GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004 

Contributo  spese  relativo  all'esercizio  dei  diritti  di  accesso
dell'interessato. (Deliberazione n. 14).
(GU n.55 del 8-3-2005)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente,
del  prof.  Giuseppe  Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art.  12,  lettera a), della direttiva europea n. 95/46/CE
del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo
cui  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  dell'interessato ai dati
personali  che  lo  riguardano  e  a  talune  informazioni  sul  loro
trattamento deve essere garantito liberamente e senza costrizione, ad
intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi;
  Visto  l'art.  8  della  convenzione  n. 108 sulla protezione delle
persone  rispetto  al  trattamento automatizzato di dati di carattere
personale,  adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
  Visti  gli  articoli da  7 a 10 del codice in materia di protezione
dei  dati  personali  (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) in
tema  di esercizio dei diritti dell'interessato e, in particolare, di
esercizio del diritto di accesso;
  Rilevato  che  il  principio introdotto dalla previgente disciplina
(art.  13,  comma 2, legge n. 675/1996; art. 17, commi 7 e 8, decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501) e confermato
dal  codice  e' quello della tendenziale gratuita' dell'esercizio del
diritto  di  accesso,  trattandosi  appunto  di  un  diritto e non di
richiesta di prestazione dietro corrispettivo;
  Visto l'art. 10, commi 7 e 8, del codice in riferimento all'art. 7,
commi  1  e 2, lettere a), b) e c), secondo cui si puo' eventualmente
chiedere  all'interessato  un  contributo spese non eccedente i costi
effettivamente  sopportati  per la ricerca effettuata in ciascun caso
specifico,  anziche'  la  copertura  di  tutti  gli  eventuali  costi
derivanti  dall'esercizio  del  diritto,  solo  a  seguito  di alcune
richieste  (richiesta  di  conferma  dell'esistenza  o  meno  di dati
personali   che  riguardano  l'interessato,  oppure  dell'indicazione
dell'origine  dei  dati  personali,  delle  finalita' e modalita' del
trattamento   o   della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  Considerato  che  il  predetto contributo spese puo' essere chiesto
quando  non risulta quando non risulta confermata l'esistenza di dati
che  riguardano  l'interessato  e che il medesimo contributo, oltre a
non  poter  eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata  nel  caso  specifico,  non puo' comunque inoltre superare
l'importo  determinato  dal  Garante  con  provvedimento di carattere
generale;   rilevato   che  il  Garante  puo'  individuare  l'importo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con
strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente;
  Rilevato  che l'esistenza di dati che riguardano l'interessato deve
intendersi  confermata,  agli  effetti dell'applicazione del presente
provvedimento,  anche  quando i dati cancellati o non piu' reperibili
risultino, comunque, essere stati trattati in precedenza;
  Considerato  che,  se  risulta confermata l'esistenza di dati, puo'
essere  chiesto  un contributo spese quando i dati personali figurano
su  uno  speciale  supporto  del quale e' richiesta specificamente la
riproduzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  in  termini  generali la
predetta misura del contributo spese relativamente ai menzionati casi
di  esercizio  del  diritto  di  accesso ai dati personali o a talune
informazioni;
                        Considerato altresi':
1. Casi considerati di esercizio dei diritti.
  Il  presente  provvedimento  riguarda le seguenti istanze rivolte a
qualunque titolare del trattamento pubblico o privato, in conformita'
al codice (articoli 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), 8 e 9):
    richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali;
    richiesta   di  ottenere  la  comunicazione  dei  dati  in  forma
intelligibile;
    richiesta di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati;
    richiesta di conoscere le finalita' del trattamento;
    richiesta di conoscere le modalita' del trattamento;
    richiesta   di  conoscere  la  logica  applicata  al  trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.
  Il   contributo   spese   in   esame   non  si  riferisce,  quindi,
all'esercizio  di  diritti  dell'interessato  diversi da quelli sopra
specificamente   indicati   (ad   esempio,  non  e'  ipotizzabile  un
contributo in caso di richiesta di rettificazione o di opposizione al
trattamento).
  Gli  importi  massimi  del contributo spese qui previsti in base al
codice  sono  determinati tenendo conto della normativa comunitaria e
internazionale, della corrispondente misura prevista anteriormente al
codice  e  della  necessita'  di  non rendere oneroso l'esercizio dei
diritti dell'interessato.
  Il   principio   generale   resta,   infatti,  quello  secondo  cui
l'esercizio   del   diritto   di   accesso  ai  dati  che  riguardano
l'interessato e' gratuito.
2. Casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati.
  In  riferimento  ai  casi  in  cui  non  puo'  ritenersi confermata
l'esistenza  dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese
non  e' integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un
riscontro.
  Tale  contributo,  per disposizione di legge, non puo' in ogni caso
eccedere  i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
  Cio'  premesso,  l'importo  massimo  che  puo'  essere richiesto e'
determinato  dal  Garante  nella  misura  di  euro  dieci, in termini
sostanzialmente corrispondenti all'importo gia' previsto direttamente
dalla  normativa previgente (L. 20.000; art. 17, comma 7, decreto del
Presidente della Repubblica n. 501/1998).
  Con  riferimento  al  medesimo  caso  in cui non risulti confermata
l'esistenza   dei  dati,  lo  stesso  il  contributo  e'  individuato
forfettariamente  in misura pari a euro 2,50, in relazione al caso in
cui  i  dati  siano  trattati con strumenti elettronici e la risposta
(negativa) sia fornita oralmente.
  Il  contributo  spese  di  cui  al presente punto 2 non puo' essere
richiesto  quando  i dati, cancellati o comunque non piu' reperibili,
risultano essere stati comunque trattati in precedenza.
3. Casi in cui risulta confermata l'esistenza dei dati.
  Negli   altri   casi   in   cui,   a   seguito   di  una  richiesta
dell'interessato,  risulta  invece confermata l'esistenza di dati che
lo  riguardano,  l'esercizio  del diritto e' gratuito, ma puo' essere
chiesto  un  contributo  spese in presenza di riprodurre uno speciale
supporto su cui i dati personali figurano.
  L'interessato    puo'    infatti   richiedere   specificamente   la
riproduzione  di uno speciale supporto sul quale sono presenti gia' i
dati personali (art. 10, comma 8).
  Tale  caso riguarda solo le richieste di comunicare i dati in forma
intelligibile  e  non attiene, inoltre, alle richieste di trasporre i
dati  su  supporti di uso comune, come ordinari floppy disk o cd-rom,
concernendo  solo  richieste  attinenti  a  determinati  supporti  di
maggior  costo  quali  audiovisivi,  lastre, nastri o altri specifici
supporti magnetici.
  In  riferimento  a  questi  casi,  si  deve  ritenere  legittima la
richiesta,  rivolta  all'interessato, di contribuire alla particolare
spesa  necessaria  per  comunicare  i  dati, sempre che l'interessato
medesimo  abbia  chiesto  specificamente di ottenere in tale forma la
comunicazione dei dati che lo riguardano.
  Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni
verificabili,  e della circostanza che si tratta anche in questo caso
di un contributo, va ritenuto congruo l'importo di euro venti.
  Si tratta di un importo massimo in quanto, anche in questo caso, il
contributo   non   puo'  comunque  eccedere  i  costi  effettivamente
sostenuti e documentabili nel caso specifico;
  Visti gli altri atti d'ufficio;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
    Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                   Tutto cio' premesso il Garante:
determina  gli  importi  relativi  al  contributo  spese  in  caso di
esercizio   dei  diritti  dell'interessato  nei  termini  di  cui  in
motivazione  e  prescrive  ai  titolari  del  trattamento,  ai  sensi
dell'art.  154,  comma  1,  lettera  c),  del  Codice  in  materia di
protezione  dei  dati  personali  di  adottare  le  misure necessarie
indicate  nel  presente  provvedimento  per  rendere  il  trattamento
conforme alle disposizioni vigenti.
    Roma, 23 dicembre 2004
                            Il presidente
                               Rodota'
                             Il relatore
                             Santaniello
                       Il segretario generale
                             Buttarelli