU n.45 del 13-11-2004)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 37 del 14 settembre 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente  della
provincia  emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta provinciale;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento vigente sono devolute alla potesta' regolamentare della
provincia;
    Visto   l'Art.   16  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale    29 giugno    2000,    n.   13-31/Leg.   («Disposizioni
regolamentari  concernenti  la  protezione  dall'esposizione  a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della
legge   provinciale  11 settembre  1998.  n.  10»),  come  modificato
dall'Art.  3  del  decreto  del  presidente  della giunta provinciale
25 settembre  2001,  n.  30-81/Leg. e dall'Art. 3 del del decreto del
presidente della giunta provinciale 3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1801 di data
6 agosto 2004,
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.   All'Art.   16   del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  29 giugno  2000, n. 13-31/Leg., e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
    «1-sexies.   Nelle   more   di   adeguamento  della  legislazione
provinciale  ai  principi  stabiliti  dalla  legge n. 36 del 2001, in
alternativa  alle disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater, si applica
il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
(Fissazione  dei  limiti  di  esposizione  dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni  ai  campi  elettrici  e magnetici alla frequenza di rete
(50H7)  generati da elettrodotti), purche' sia assicurato il rispetto
dell'obiettivo   di  qualita'  stabilito  dall'Art.  4  del  medesimo
decreto.  In  tal caso, in attesa della definizione delle metodologie
di  calcolo  per  la  determinazione  delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del predetto decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, la provincia acquisisce il
parere  dell'agenzia  provinciale  per  la  protezione dell'ambiente,
formulato  in accordo con l'agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici.»
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.

      Trento, 10 agosto 2004

                               DELLAI

Registrato  alla  Corte  dei conti il 3 settembre 2004 registro n. 1,
foglio n. 9