Modifica del comma 6 dell'articolo 26-bis del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.(GU n.8 del 12-1-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 1° dicembre 2004 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato l'art. 26-bis del Regolamento interno, aggiungendo il comma 7; Decreta: Dopo il comma 6 dell'art. 26-bis del Regolamento interno e' inserito il comma 7 formulato come segue: «7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisca la pratica e non siano state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sara' redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovra' essere depositata, entro trenta giorni, presso la Segreteria Generale del Consiglio. La approvazione avverra' con le forme ed i modi di cui all'art. 44 comma 4 del Regolamento interno.» Roma, 24 dicembre 2004 CIAMPI Il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura Ferranti