MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Decadenza  di  taluni concessionari dalle concessioni per l'esercizio
della raccolta per le scommesse sportive
(GU n.52 del 4-3-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che  il concessionario Sport e Scommesse di Paglione
Iole  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3347 del comune di
Padova, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle
citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Tenuto conto che la societa' Sport e Scommesse di Paglione Iole &
C.  S.n.c.,  titolare della concessione n. 3347 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa, pur avendo
dichiarato  di  aderire  alle  disposizioni di cui all'art. 39, comma
12-bis,  della  legge  n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in
data  7 giugno 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive
presso  l'agenzia cod. 3347 sita in Padova, via Santa Lucia n. 85, 87
violando  in  tal  modo  l'art.  3, comma 6, della citata convenzione
tipo;
    Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma
1,  lettera  d),  della stessa convenzione prevede la decadenza dalla
concessione;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;
.sp,
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1. E'  dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di
Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in Vico Belledonne a
Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n. 3347 per la
raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore e a quota fissa
operante nel comune di Padova.
    2. Sara'  provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3. Avverso  il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che  il concessionario Sport e Scommesse di Paglione
Iole  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3290 del comune di
Ferrara,  ha  aderito  alle  migliori  condizioni economiche disposte
dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Tenuto conto che la societa' Sport e Scommesse di Paglione Iole &
C.  S.n.c.,  titolare della concessione n. 3290 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa, pur avendo
dichiarato  di  aderire  alle  disposizioni di cui all'art. 39, comma
12-bis,  della  legge  n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in
data 31 maggio 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive
presso  l'agenzia  cod. 3290 sita in Ferrara, Via Piangipane violando
in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
    Considerato  che  per  la  violazione  sopra  esposta, l'art. 21,
comma 1,  lettera  d),  della stessa convenzione prevede la decadenza
dalla concessione;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E' dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di
Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede legale in vico Belledonne a
Chiaia  n.  6 - 80121 Napoli (Ferrara), dalla concessione n. 3290 per
la  raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa
operante nel comune di Ferrara.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che  il  concessionario  Agenzia Ippica di Rovigo di
Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3293 del
comune   di  Este  (Padova),  ha  aderito  alle  migliori  condizioni
economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Tenuto conto che la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione
Iole  & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3293 per la raccolta
delle  scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo
dichiarato   di   aderire  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  39,
comma 12-bis, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto,
in  data  8 ottobre  2004,  l'attivita'  di  raccolta delle scommesse
sportive presso l'agenzia cod. 3293 sita in Este (Padova), via Padana
Inferiore  n. 13 violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata
convenzione tipo;
    Considerato  che  per  la  violazione  sopra  esposta, l'art. 21,
comma 1,  lettera  d),  della stessa convenzione prevede la decadenza
dalla concessione;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato  decaduto  il concessionario Agenzia Ippica di
Rovigo  di  Paglione  Iole  &  C.  S.n.c.,  con  sede  legale in vico
Belledonne  a  Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione
n.  3293 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Este (Padova).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che il concessionario Sesterzi S.p.a. titolare della
concessione n. 3715 del comune di Savigliano (Cuneo), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326
e 350 del 2003;
    Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10538/COA/CPS  del
27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai
fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento
delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non
versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E' dichiarato decaduto il concessionario Sesterzi S.p.a., con
sede  legale  in  via  Vittor  Pisani  n.  8/A  - 20124 Milano, dalla
concessione  n.  3715  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel comune di Savigliano
(Cuneo).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che  il concessionario Playbet S.r.l. titolare della
concessione  n.  3632  del comune di Foggia, ha aderito alle migliori
condizioni  economiche  disposte  dalle citate leggi numeri 326 e 350
del 2003;
    Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10483/COA/CPS  del
27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai
fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento
delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non
versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con
sede  legale  in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n.
3632  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Foggia.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che  il concessionario Playbet S.r.l. titolare della
concessione  n.  3629  del  comune  di Pomigliano d'Arco (Napoli), ha
aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalle citate
leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10480/COA/CPS  del
27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai
fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento
delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non
versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con
sede  legale  in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n.
3629  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che  il concessionario Playbet S.r.l. titolare della
concessione  n. 3628 del comune di Qualiano (Napoli), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326
e 350 del 2003;
    Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10479/COA/CPS  del
27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai
fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento
delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non
versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con
sede  legale  in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n.
3628  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Qualiano (Napoli).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato  che il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000 S.a.s.
di  Pruneddu  Antonio  &  C.  titolare  della concessione n. 3082 del
comune  di  Cagliari,  ha aderito alle migliori condizioni economiche
disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Considerato  che con nota prot. n. 2004/10237/COA/CPS del 2 marzo
2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della
regolarizzazione  della posizione contabile, al pagamento delle quote
di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario A.T.I. Casavacanze
2000  S.a.s.  di  Pruneddu Antonio & C., con sede legale in via Marco
Polo n. 5 Costa Rei - 09043 Muravera (Cagliari), dalla concessione n.
3082  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Cagliari.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato   che   il  concessionario  Vespa  Margherita  Nunzia
titolare  della concessione n. 3060 del comune di Lucera (Foggia), ha
aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalle citate
leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Considerato  che con nota prot. n. 2004/10231/COA/CPS del 2 marzo
2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della
regolarizzazione  della posizione contabile, al pagamento delle quote
di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato  decaduto  il  concessionario Vespa Margherita
Nunzia,  con  sede  legale in via A. De Gasperi n. 20 - 71010 Rignano
Garganico  (Foggia),  dalla concessione n. 3060 per la raccolta delle
scommesse  sportive  a  totalizzatore  e  a  quota fissa operante nel
comune di Lucera (Foggia).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato che il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone
di  Longhi  A.  &  C.  S.n.c.  titolare della concessione n. 3053 del
comune  di  Anagni  (Frosinone),  ha aderito alle migliori condizioni
economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
    Considerato  che con nota prot. n. 2004/10228/COA/CPS del 2 marzo
2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della
regolarizzazione  della posizione contabile, al pagamento delle quote
di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica
Frosinone  di Longhi A. & C. S.n.c., con sede legale in via Marittima
n.  385/387  -  03100  Frosinone,  dalla  concessione  n. 3053 per la
raccolta  delle  scommesse  sportive  a totalizzatore e a quota fissa
operante nel comune di Anagni (Frosinone).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    (Omissis);
    Considerato   che  il  concessionario  Agenzia  Ippica  di  Gallo
Salvatore  e  Gallo Daniele & C. S.n.c. titolare della concessione n.
18  del  comune  di  Bellaria  (Rimini),  ha  aderito  alle  migliori
condizioni  economiche  disposte  dalle citate leggi numeri 326 e 350
del 2003;
    Considerato   che   con  nota  prot.  n.  2004/10145/COA/CPS  del
27 febbraio  2004  il  predetto  concessionario e' stato invitato, ai
fini  della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento
delle  quote  di  prelievo  relative  all'anno  2003,  scadute  e non
versate;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti dalla convenzione;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato  decaduto  il concessionario Agenzia Ippica di
Gallo  Salvatore  e Gallo Daniele & C. S.n.c., con sede legale in via
Cesare  Pavese  n.  15  -  47814 Bellaria-Igea Marina (Rimini), dalla
concessione  n.  18  per  la  raccolta  delle  scommesse  sportive  a
totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel  comune  di Bellaria
(Rimini).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 28 gennaio 2005
                                          Il direttore generale: Tino