COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2005 

Modificazioni  e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre
1998,  concernente la disciplina dei mercati, modificato con delibere
n.  12497  del  20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659
del  10  luglio  2002,  n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27
marzo  2003,  n.  14146  del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre
2003. (Deliberazione n. 14955).
(GU n.77 del 4-4-2005)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37;
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310;
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
  Vista  la  delibera  n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e'
stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati,
in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e  del  citato  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, come
modificata  dalle  delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del
18  aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre
2002,  n.  14003  del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003 e n.
14339 del 5 dicembre 2003;
  Considerato che i citati decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 6,
e   28  dicembre  2004,  n.  310,  recanti  la  riforma  del  diritto
societario,    hanno   modificato,   tra   l'altro,   la   disciplina
dell'intervento  all'assemblea  nelle  societa' di capitali contenuta
nell'art. 2370, commi 2 e 3, del codice civile e negli articoli 4 e 5
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
  Considerato  che il citato decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio
2004  effettua  il  coordinamento tra i citati decreti legislativi 24
febbraio 1998, n. 58, e 17 gennaio 2004, n. 6;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare ed integrare le disposizioni
contenute  nel  predetto  regolamento,  per  adeguarle alle modifiche
della disciplina dell'intervento all'assemblea introdotte nell'ambito
della  riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative;
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
  Considerato  che il citato decreto legislativo n. 170 del 21 maggio
2004, in sede di recepimento della direttiva 2002/47/CE in materia di
contratti   di   garanzia   finanziaria,  ha  abrogato  l'obbligo  di
annotazione,   con   efficacia  costitutiva,  nell'apposito  registro
previsto  dall'art.  87  del  citato  decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  dei  vincoli costituiti sugli strumenti finanziari in
gestione  accentrata,  disponendo  che a tali vincoli si applicano le
disposizioni  dell'art.  34  del citato decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare ed integrare le disposizioni
contenute  nel  predetto  regolamento,  per  adeguarle alle modifiche
della  disciplina  dei vincoli sugli strumenti finanziari in gestione
accentrata   introdotte  nell'ambito  del  recepimento  della  citata
direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria;
  Vista l'intesa della Banca d'Italia trasmessa il 15 marzo 2005.
                              Delibera:

  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58  e  del  decreto  legislativo  24  giugno 1998, n. 213,
concernente  la  disciplina  dei  mercati,  approvato con delibera n.
11768  del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20
aprile  2000,  n.  13085  del  18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio
2002,  n.  13858  del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n.
14146 del 25 giugno 2003 e n. 14339 del 5 dicembre 2003 e' modificato
ed integrato come segue:
  nell'art. 3:
    dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
      «c)  "intermediari":  gli  agenti  di  cambio,  le  imprese  di
investimento  e le banche autorizzati a prestare in Italia i seguenti
servizi di investimento:
        negoziazione, per conto proprio o per conto terzi;
        ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione»;
  nell'art. 5:
    al comma 1, dopo la lettera g), e' inserita la seguente lettera:
      «h)   predisposizione,  gestione  e  manutenzione  di  circuiti
informativi  per  la  visualizzazione  e l'inserimento da parte degli
intermediari  di  condizioni  di negoziazione di strumenti finanziari
che  non  consentono  la conclusione del contratto per il tramite del
circuito stesso»;
  nell'art. 8:
    dopo il comma 1 e' inserito il comma 1-bis:
      «1-bis.  La  disposizione di cui al comma 1, lettera b), non si
applica  alle  operazioni  di compravendita eseguite su richiesta del
cliente  al  di  fuori  dei  mercati  regolamentati  al  prezzo medio
ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell'ordine sul
mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall'intermediario,
ovvero,  nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un
prezzo  derivante  da  criteri  oggettivamente  definiti all'atto del
conferimento dell'ordine»;
  nell'art. 11:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Per ogni singola negoziazione, ivi compresa ogni operazione
di    collocamento    eseguita    esclusivamente    con   investitori
istituzionali,  avente  ad  oggetto strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  eseguita  fuori da tale
mercato, gli intermediari comunicano i seguenti elementi informativi:
        a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
        b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
        c) tipo di operazione;
        d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
        e) quantita';
        f) controparte;
        g) indicazione  se  l'operazione  e' stata conclusa per conto
proprio o per conto terzi»;
    al  comma  2  dopo  le  parole  «nel caso in cui l'operazione sia
conclusa fra intermediari autorizzati alla prestazione» sono inserite
le parole «del servizio»;
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
      «2-bis.  La  comunicazione e' effettuata entro il termine di 15
minuti dal momento dell'esecuzione delle singole negoziazioni. Per le
negoziazioni   aventi   ad   oggetto   obbligazioni,   diverse  dalle
obbligazioni convertibili, la comunicazione e' effettuata:
        a) entro le ore 13 per le operazioni eseguite entro le 12,30;
        b) entro  il  successivo  inizio  dell'orario  giornaliero di
funzionamento  dei  mercati,  ovvero dell'orario di funzionamento del
mercato  nel  quale  l'intermediario  e'  ammesso,  per le operazioni
eseguite dopo le 12,30.
  La comunicazione e' effettuata alla societa' di gestione di uno dei
mercati regolarnentati italiani nei quali lo strumento finanziario e'
negoziato.
  2-ter  Nei casi di collocamento nei quali l'intermediario assume un
rischio  di  posizione  o esegue una procedura accelerata di raccolta
delle adesioni, la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1
e'   effettuata   al   completamento  del  collocamento.  Qualora  il
collocamento  non  si  concluda  entro il quinto giorno dalla data di
assunzione  del  rischio di posizione da parte dell'intermediario, lo
stesso  comunica  le  operazioni  concluse  fino  a  quel momento; le
negoziazioni  successive  sono  comunicate  nei  termini  previsti al
precedente comma 2-bis»;
  nell'art. 12:
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Gli  elementi  informativi  di cui al comma 1 sono messi a
disposizione  del  mercato  entro 45 minuti dall'ora di comunicazione
alla  societa'  di gestione del mercato effettuata ai sensi dell'art.
11»;
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
      «2-bis.  Per  le operazioni di cui all'art. 11, comma 2-ter, le
societa'  di gestione mettono a disposizione del mercato, nei termini
previsti  al  comma  2  del  presente  articolo,  i seguenti elementi
informativi:
        a) il quantitativo delle azioni assegnate;
        b) il prezzo ovvero il prezzo medio di collocamento;
        c) il numero degli investitori istituzionali assegnatari»;
  nell'art. 19:
    dopo la lettera e) sono inserite le seguenti lettere:
      «f) "certificazione": la certificazione prevista dagli articoli
85,  comma  4, del testo unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto
euro attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
      g) "comunicazione    per   l'intervento   in   assemblea":   la
comunicazione  degli  intermediari  agli emittenti prevista dall'art.
2370, comma 2, del codice civile.»;
  nell'art. 33:
    la rubrica e' sostituita dalla seguente:
      «(Richiesta   di   certificazione   o   di   comunicazione  per
l'intervento in assemblea)»;
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Ai  fini  del  rilascio  della  certificazione  i soggetti
legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:
        a) il nominativo del richiedente;
        b) la  quantita'  degli  strumenti  finanziari per i quali si
richiede la certificazione;
        c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
        d) il termine di efficacia della certificazione;
        e) il luogo e la data della richiesta;
        f) la   firma  o  altra  indicazione  idonea  a  identificare
univocamente il richiedente.»;
    al  comma  2,  dopo  le parole «richiesta di certificazione» sono
inserite   le   parole   «o  di  comunicazione  per  l'intervento  in
assemblea»;
    i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
      «3.  Nel  caso  di  pegno,  di  usufrutto,  di  riporto, ovvero
nell'ipotesi  prevista  dall'art.  40,  comma  3,  del  testo  unico,
legittimato  ad  avanzare  la  richiesta  ai  fini dell'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile
e  di  cui all'art. 146 del testo unico, salvo convenzione contraria,
e' il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero
il  gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione
esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilita'.
  4.  Nel  caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai
fini  dell'esercizio  dei  diritti  previsti  dal  comma  3,  e dagli
articoli  2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437
del codice civile, e' il custode.»;
    al  comma  5,  l'espressione  «le  certificazioni  previste dagli
articoli  85, comma 4, del testo unico e 31, comma 1, lettera b), del
decreto euro» e' sostituita dall'espressione «la certificazione»;
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
      «6.  Quando  il diritto che si intende esercitare e' il diritto
d'intervento  in  assemblea  non  si  fa  luogo  a  certificazione  e
l'intermediario   effettua   la  comunicazione  per  l'intervento  in
assemblea.
  7. La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve
contenere  gli  elementi  indicati  al comma 1 per la certificazione,
nonche' la data e il tipo dell'assemblea.»;
  nell'art. 34:
    al comma 1:
      la parola «terzo» e' sostituita dalla parola «secondo»;
      l'espressione:  «le certificazioni attestanti la partecipazione
al sistema» e' sostituita dall'espressione «la certificazione»;
      dopo  le  parole «strumenti finanziari» sono inserite le parole
«fino  a  quando  la  certificazione non gli sia restituita o non sia
piu' idonea a produrre effetti»;
    al   comma  2  l'espressione  «Le  certificazioni  devono  essere
redatte»   e'   sostituita  dall'espressione  «La  certificazione  e'
redatta»;
    i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «3.   In   caso  di  denuncia  di  smarrimento,  distruzione  o
sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati
alla  richiesta  delle  certificazioni,  l'intermediario consegna una
copia  recante  la  dizione  «duplicato»  e  ne informa senza indugio
l'emittente.
  4.  Gli  intermediari  conservano,  in  ordine progressivo annuo di
emissione,   copia  delle  certificazioni,  unitamente  al  duplicato
eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3.»;
  dopo 1'art. 34 e' inserito il seguente:
    «Art.  34-bis (Comunicazione per l'intervento in assemblea). - 1.
L'intermediario   effettua   la  comunicazione  per  l'intervento  in
assemblea  in conformita' alle proprie scritture contabili risultanti
dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 2, ovvero
dalle  registrazioni  di operazioni di trasferimento fra conti tenuti
dal medesimo intermediario.
  2.  La  comunicazione  per  l'intervento  in  assemblea contiene le
informazioni  indicate nell'allegato 3 del presente regolamento. Essa
produce  i  medesimi  effetti  del  deposito,  quando statutariamente
previsto,   o   della   presentazione  della  certificazione  per  la
partecipazione  in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi
previsti  dagli  articoli 89, comma 1, del testo unico e 31, comma 1,
lettera c), del decreto euro.
  3.  La  comunicazione  per  l'intervento in assemblea e' effettuata
dall'intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla
data  di  ricevimento  della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33
ovvero  entro  il  piu'  lungo  termine intercorrente tra la suddetta
richiesta  e  il  giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il
preventivo  deposito  ai  sensi  dell'art.  2370, comma 2, del codice
civile,  o,  se  lo  statuto  non  preveda  tale preventivo deposito,
l'orario   previsto   per   l'inizio   dell'assemblea.   Copia  della
comunicazione e' messa a disposizione del richiedente contestualmente
alla sua effettuazione.
  4.  Quando  lo  statuto  dell'emittente  non  vieta  di ritirare le
azioni,  o  la  relativa  certificazione, prima che l'assemblea abbia
avuto  luogo,  l'intermediario  che ha effettuato la comunicazione ai
sensi  del  comma  1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale
trasferimento,  in  tutto  o  in  parte, dei corrispondenti strumenti
finanziari  operato prima dello svolgimento dell'assemblea, indicando
il  numero  progressivo  annuo  di  emissione della comunicazione per
l'intervento in assemblea precedentemente effettuata.
  5.   L'intermediario  conserva,  in  ordine  progressivo  annuo  di
emissione,  copia  delle  comunicazioni per l'intervento in assemblea
effettuate.
  6.  A  partire  dal  1°  gennaio 2006 le comunicazioni previste nel
presente  articolo  sono  trasmesse  all'emittente  mediante appositi
collegamenti informatici.»;
  nell'art. 35:
    la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: «(Segnalazioni degli
intermediari agli emittenti)»;
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  34-bis,  le
segnalazioni  agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del
testo  unico  e  31,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto euro sono
effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli
adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa
in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all'emittente i
titolari  dei  conti  in cui sono registrati gli strumenti finanziari
nominativi  e  la  relativa  posizione.  Gli  intermediari  segnalano
altresi'  agli  emittenti  i titolari delle azioni nominative immesse
nel  sistema  a  seguito  dell'esercizio di facolta' di acquisto o di
diritti  di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere
segnalati  i  nominativi  dei  titolari  degli  strumenti  finanziari
immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni o le
comunicazioni per l'intervento in assemblea.»;
    al    comma    2,   l'espressione   «comunicano»   e   sostituita
dall'espressione   «segnalano»  e  l'espressione  «nel  registro  dei
vincoli  previsto  dall'art.  45» e' sostituita dall'espressione «nei
conti previsti dagli articoli 45 e 46».
  nell'art.  36,  comma  5,  l'espressione  «sono state rilasciate le
certificazioni  previste dall'art. 33» e' sostituita dall'espressione
«e'  stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione
per l'intervento in assemblea»;
  Nell'art. 37, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2.  L'esibizione  delle  certificazioni  o l'effettuazione delle
comunicazioni  per  l'intervento  in  assemblea  e'  presupposto  per
l'iscrizione  nel  libro  soci,  ovvero  per  l'esercizio del diritto
sociale  in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che
disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari.»;
  nell'art.   41,   comma  2,  lettera  a),  l'espressione  «data  di
regolamento»   e'  sostituita  dall'espressione  «data  di  effettivo
regolamento»;
  nell'art.  45,  comma  1,  e'  soppressa  l'espressione: «Le stesse
indicazioni  sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro
istituito   ai   sensi   dell'art.   87   del   testo   unico  tenuto
dall'intermediario in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del
codice civile»;
  nell'art. 46 e' soppresso il comma 4;
  nell'Allegato  3, l'espressione «fino a ... (data certa)..., ovvero
"illimitata"» e' sostituita dall'espressione «fino a (data certa)».
  La  presente  delibera  e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Milano, 23 marzo 2005
                                                Il presidente: Cardia