MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2004 

Recepimento  della  direttiva  2003/121/CE  della  Commissione del 15
dicembre  2003,  che modifica la direttiva 98/53/CE, che fissa metodi
per  il  prelievo  di  campioni  e metodi di analisi per il controllo
ufficiale  dei  tenori  massimi  di  taluni contaminanti nei prodotti
alimentari.
(GU n.9 del 13-1-2005)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  direttiva  2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre
2003  che  modifica  la  direttiva  98/53/CE  che fissa metodi per il
prelievo  di  campioni  e metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;
  Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle  derrate  alimentari modificato da ultimo dal Regolamento CE n.
683/2004  della  Commissione  del  13 aprile  2004  che  modifica  il
Regolamento  CE  n.  466/2001  per  quanto  riguarda le aflatossine e
l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;
  Visto  il  decreto  23 dicembre  2000  recante il recepimento della
direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo
dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori
massimi  di  taluni  contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;
  Visto  il  decreto  31 maggio  2003  di recepimento della direttiva
2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della
direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo
dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori
massimi  di  taluni  contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;
  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una modifica delle disposizioni
nazionali;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  33  del  9 febbraio  2001,  modificato  dal  decreto ministeriale
31 maggio 2003 e' modificato come segue.
A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:
  1) il punto 5.2.1, lettera d) e' sostituito dal seguente:
    «5.2.1,  lettera  d)  Il  campione globale, del peso di 30 kg, va
mescolato  e suddiviso in tre campioni di laboratorio uguali di 10 kg
prima  della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di
frutta  secca e di granoturco, tale suddivisione non e' necessaria se
destinati  ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici,
oppure  se si dispone di un'apparecchiatura in grado di omogeneizzare
un  campione  di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale
sia  inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso
in  tre  campioni  di laboratorio. Nel caso delle spezie, il peso del
campione  globale  non  e'  superiore  a  10  kg  e  pertanto  non e'
necessaria alcuna suddivisione in campioni di laboratorio.»;
  2) il punto 5.2.2 e' sostituito dal seguente:
    «5.2.2 Accettazione di una partita o sottopartita:
      a) per  le  arachidi,  i  frutti a guscio, la frutta secca e il
granoturco  destinati  alla  selezione  o ad altri trattamenti fisici
nonche' per le spezie:
        accettazione,  se il campione globale o la media dei campioni
di  laboratorio  sono  conformi  al  limite  massimo,  tenendo  conto
dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;
        rifiuto,  se  il  campione globale o la media dei campioni di
laboratorio  superano  il  limite massimo al di la' di un ragionevole
dubbio   tenendo   conto   dell'incertezza  di  misurazione  e  della
correzione per il recupero;
      b) per  le  arachidi,  i  frutti  a guscio, la frutta secca e i
cereali  destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione
del  granoturco,  destinati  ad  essere  selezionati  o  subire altri
trattamenti fisici:
        accettazione,  se  nessuno dei campioni di laboratorio supera
il  limite  massimo,  tenendo  conto dell'incertezza di misurazione e
della correzione per recupero;
        rifiuto,  se  uno o piu' dei campioni di laboratorio superano
il   limite   massimo  oltre  un  ragionevole  dubbio  tenendo  conto
dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero;
        qualora il peso del campione globale sia &60; 10 kg:
          accettazione,  se il campione globale e' conforme al limite
massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della
correzione per recupero;
          rifiuto,  se  il  campione globale supera il limite massimo
oltre   un   ragionevole  dubbio  tenendo  conto  dell'incertezza  di
misurazione e della correzione per recupero.»;
  3) il punto 5.4.2 e' sostituito dal seguente:
    «5.4.2 Accettazione di una partita o di una sottopartita:
      accettazione,  se  il  campione  globale  e' conforme al limite
massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della
correzione per il recupero;
      rifiuto,  se il campione globale supera il limite massimo oltre
un  ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e
della correzione per il recupero.»;
  4) il punto 5.5.1.2 e' sostituito dal seguente:
    «5.5.1.2 Accettazione di un partita o sottopartita:
      accettazione,  se  il  campione  globale  e' conforme al limite
massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della
correzione per il recupero;
      rifiuto,  se il campione globale supera il limite massimo oltre
un  ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e
della misurazione per il recupero.»;
  5) il punto 5.5.2.3 e' sostituito dal seguente:
    «5.5.2.3 Accettazione di un partita o sottopartita:
        accettazione,  se  il  campione globale e' conforme al limite
massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della
correzione per il recupero;
        rifiuto,  se  il  campione  globale  supera il limite massimo
oltre   un   ragionevole  dubbio  tenendo  conto  dell'incertezza  di
misurazione e della correzione per il recupero.».
B) L'allegato II e' modificato come segue:
  1) il punto 4.4. e' sostituito dal seguente:
    «4.4.  Calcolo  della percentuale di recupero e registrazione dei
risultati.
  Il  risultato  analitico  viene  registrato, sotto forma corretta o
meno, per il fattore di recupero. Devono essere indicati la modalita'
di registrazione e la percentuale di recupero. Il risultato analitico
corretto per il recupero e' usato per verificare la conformita' (cfr.
allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3).
  Il risultato analitico viene registrato secondo la formula x +/- U,
in  cui  x  e' il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione
ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un
livello di affidabilita' di circa 95 %.».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353