MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 febbraio 2005 

Scioglimento   della   societa'   cooperativa  «C.A.F.R.  Cooperativa
autotrasportatori facchini riuniti a r.l.», in Milano.
(GU n.45 del 24-2-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle  direzioni  provinciali  del  lavoro,  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div.  IV, prot. n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie  l'impossibilita'  di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «C.A.F.R.
Cooperativa  autotrasportatori  facchini riuniti a r.l.», con sede in
Milano, via Piacenza n. 1;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti si verificata anche una delle cause previste dall'art.
2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e tutela dei lavoratori - Direzione
generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva -
Divisione I,  relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale ispettivo in data 15 novembre 2002 relativo alla
societa' cooperativa «C.A.F.R. Cooperativa autotrasportatori facchini
riuniti  a  r.l.»,  con  sede  in  Milano,  via Piacenza n. 1, da cui
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora
art.  2544  del  codice  civile  e  dall'art. 2, comma 1, della legge
17 luglio  1975,  n. 400, perche' sussistono le seguenti cause non ha
depositato  bilanci  dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto
da  allora  atti di gestione, non e' in grado di raggiungere lo scopo
per cui e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare;
  Vista  la nota del Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale  per  gli  enti  cooperativi - Div. IV, prot. n. 1580789 del
16 dicembre  2003,  relativa  alla  opportunita'  che lo scioglimento
richiesto  sia  adottato  senza  farsi  luogo a nomina di commissario
liquidatore;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993);
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «C.A.F.R.  Cooperativa autotrasportatori
facchini  riuniti  a r.l.», sede legale in Milano, via Piacenza n. 1,
costituita  per rogito notaio dott. Michele Capasso di Milano in data
16 luglio  1980,  repertorio  n. 7749/520 racc. BUSC n. 10668/179011,
codice  fiscale  05898330153,  e' sciolta senza dar luogo a nomina di
commissario  liquidatore,  ai  sensi dell'art. 2545-septiesdecies del
codice  civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400,  in  quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre
1993,  non ha compiuto atti di gestione da allora, non e' in grado di
raggiungere  lo scopo per cui e' stata costituita e non emerge attivo
da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 1° febbraio 2005 Il direttore provinciale: Truppi