AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Interpretazione  autentica  degli  articoli 59,  comma  1,  e  56 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non
dirigente  del  comparto  universita',  sottoscritto in data 9 agosto
2000.
(GU n.26 del 2-2-2005)

    In   attuazione  della  richiesta  di  interpretazione  autentica
formulata  dal  giudice  del  lavoro  del tribunale di Potenza, dott.
Pavese,  concernente  gli  articoli 59,  comma  1, e 56 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non dirigente
del  comparto  universita'  -  sottoscritta  in  via  di  ipotesi  il
22 giugno  2004  e  vista  la certificazione adottata dalla Corte dei
conti  il  22 dicembre  u.s.  -  in  data  13 gennaio  2005  le parti
sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:
      ARAN, nella persona dell'avv. Guido Fantoni: (Firmato);
      i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni
sindacali di categoria:

=====================================================================
 CGIL (Firmato)   |CGIL/SNUR (Firmato)
=====================================================================
 CISL (Firmato)   |CISL/UNIV (Firmato)
---------------------------------------------------------------------
 UIL (Firmato)    |UIL/PA (Firmato)
---------------------------------------------------------------------
 CONFSAL (Firmato)|FED.CONFSAL/SNALS/UNIV. CISAPUNI (Firmato)
---------------------------------------------------------------------
                  |C.S.A di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas un.,
                  |Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat
 CISAL (Firmato)  |Usppi) (Firmato)

    Premesso  che  con  ordinanza del 24 dicembre 2003 il giudice del
lavoro  del  tribunale  di Potenza, ai sensi dell'art. 64 del decreto
legislativo n. 165/2001, ha demandato alle parti negoziali firmatarie
del  contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  9 agosto 2000 del
comparto   universita',   una   questione   interpretativa  circa  la
perentorieta'  o  meno  del termine di cui all'art. 59, nonche' della
possibilita'  rimessa  alla  contrattazione integrativa, ai sensi del
medesimo  art.  59,  di  escludere  una  categoria di personale dalla
progressione orizzontale di cui all'art. 56.
    Le  parti  negoziali  predette,  riunitesi  presso l'ARAN in data
22 giugno 2004, hanno reso la seguente interpretazione autentica:
      «In   ordine  al  primo  quesito  le  parti  ritengono  che  la
previsione  di  cui  ai  commi  2  e  seguenti  dell'art.  59  sia da
considerarsi  residuale  e  comunque  strumentale  all'ipotesi  di un
persistente  mancato  accordo.  Qualora  questo  sia raggiunto, anche
oltre  i  termini di cui al comma 1, esso e' comunque da considerarsi
preferibile  rispetto  ai  criteri  generali  fissati  nel  Contratto
collettivo nazionale del lavoro, in quanto espressione concreta della
rilevanza  che lo stesso contratto nazionale assegna alla ricerca del
consenso  delle  parti  in sede di confronto locale, in linea con gli
obiettivi e gli strumenti richiamati dall'art. 3.
    Relativamente  alla  seconda questione posta, le parti concordano
che, nel caso di specie, la contrattazione integrativa legittimamente
potesse,   nel   definire  i  criteri,  escludere  dalla  tornata  di
progressione   orizzontale   chi  come  il  ricorrente,  avesse  gia'
usufruito  ai  sensi  dell'art.  74,  in  sede  di prima applicazione
transitoria  del  nuovo  sistema di classificazione, del beneficio di
una  progressione verticale (il ricorrente e' stato collocato in D1 e
non   in   C4).  Appare  pertanto  criterio  pienamente  razionale  e
condivisibile  quello per cui, non potendosi ammettere alle procedure
di  progressione  orizzontale  il  personale  se non nella misura dei
posti  che  possono  ricevere la relativa copertura finanziaria (art.
56,  comma  6), sia data la precedenza a chi non abbia gia' fruito di
altro  e ben piu' congruo beneficio in sede di prima applicazione del
Contratto collettivo nazionale del lavoro.».