DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005 

Indizione  del  referendum  popolare per l'abrogazione parziale della
legge  19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita -
norme sui limiti all'accesso.
(GU n.84 del 12-4-2005)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data
13 gennaio  2005,  depositata  in  cancelleria  il  28 gennaio  2005,
comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
1ª  serie  speciale - n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell'art. 33,
ultimo  comma,  della  citata legge, con la quale e' stata dichiarata
ammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per l'abrogazione
delle  seguenti  disposizioni  della  legge  19 febbraio 2004, n. 40,
recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art.
1,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «Al  fine di favorire la
soluzione  dei  problemi  riproduttivi  derivanti  dalla sterilita' o
dalla  infertilita'  umana»;  art.  1,  comma  2:  «Il  ricorso  alla
procreazione  medicalmente  assistita  e'  consentito  qualora non vi
siano  altri  metodi  terapeutici  efficaci per rimuovere le cause di
sterilita' o infertilita»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche
di  procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia
accertata   l'impossibilita'   di   rimuovere   altrimenti  le  cause
impeditive  della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di
sterilita'  o  di  infertilita' inspiegate documentate da atto medico
nonche'  ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e
certificata   da   atto   medico»;  art.  4,  comma  2,  lettera  a),
limitatamente  alle  parole:  «gradualita',  al  fine  di  evitare il
ricorso  ad  interventi  aventi  un  grado  di  invasivita' tecnico e
psicologico  piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della»;  art.  5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando
quanto   stabilito   dall'art.   4,   comma 1,»;  art.  6,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «fino  al  momento  della  fecondazione
dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
«di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo»;  art.  14, comma 2,
limitatamente  alle  parole:  «ad  un unico e contemporaneo impianto,
comunque  non  superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle
parole:  «per  grave  e  documentata causa di forza maggiore relativa
allo  stato  di  salute  della donna non prevedibile al momento della
fecondazione»,   nonche'   alle   parole:   «fino   alla   data   del
trasferimento, da realizzare non appena possibile»;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
                                Emana
                        il seguente decreto:
  E'  indetto il referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti
disposizioni  della  legge  19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in
materia  di  procreazione  medicalmente  assistita:  art. 1, comma 1,
limitatamente  alle  parole:  «Al  fine  di favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita'
umana»;  art.  1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita»; art. 4,
comma  1:  «Il  ricorso  alle  tecniche  di procreazione medicalmente
assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere  altrimenti  le  cause  impeditive della procreazione ed e'
comunque  circoscritto  ai  casi  di  sterilita'  o  di  infertilita'
inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o
di  infertilita'  da  causa  accertata e certificata da atto medico»;
art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualita',
al  fine  di  evitare  il  ricorso  ad  interventi aventi un grado di
invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu' gravoso per i destinatari,
ispirandosi  al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle
parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,»; art.
6,  comma 3,  limitatamente  alle  parole:  «fino  al  momento  della
fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle  parole:  «di  cui  al  comma 2 del presente articolo»; art. 14,
comma  2,  limitatamente  alle  parole:  «ad un unico e contemporaneo
impianto,   comunque   non  superiore  a  tre»;  art.  14,  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  «per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione», nonche' alle parole: «fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile».
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il giorno di domenica 12
giugno 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi:  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu: Ministro dell'interno
                              Castelli: Ministro della giustizia