UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 2005 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.54 del 7-3-2005)

                             IL RETTORE
    Vista  la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art.
6 commi 9 e 11;
    Visto  il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui
e'  stato  emanato lo statuto di questa universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
    Visto l'art. 83 comma 1 dello statuto di questa universita';
    Vista  la  delibera  del  senato  accademico della seduta in data
20 luglio  2004  con  cui  e' stata approvata la modifica all'art. 23
comma  1  (soppressione  della lettera d) e l'inserimento del comma 2
all'art. 76 dello statuto;
    Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con
cui  e'  stato  comunicato  di non avere osservazioni da formulare in
merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
                               Decreta
di  emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 la
modifica  all'art.  23,  comma  1  (soppressione  della  lettera d) e
l'inserimento  del comma 2 all'art. 76, evidenziato in corsivo, dello
statuto.
                              Art. 23.
                        Consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta' e' composto:
    a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla
facolta';
    b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti
ordinari  nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera
a)  con  arrotondamento  all'unita' intera per eccesso o per difetto,
eletti  con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo
(N.B.);
    c) da  una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del
totale dei membri di cui alle lettere a) e b).
  Omissis.
                              Art. 76.
                          Incompatibilita'
  Omissis.
  2.  Le  cariche  di  Preside  di  facolta',  Presidente di corso di
studio,   Direttore  di  scuola  di  specializzazione,  Direttore  di
dipartimento, Direttore di centro di servizio sono incompatibili:
    a) con  il  collocamento  in  congedo  per esclusiva attivita' di
ricerca   scientifica   ex  art.  17  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1980;
    b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero
ex art. 10 della legge n. 311/1958.
  Il  titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto
l'autorizzazione  al  congedo  suddetto deve optare tra le dimissioni
dalla carica e la rinuncia al congedo.
    Perugia, 11 febbraio 2005
                                                 p. Il rettore: Torti