MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2005 

Proroga  della  pesca  del  novellame  di  sardina e del rossetto per
l'anno 2005.
(GU n.87 del 15-4-2005)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004, n. 154 recante la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e
successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche
concernente   il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  per  la  pesca
marittima;
  Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina
della  pesca  del  novellame  da consumo e, in particolare, l'art. 1,
comma 3;
  Visto l'art. 3 del regolamento (UE) n. 1626/94 del consiglio del 27
giugno  1994,  modificato  dall'art. 1 del regolamento (UE) 2550/2000
del Consiglio del 17 novembre 2000;
  Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate
nel  corso  della  riunione  del  22 dicembre 2004 relativamente alla
fissazione  di  tac e quote - misure tecniche di conservazione per il
mediterraneo  -  compreso  l'allegato  III,  parte E, punto 20, sulle
deroghe previste per le pesche speciali;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 recante il periodo di
autorizzazione  alla  pesca  del novellame di sardina e del rossetto,
per l'anno 2005;
  Considerato che nel corso del periodo consentito per l'anno 2005 si
sono  registrate avverse condizioni meteomarine che hanno impedito il
regolare esercizio dell'attivita' di prelievo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2005  la  pesca professionale del novellame di sardina
(Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei
giorni  feriali,  alle  unita'  allo scopo autorizzate, per ulteriori
quindici  giorni  consecutivi  a  decorrere  dal  5 al 19 aprile p.v.
esclusi i compartimenti marittimi dello Ionio (Taranto e Crotone) ove
l'ulteriore periodo e' fissato dall'8 al 21 aprile p.v.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2005
                    Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora