MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2004 

Scioglimento di tre societa' cooperative.
(GU n.26 del 2-2-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Bologna

  Visti  gli  articoli 2545-septiesdecies  e  octiesdecies del codice
civile   che  prevedono  lo  scioglimento  d'ufficio  delle  societa'
cooperative  e  dei  loro  consorzi,  nel testo di cui all'art. 8 del
decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
  Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,   nel  testo  novellato  dall'art.  9  del  decreto  legislativo
17 gennaio 2003, n. 6;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947,  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
  Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la
regolamentazione  e  la  disciplina  dei  rapporti tra gli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo n. 20 del 2 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  che  decentra  alle direzioni provinciali del lavoro -
servizio  politiche  del  lavoro,  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa'
cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati
nell'art.  2544  del  codice  civile,  primo comma, ora novellato dal
1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
  Considerato   che   la  consultazione  degli  archivi  dell'Ufficio
registro  delle  imprese  - presso la Camera di commercio, industria,
artigianato,  agricoltura  di Bologna e degli atti d'ufficio relativi
alle  ispezioni  ordinarie  biennali  ha permesso di rilevare che gli
enti  cooperativi  di cui al presente decreto, non hanno depositato i
bilanci  di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per
gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
                               Decreta

lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio
decreto  30 marzo  1942,  n.  318,  nel  testo  di cui all'art. 9 del
decreto   legislativo   17 gennaio   2003,   n.   6,  delle  societa'
cooperative:
    1.  «La  Laboriosa  Soc.  Coop.  a  r.l.»,  con  sede in Bologna,
costituita  con  rogito  notaio dott. Cesare Sassoli in data 23 marzo
1957, codice fiscale ignoto, ex numero di BUSC 1779/57994;
    2.  «Gipi  Piccola  Soc.  Coop.  a  r.l.»,  con  sede in Bologna,
costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 22 aprile
1999, codice fiscale 01976101202, ex numero di BUSC 4596/285767;
    3.  «Logis  2000 Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna,
costituita   con   rogito  notaio  dott.  Stefano  Mazzetti  in  data
14 settembre  1999,  codice  fiscale  01912081203,  ex numero di BUSC
4603/285774.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono
presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa,
intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in
mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il
conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente
di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o
dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
    Bologna, 29 dicembre 2004
                                     Il direttore provinciale: Casale