MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2005 

Differimento  del  termine  per  l'aumento  delle  misure  minime  di
capitale interamente versato, richieste per l'iscrizione nell'albo di
cui  all'articolo  53,  comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  stabilito  dal decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, prot. n. 17729/DPF/UFF del 13 luglio 2004.
(GU n.84 del 12-4-2005)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  il  comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo
dei   soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare  le  attivita'  di
liquidazione  e  di  accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
  Visto  il  comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame
delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione
e  la  sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione
sono  effettuate  da una apposita commissione in cui sia prevista una
adeguata  rappresentanza  dell'ANCI  -  Associazione nazionale comuni
italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia;
  Visto  l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro
delle  finanze  11  settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare
delle  misure  minime  di capitale interamente versato necessarie per
l'iscrizione nell'albo;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  del citato decreto del Ministro delle
finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del
capitale  richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato,
all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze,
su proposta della sunnominata commissione;
  Visto  che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima,
dopo  aver  esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004, la
prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del
capitale  richiesto  per  l'iscrizione  nell'albo  rispettivamente in
settecentosettantacinquemila                  euro                  e
duemilionicinquecentottantatremila   euro,  per  ciascuna  delle  due
categorie previste, individuate dalle lettere a) e b) del citato art.
6,  comma 1, stabilendo nel 31 marzo 2005 il termine entro il quale i
soggetti  iscritti  nell'albo  dovranno  adeguare il capitale sociale
nelle misure sopra determinate;
  Visto  il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
n.  17729/2004/DPF/UFF  del 13 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante: «Aumento delle misure
minime  di  capitale  interamente versato, richieste per l'iscrizione
nell'albo  di  cui  all'art.  53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre  1997, n. 446», che ha accolto la proposta della commissione
nei termini sopra indicati;
  Visto  che  nella  seduta  del  27  gennaio 2005 la commissione, su
richiesta dei rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, accolta
dal  parere  favorevole  dei  rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, ha
proposto  a maggioranza il differimento del termine per l'adeguamento
del   capitale   al  mese  di aprile  2006  in  considerazione  degli
adempimenti  di  carattere  finanziario  in corso di esercizio che le
societa'  iscritte  dovrebbero  porre  in  essere per rispettare tale
termine;
  Considerato che si ravvisa l'opportunita' di disporre di un congruo
rinvio  del  termine  entro il quale i soggetti iscritti nell'albo in
parola  dovranno  adeguare il capitale sociale agli importi indicati,
in  conformita' alla proposta della commissione di cui al citato art.
53;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,   che   disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  termine  entro  il  quale  i  soggetti  iscritti  nell'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare le attivita' di liquidazione
e  di  accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e
di  altre  entrate  delle  province e dei comuni dovranno adeguare il
capitale sociale, stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e
delle  finanze  prot.  n.  17729/2004/DPF/UFF  del  13  luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  237  dell'8 ottobre 2004,
rispettivamente    in   settecentosettantacinquemila   euro   ed   in
duemilionicinquecentottantatremila   euro   per  ciascuna  delle  due
categorie  previste  dall'art.  6,  comma 1, del decreto del Ministro
delle  finanze  11  settembre  2000, n. 289, e' differito al 31 marzo
2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 24 marzo 2005

                                     Il capo del Dipartimento: Ciocca