ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2005 

Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione civile finalizzate a
fronteggiare   le   situazioni  di  emergenza  nell'area  del  sudest
asiatico. (Ordinanza n. 3392).
(GU n.14 del 19-1-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  la  successiva  ordinanza di protezione
civile n. 3390 del 2004;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  fronteggiare in termini di massima urgenza ed efficacia la
situazione  di  grave  emergenza  determinatasi  nell'area del sudest
asiatico,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, definisce, in raccordo con il
Ministro  degli affari esteri, le necessarie iniziative di assistenza
alle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi di cui in
premessa,  provvedendo  per la realizzazione degli interventi e delle
opere  finalizzate al superamento dell'emergenza medesima. A tal fine
il  capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, tra
l'altro,  ad  impiegare  la  flotta  aerea  nella  disponibilita' del
Dipartimento  medesimo  nonche'  a  fruire  della fornitura di beni e
servizi  comunque  acquisiti  o concessi, anche sulla base di atti di
liberalita',    stipulando,   ove   necessario,   i   relativi   atti
convenzionali o d'intesa.
  2.  Al  fine  di  garantire un'efficace supervisione dell'azione di
gestione  da  parte  del  Dipartimento  della protezione civile delle
risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3390  del  2004,  e'  istituito  un  comitato di garanti,
nominato  con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  composto  da  cinque  componenti  scelti  tra  persone  di
riconosciuta  competenza e professionalita' e di indiscussa moralita'
ed indipendenza.
  3.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  1, dell'ordinanza di
protezione   civile  n.  3390  del  2004,  erogate  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  calamitosi,  sono  integralmente
deducibili  dal  reddito  imponibile  netto  ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  giuridiche, coerentemente con le
disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia di fiscale. Il
Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a rilasciare ai
soggetti  interessati  apposita  certificazione attestante l'avvenuto
versamento.
  4.  Al  fine  di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle
iniziative  poste  in essere dal Dipartimento della protezione civile
nell'impiego delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
di   protezione   civile   n.   3390  del  2004,  e'  autorizzata  la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
nonche'  su quotidiani a diffusione nazionale e su Internet, di tutte
le iniziative e delle conseguenti determinazioni adottate comportanti
oneri    finanziari.    Fermi    restando    i   controlli   previsti
dall'ordinamento  vigente,  per  una specifica azione di controllo di
gestione  nel  corso  delle  attivita'  dipartimentali,  con apposito
provvedimento  del  capo  del Dipartimento della protezione civile e'
altresi'  costituita  una  commissione  di garanzia per il tempestivo
controllo  legale  e  contabile  delle  azioni  poste  in  essere dal
Dipartimento  della  protezione  civile,  composta  da  un magistrato
contabile,   con   funzioni  di  presidente,  e  da  due  esperti  di
riconosciuta   professionalita',   anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione.
  5. Gli atti inerenti alla gestione delle risorse di cui all'art. 1,
comma  1,  dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, sono
adottati  esclusivamente  dal  capo  o dal vice-capo del Dipartimento
della   protezione   civile  e  sono  immediatamente  trasmessi  alla
commissione di cui al comma 4.
  6.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, si applicano altresi'
alle  sottoscrizioni  poste in essere attraverso le reti di telefonia
fissa.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi