GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2004 

Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati a carattere giudiziario da
parte  di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
(Autorizzazione n. 7/2004).
(GU n.190 del 14-8-2004 - Suppl. Ordinario n. 141)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   In  data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua
i dati giudiziari;
   Visti,  in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice,
che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da
parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici,
soltanto   se   autorizzato  da  espressa  disposizione  di  legge  o
provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  del  trattamento,  i  tipi di dati trattati e le
precise operazioni eseguibili;
   Visti  gli  articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a
specifici settori di cui alla Parte II, del Codice e, in particolare,
i  Capi  III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalita' di
rilevante  interesse  pubblico che rendono ammissibile il trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
   Visto   l'art.   22  del  Codice,  il  quale  prevede  i  principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di
soggetti pubblici;
   Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
   Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
   Ritenuto   opportuno,   dopo   l'entrata  in  vigore  del  Codice,
rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza
il  30  giugno 2004, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla
luce dell'esperienza maturata;
   Visti  gli  articoli  51 e 52 del Codice in materia di informatica
giuridica  e  ritenuta  la  necessita'  di  favorire  la prosecuzione
dell'attivita'   di   documentazione,   studio  e  ricerca  in  campo
giuridico,  in  particolare per quanto riguarda la diffusione di dati
relativi   a   precedenti   giurisprudenziali,   in   ragione   anche
dell'affinita'   che   tali   attivita'   presentano  con  quelle  di
manifestazione  del  pensiero  gia'  disciplinate  dall'art.  137 del
Codice;
   Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano
provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del
Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in
relazione  alla  fase  di prima applicazione delle nuove disposizioni
del Codice;
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
   Visto l'art. 167 del Codice;
   Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
   Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato 13) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
   Visto l'art. 41 del Codice;
   Visti gli atti d'ufficio;
   Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
   Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

                              Autorizza

   i  trattamenti  di  dati  giudiziari per le finalita' di rilevante
interesse  pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21
e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
   Prima   di   iniziare   o  proseguire  il  trattamento  i  sistemi
informativi  e  i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo  da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

                               Capo I

                         RAPPORTI DI LAVORO

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

   L'autorizzazione  e'  rilasciata, anche senza richiesta, a persone
fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

a) sono parte di un rapporto di lavoro;
b) utilizzano  prestazioni  lavorative  anche  atipiche,  parziali  o
   temporanee;
c) conferiscono   un  incarico  professionale  a  consulenti,  liberi
   professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

   Il  trattamento  deve  essere  indispensabile  per adempiere o per
esigere  l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici
compiti   previsti   da   leggi,   dalla  normativa  comunitaria,  da
regolamenti  o  da  contratti  collettivi, anche aziendali, e ai soli
fini  della  gestione  del  rapporto  di lavoro, anche autonomo o non
retribuito od onorario.
   L'autorizzazione   e'   altresi'  rilasciata  a  soggetti  che  in
relazione  ad un'attivita' di composizione di controversie esercitata
in  conformita'  alla legge svolgono un trattamento indispensabile al
medesimo fine.

   2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

   Il trattamento puo' riguardare dati attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:

a) lavoratori  dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o
   in  rapporto  di  tirocinio,  apprendistato  e  formazione lavoro,
   ovvero  di  associati  anche in compartecipazione o di titolari di
   borse di lavoro e di rapporti analoghi;
b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
c) consulenti  e  liberi  professionisti,  agenti,  rappresentanti  e
   mandatari.

                               Capo II

             ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta:

a) ad  associazioni  anche  non  riconosciute, ivi compresi partiti e
   movimenti  politici,  associazioni  ed  organizzazioni  sindacali,
   patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a
   fondazioni,  comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo
   senza  scopo  di  lucro,  dotati o meno di personalita' giuridica,
   nonche' a cooperative sociali e societa' di mutuo soccorso di cui,
   rispettivamente,  alle  leggi  8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
   1886, n. 3818;
b) ad  enti  ed  associazioni  anche  non  riconosciute che curano il
   patrocinio,    il    recupero,    l'istruzione,    la   formazione
   professionale,  l'assistenza  socio-sanitaria, la beneficenza e la
   tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati
   o dei relativi familiari e conviventi.

   Il  trattamento  deve  essere  indispensabile per perseguire scopi
determinati e legittimi individuati

   2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

   Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:

a) ad   associati,   soci  e  aderenti,  nonche',  nei  casi  in  cui
   l'utilizzazione  dei  dati  sia  prevista  dall'atto costitutivo o
   dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o
   di adesione;
b) a  beneficiari, assistiti e fruitori delle attivita' o dei servizi
   prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

                              Capo III

                        LIBERI PROFESSIONISTI

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:

a) liberi  professionisti,  anche  associati, tenuti ad iscriversi in
   albi  o  elenchi  per l'esercizio di un'attivita' professionale in
   forma  individuale  o  associata,  anche in conformita' al decreto
   legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96 o alle norme di attuazione
   dell'art.  24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema
   di attivita' di assistenza e consulenza;
b) soggetti  iscritti  nei  corrispondenti  albi  o elenchi speciali,
   istituiti  anche  ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27
   novembre  1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni,
   recante l'ordinamento della professione di avvocato;
c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista
   ai   sensi   dell'art.   2232  del  codice  civile,  praticanti  e
   tirocinanti,  qualora  tali soggetti siano titolari di un autonomo
   trattamento  o  siano  contitolari  del trattamento effettuato dal
   libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

   Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
   I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove cio' sia
strettamente   indispensabile  per  eseguire  specifiche  prestazioni
professionali   richieste   dai   clienti  per  scopi  determinati  e
legittimi.

                               Capo IV

        IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TRATTAMENTI

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:

a) ad   imprese   autorizzate  o  che  intendono  essere  autorizzate
   all'esercizio dell'attivita' bancaria e creditizia, assicurativa o
   dei  fondi  pensione,  anche  se  in  stato di liquidazione coatta
   amministrativa, ai fini:

   1)   dell'accertamento,  nei  casi  previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti,  del  requisito  di onorabilita' nei confronti di soci e
titolari di cariche direttive o elettive;
   2)  dell'accertamento,  nei soli casi espressamente previsti dalla
legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
   3)  dell'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o
eventi attinenti alla vita umana;
   4)  dell'accertamento  di  situazioni  di  concreto rischio per il
corretto  esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  in  relazione  ad
illeciti  direttamente connessi con la medesima attivita'. Per questi
ultimi  casi,  limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una
specifica  banca di dati ai sensi dell'art, 4, comma 1, lett. p), del
Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione
sulle modalita' del trattamento;

b) a  soggetti  titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito
   di  un'attivita'  di  richiesta, acquisizione e consegna di atti e
   documenti  presso  i  competenti  uffici  pubblici,  effettuata su
   incarico degli interessati;
c) alle  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  alle  societa' di
   investimento a capitale variabile, e alle societa' di gestione del
   risparmio  e  dei  fondi  pensione,  ai fini dell'accertamento dei
   requisiti  di  onorabilita'  in  applicazione  della  normativa in
   materia  di intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme
   pensionistiche  complementari, e di eventuali altre norme di legge
   o di regolamento.

2) Ulteriori trattamenti.

L'autorizzazione e' rilasciata altresi':

a) a  chiunque,  per far valere o difendere un diritto anche da parte
   di  un terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o
   nelle  procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti
   dalle  leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai regolamenti o dai
   contratti  collettivi,  sempre  che  il  diritto  da  far valere o
   difendere  sia  di  rango  pari a quello dell'interessato e i dati
   siano  trattati esclusivamente per tale finalita' e per il periodo
   strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a  chiunque,  per  l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
   amministrativi,  nei  limiti  di quanto previsto dalle leggi e dai
   regolamenti in materia;
c) a  persone  fisiche  e giuridiche, istituti, enti ed organismi che
   esercitano  un'attivita' di investigazione privata autorizzata con
   licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
   773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento deve essere necessario:

   1)  per  permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere  o  difendere  in sede giudiziaria un proprio diritto di rango
pari  a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di
un  diritto  della personalita' o di un altro diritto fondamentale ed
inviolabile;
   2)  su  incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento
penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo
assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova (articolo 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397);

d) a  chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di
   legge  in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in
   materia  di  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di
   altre  gravi  forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale,
   contenute  anche  nella  legge  19 marzo 1990, n. 55, e successive
   modificazioni   ed   integrazioni,   o   per   poter  produrre  la
   documentazione  prescritta  dalla  legge  per  partecipare  a gare
   d'appalto;
e) a  chiunque,  ai fini dell'accertamento del requisito di idoneita'
   morale  di  coloro  che intendono partecipare a gare d'appalto, in
   adempimento  di  quanto  previsto  dalla  normativa  in materia di
   appalti.

                               Capo V

                      DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

   L'autorizzazione e' rilasciata per il trattamento, ivi compresa la
diffusione,  di  dati per finalita' di documentazione, di studio e di
ricerca  in  campo  giuridico,  in particolare per quanto riguarda la
raccolta    e   la   diffusione   di   dati   relativi   a   pronunce
giurisprudenziali,  nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 51
e 52 del Codice.

                               Capo VI

              PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

   Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:

   1) Dati trattati.

   Possono  essere  trattati  i soli dati essenziali per le finalita'
per  le  quali  e'  ammesso  il  trattamento e che non possano essere
adempiute,  caso  per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.

   2) Modalita' di trattamento.

   Il  trattamento  dei  dati  deve  essere effettuato unicamente con
operazioni,  nonche'  con  logiche e mediante forme di organizzazione
dei  dati  strettamente  indispensabili in rapporto agli obblighi, ai
compiti  o  alle  finalita'  precedentemente indicati. Fuori dei casi
previsti  dai  Capi  IV,  punto  2  e  V,  o  nei quali la notizia e'
acquisita  da  fonti  accessibili  a  chiunque,  i dati devono essere
forniti  dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

   3) Conservazione dei dati.

   Con  riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett.
e)  del  Codice,  i  dati possono essere conservati per il periodo di
tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore   a   quello   strettamente  necessario  per  le  finalita'
perseguite.
   Ai  sensi  dell'art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice, i
soggetti   autorizzati   verificano   periodicamente   l'esattezza  e
l'aggiornamento  dei  dati,  nonche' la loro pertinenza, completezza,
non  eccedenza  e  necessita'  rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli  casi.  Al  fine  di assicurare che i dati siano strettamente
pertinenti,  non  eccedenti  e indispensabili rispetto alle finalita'
medesime,  i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto
tra  i  dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti
o  non  indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento  che  li  contiene. Specifica attenzione e' prestata per la
verifica  dell'essenzialita'  dei dati riferiti a soggetti diversi da
quelli  cui  si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le
prestazioni.

   4) Comunicazione e diffusione.

   I  dati  possono  essere  comunicati  e, ove previsto dalla legge,
diffusi,  a  soggetti  pubblici  o  privati,  nei limiti strettamente
indispensabili  per  le  finalita' perseguite e nel rispetto, in ogni
caso,   del   segreto   professionale   e  delle  altre  prescrizioni
sopraindicate.

   5) Richieste di autorizzazione.

   I   titolari   dei   trattamenti   che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione al Garante, qualora il
trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
   Le  richieste  di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
   Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
   Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento,  il  Garante non prendera' in considerazione richieste
di  autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle
relative  prescrizioni,  salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice,
il  loro  accoglimento  sia  giustificato  da  circostanze  del tutto
particolari   o  da  situazioni  eccezionali  non  considerate  nella
presente autorizzazione.
   Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge o di
regolamento  o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e,  in  particolare,  dalle  disposizioni contenute nell'art. 8 della
legge  20  maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice,
che  vieta  al  datore  di  lavoro  ai  fini  dell'assunzione e nello
svolgimento  del  rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo  di  terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore,  nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del d.lg.
10  settembre  2003,  n.  276, che vieta alle agenzie per il lavoro e
agli  altri  soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare
determinate  indagini  o  comunque  trattamenti  di  dati  ovvero  di
preselezione di lavoratori.

   6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

   La  presente  autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 luglio
2004 fino al 30 giugno 2005.
   Qualora    alla    data   della   pubblicazione   della   presente
autorizzazione il trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni
non  contenute nella precedente autorizzazione n. 7/2002, il titolare
deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.
   La   presente   autorizzazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004


                      Il presidente: RODOTA'

                     Il relatore: SANTANIELLO

                 Il segretario generale: BUTTARELLI