AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005 

Trasmissione  all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti
somme   e   valori   soggetti   a   ritenuta  d'acconto,  corrisposti
dall'Amministrazione  del Senato della Repubblica, unitamente ai dati
delle  dichiarazioni  modello  730 ed alle buste contenenti i modelli
730-1  degli  assistiti  ai  quali  e' prestata assistenza fiscale da
parte  della medesima Amministrazione, relativi ai periodi di imposta
2003, 2004 e 2005.
(GU n.49 del 1-3-2005)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1.   Trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  degli  elenchi  dei
percipienti  somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti
dall'Amministrazione del Senato della Repubblica.
  1.1.   L'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica  trasmette
all'Agenzia  delle  entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai
quali  sono  corrisposti  negli anni 2003, 2004 e 2005 somme e valori
assoggettati  a  ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1.2.  Con  riferimento  a  ciascun  anno  d'imposta, i dati fiscali
nonche'  i  dati  previdenziali  relativi  agli  iscritti  al  regime
dell'assicurazione  obbligatoria,  contenuti  negli elenchi di cui al
punto  1.1  sono  trasmessi  in  via  telematica  entro  il 30 aprile
dell'anno  successivo  alla  scadenza del termine ordinario, previsto
all'art.  4,  comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322  e successive modificazioni, utilizzando le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella  dichiarazione  modello 770 Semplificato, approvate per ciascun
anno   di  imposta  con  separato  provvedimento  dell'Agenzia  delle
entrate.
  2.  Trasmissione  all'Agenzia  delle entrate dei dati relativi alle
dichiarazioni  modello  730  degli  assistiti  ai  quali  e' prestata
assistenza  fiscale  per  i  periodi  d'imposta  2003,  2004  e  2005
dall'amministrazione del Senato della Repubblica.
  2.1.   L'amministrazione  del  Senato  della  Repubblica  trasmette
all'Agenzia  delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per
i  periodi  d'imposta 2003, 2004 e 2005 relative ai soggetti ai quali
e' prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.
  2.2.  I  dati  di cui al punto 2.1 sono trasmessi in via telematica
entro i termini stabiliti per la generalita' dei sostituti d'imposta,
utilizzando  le  specifiche  tecniche  previste  per  la trasmissione
telematica  dei  dati  contenuti  nella  dichiarazione  modello  730,
approvate  per  ciascun  anno  di  imposta con separato provvedimento
dell'Agenzia delle entrate.
  3.  Consegna  delle  buste  contenenti  i modelli 730-1 relative ai
soggetti ai quali e' prestata assistenza fiscale.
  3.1  L'amministrazione  del  Senato della Repubblica consegna entro
gli  stessi  termini  stabiliti  al  punto  2.2 le buste contenenti i
modelli  730-1, prodotti dai soggetti ai quali e' prestata assistenza
fiscale  negli  anni 2004, 2005 e 2006, secondo le modalita' definite
all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
dell'11 febbraio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
18 febbraio 2004.
  4. Disposizioni finali.
  4.1.  A  seguito di richiesta dell'amministrazione del Senato della
Repubblica    potranno    essere    concordati,   tra   la   predetta
amministrazione  e  l'Agenzia  delle  entrate, termini e modalita' di
trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.
Motivazioni.
  Il  presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma
6-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni.
  Il  predetto  art.  4,  comma  6-bis, prevede sostanzialmente che i
soggetti   indicati   all'art.  29,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600  che
corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla  fonte,  comunicano  all'Agenzia delle entrate mediante appositi
elenchi i dati fiscali dei percipienti nonche' dei dati previdenziali
relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.
  Il  presente  provvedimento  si  rende  altresi'  necessario per la
comunicazione   all'Agenzia   delle  entrate  dei  dati  relativi  ai
conguagli  a  credito  o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
  Il  provvedimento  in  esame  e'  emanato  per  la  definizione del
contenuto,  termini  e  modalita'  delle  comunicazioni previa intesa
acquisita con l'amministrazione del Senato della Repubblica, con nota
del 22 dicembre 2004, prot. n. 2892/RAG.
  Le   comunicazioni   disciplinate   dal   presente   provvedimento,
concernono  i  dati  fiscali  e previdenziali dei percipienti somme e
valori  soggetti  a  ritenuta  d'acconto  gia'  corrisposti ovvero da
corrispondere  negli  anni 2003, 2004 e 2005, nonche' i dati relativi
alle  dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia prestata
assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.
  Vengono,  inoltre,  disciplinate  le modalita' di invio delle buste
contenenti  i  modelli  730-1,  prodotte  dai  soggetti  ai quali sia
prestata  assistenza  fiscale  negli  anni 2004, 2005 e 2006 da parte
dell'amministrazione del Senato della Repubblica.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis);
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e   successive   modificazioni:  disposizioni  relative  all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale;
  Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione
degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei
redditi    e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di
modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la  revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art.
37);
  Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998:  modalita'
tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei
contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche'  di  esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal
decreto  del  Ministero  delle  finanze  24 dicembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto  del  Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
  Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del 11
febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  40,  del
18 febbraio  2004:  Trasmissione  all'Agenzia  delle entrate dei dati
fiscali  e  previdenziali  dei  percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione del Senato della
Repubblica,  unitamente  ai  dati  delle dichiarazioni modello 730 ed
alle  buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali e' stata
prestata  assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione,
relativi al periodi di imposta 2001 e 2002.
  Provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio
2004,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  18  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  25  del  31 gennaio  2004:  approvazione  del  modello
730/2004 concernente l'anno 2003 e relative istruzioni;
  Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate 18 marzo
2004,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  53  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  75  del  30 marzo  2004: approvazione delle specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  telematica  dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 730/2004 relativo all'anno 2003;
  Provvedimento   dell'Agenzia   delle   entrate   15 gennaio   2004,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
33   del   10 febbraio   2004:   approvazione  dei  modelli  770/2004
semplificato  e 770/2004 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative
istruzioni;
  Provvedimento  dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2004, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  71 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del
21 aprile   2004:  approvazione  delle  specifiche  tecniche  per  la
trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni
modello  770/2004 semplificato e modello 770/2004 ordinario, relativi
all'anno 2003.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara