ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2005 

Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione civile finalizzate a
fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza  nell'area  del  sud  est
asiatico. (Ordinanza n. 3394)
(GU n.18 del 24-1-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 e n. 3392 in data 8 gennaio 2005;
  Tenuto   conto   dell'esigenza   di  assicurare  la  piu'  proficua
valorizzazione    finanziaria    delle    risorse   pervenute   dalle
sottoscrizioni  per  aiuti  in  relazione alle predette situazioni di
emergenza, in attesa del loro concreto utilizzo finale;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004,
possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un
conto  corrente  bancario  allo  scopo  aperto dal Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
unitamente  agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I
predetti  interessi  attivi saranno utilizzati dal Dipartimento della
protezione  civile  per  le  medesime finalita' cui sono destinate le
risorse  stesse.  L'individuazione  dell'istituto bancario presso cui
verra'  aperto il predetto conto ha luogo in termini di somma urgenza
mediante  gara  informale  con  la  raccolta di almeno tre offerte da
parte di istituti di primario rilievo nazionale.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 gennaio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi