COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 15 marzo 2005 

Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3399 del
18 febbraio  2005,  articolo 4.  Deroga  all'articolo 79  del decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, in favore del sindaco del comune
di Villagrande Strisaili. (Ordinanza n. 5).
(GU n.78 del 5-4-2005)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
                per l'emergenza alluvione in Sardegna
                         del 6 dicembre 2004
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 dicembre  2004  con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato,
sino  al  31 dicembre  2005,  lo  stato  di emergenza in Sardegna nel
territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi
alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387
del  14 dicembre  2004  con  la  quale  il  presidente  della regione
autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il
superamento   dell'emergenza   derivante   dagli  eventi  alluvionali
predetti;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  54/1979 del
30 dicembre  2004 nonche' l'ordinanza del commissario governativo per
l'emergenza  alluvione  in  Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la
quale  sono  stati  individuati  i  comuni colpiti dall'alluvione del
6 dicembre 2004 e seguenti;
  Vista  la  richiesta  formulata  in  data  10 febbraio  2005, dalla
regione  autonoma  della  Sardegna  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   Dipartimento   della   protezione   civile,  inerente  la
possibilita'  di  esentare  il  sindaco  del  comune  di  Villagrande
Strisaili (Nuoro), con decorrenza dalla data degli eventi alluvionali
e  per  un  periodo  di  sessanta  giorni, dall'obbligo di rendere la
prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;
  Vista  l'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3399  del  18 febbraio  2005 con la quale i sindaci dei
comuni  colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre
2004  hanno  interessato  il  territorio  delle province di Cagliari,
Nuoro  e  Sassari,  possono  richiedere,  d'intesa con il commissario
delegato  per  l'emergenza alluvione in Sardegna, l'esenzione, per un
periodo   massimo   di   sessanta  giorni,  dal  rendere  prestazioni
lavorative  presso  i  propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Vista  la  richiesta  formulata,  in  data 10 marzo 2005, dal dott.
Piero Cannas, sindaco pro-tempore del comune di Villagrande Strisaili
(Nuoro),    funzionario    dipendente   della   direzione   regionale
dell'Agenzia  delle entrate, con la quale si richiede l'esenzione dal
rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;
  Ritenuto   di  dover  procedere  all'accoglimento  dell'istanza  in
considerazione  della  particolare  situazione  emergenziale  e della
necessita'   di  garantire,  da  parte  del  sindaco  del  comune  di
Villagrande   Strisaili   (Nuoro),   il  pieno  presidio  della  fase
post-evento per il governo degli interventi in atto.
                               Ordina:
                               Art. 1.

  1.  Il  dott.  Piero  Cannas,  sindaco  del  comune  di Villagrande
Strisaili  (Nuoro), e' autorizzato, in qualita' di soggetto attuatore
degli interventi commissariali ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri  n.  3387  del  14 dicembre  2004  e
dell'ordinanza  del commissario governativo per l'emergenza alluvione
in  Sardegna  n.  2  del  6 dicembre  2004,  a  richiedere, in deroga
all'art.   79   del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
l'esenzione,  con  decorrenza  dal  giorno  6 dicembre  u.s. e per un
periodo   massimo   di   sessanta  giorni,  dal  rendere  la  propria
prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro.
  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, e nel Bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte seconda.
    Cagliari, 15 marzo 2005
                                     Il commissario governativo: Soru