UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO 10 gennaio 2005 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.24 del 31-1-2005)

                             IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
  Visto l'art. 83, comma 1 dello statuto di questa Universita';
  Viste  le  delibere  del  senato  accademico  delle  sedute in data
10 giugno  2004  e 10 novembre 2004 con le quali sono state approvate
le  modifiche agli articoli: 5, commi 2 e 3; 32, comma 1, lettera c);
dello statuto e l'inserimento della norma interpretativa;
  Vista  la  nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con
la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni
da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
                               Decreta

di  emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 le
modifiche,  evidenziate  in corsivo, agli articoli 5,commi 2 e 3; 32,
comma  1, lettera c) e l'inserimento della norma interpretativa dello
statuto.
                              «Art. 5.

                     Temporaneita' delle cariche

  1.  L'Universita'  nel  riconoscere  l'esigenza  di rotazione delle
cariche  elettive,  stabilisce  la  durata delle stesse ponendo quale
limite al rinnovo il doppio mandato consecutivo.
  2.   Chi  abbia  svolto  due  mandati  consecutivi,  anche  se  non
interamente  espletati,  non puo' candidarsi alla stessa carica prima
che sia trascorso un mandato pieno.
  3.  Il  limite  del  doppio  mandato consecutivo e' derogato per le
rappresentanze  elettive  nei  Consigli di facolta' e nei Consigli di
corsi  di studio, qualora il numero degli aventi diritto non permetta
l'elezione della rappresentanza nella quota prevista.
                        Norma interpretativa

  1.  I mandati gia' espletati e quelli in corso di espletamento sono
considerati  ai fini della applicazione del principio di cui all'art.
5 dello statuto.
                              Art. 32.
                Requisiti generali e responsabilita'

  1.  I  dipartimenti  dell'Universita'  devono  possedere i seguenti
requisiti:
    a) affinita' disciplinare, metodologica, o tematica;
    b) unicita'   rispetto  all'ambito  di  competenza  disciplinare,
metodologica o tematica;
    c) afferenza  di un numero minimo di 25 professori e ricercatori,
di  cui  almeno  5  professori  di  ruolo  di  prima fascia, che deve
corrispondere  ad  un  numero  minimo  di  35  afferenti equivalenti,
ottenuto   come   prodotto   del  numero  degli  afferenti  e  di  un
coefficiente  determinato  secondo  quanto  stabilito nel regolamento
generale di Ateneo;
    d) impiego  ottimale  delle  risorse  finanziarie, del personale,
degli spazi e delle attrezzature;
    e) stabilita'  temporale garantita da un periodo minimo triennale
di afferenza dei singoli membri.
  2.    I    dipartimenti    sono   responsabili   dell'esercizio   e
dell'organizzazione  della  propria attivita', nonche' della gestione
delle proprie risorse.
  3.  I  dipartimenti  sono  tenuti a redigere i bilanci preventivi e
consuntivi.

    Perugia, 10 gennaio 2005

                                                  Il rettore: Bistoni