GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2004 

Casi di regolarizzazione dei ricorsi. (Deliberazione n. 16).
(GU n.66 del 21-3-2005)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

    Nella  riunione  odierna,  in presenza del prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente, del
prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visti  gli articoli 7 e 145 ss. del codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Visto, in particolare, l'art. 148, comma 2, del medesimo codice, il
quale  prevede che il Garante determini i casi in cui e' possibile la
regolarizzazione del ricorso;
  Vista  la  deliberazione  adottata il 1° marzo 1999 con la quale il
Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in
sede   di   prima  applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 501/1998;
  Considerata  la necessita' di individuare in termini analoghi, alla
luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali e' possibile
regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui
all'art. 147, commi 1 e 2, del codice;
  Riservata  un'eventuale,  ulteriore individuazione di altri casi di
regolarizzazione  di carattere generale o in sede di esame di singoli
ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite
in  fase  di  ulteriore  applicazione  della disciplina contenuta nel
codice;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                              Delibera:

  1.  La  regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi
degli articoli 145 e seguenti del codice e' possibile:
    a)  quando  il  ricorso  e'  sottoscritto  da  persona  fisica  o
giuridica  diversa  dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure
e'   trasmesso  al  Garante  con  corrispondenza  diversa  dal  plico
raccomandato  o  in  modo  difforme  dalle  altre  modalita' indicate
nell'art. 147, comma 5;
    b) qualora   il   ricorso   difetti   di  uno  o  piu'  dei  dati
identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera a);
    c) qualora   manchi  l'indicazione  della  data  della  richiesta
presentata  al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma
1,   del   codice   o   l'indicazione  del  pregiudizio  imminente  e
irreparabile  che  permette  di  prescindere dalla richiesta medesima
(art. 147, comma 1, lettera b);
    d) quando  il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata
secondo il disposto dell'art. 147, comma 4;
    e) quando  manchi l'indicazione degli elementi posti a fondamento
della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);
    f) quando  il  ricorso  non rechi l'indicazione del provvedimento
richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d);
    g) quando  manchi  l'indicazione del domicilio eletto ai fini del
procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);
    h) qualora  al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura
o  la  copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del codice;
    i) qualora  difetti  la  prova  del  versamento  dei  diritti  di
segreteria  (art.  147,  comma  2,  lettera  c) o risulti imprecisa o
incompleta  la  documentazione  attestante che l'interessato si trova
nelle  condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
  2.  La  presente  deliberazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2004
                       Il presidente: Rodota'

                      Il relatore: Santaniello

                 Il segretario generale: Buttarelli